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Circolare

Circolare numero 35 del 15-2-2001

Riepilogo delle disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli incrementi delle aliquote contributive IVS per il 2001 in diversi settori, con decorrenze differenziate dal 1 gennaio e dal 1 luglio 2001. Richiama la disciplina sul graduale trasferimento delle aliquote dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD, specificando le misure applicabili a datori di lavoro agricoli, pesca, cooperative, amministrazioni statali, enti pubblici ed altre categorie ricorrenti. Indica inoltre le modalità per regolarizzare il mancato versamento dell’aumento dello 0,50% relativo a gennaio 2001 tramite modello DM10/2, con interessi legali al 3,5% dal 16/2/2001.

Variazioni 2001 delle aliquote contributive IVS e regolarizzazione DM10/2

Variazioni 2001 delle aliquote contributive IVS e modalità di regolarizzazione

La circolare disciplina gli adeguamenti contributivi per l’anno 2001 in attuazione delle norme sul graduale riallineamento delle aliquote al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con specifiche decorrenze e misure per diversi comparti produttivi. Inoltre, fornisce le istruzioni operative per sanare eventuali omissioni del mese di gennaio 2001 nel sistema DM.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama principalmente:

  • l’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l’applicazione graduale, con incrementi biennali dello 0,50%, degli aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro derivanti dal DM 21 febbraio 1996;
  • l’art. 3, comma 1, della legge 146/1997 e il D.Lgs. n. 146/97, relativi alla previdenza agricola e all’aumento progressivo delle aliquote per aziende agricole e pesca;
  • l’art. 3, comma 2, della legge 146/1997 e del D.Lgs. n. 146/97, per le aziende agricole di tipo industriale.

Aumento dello 0,50% ex art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

La circolare spiega che il DM 21 febbraio 1996 ha elevato al 32% l’aliquota di finanziamento del FPLD, riducendo contestualmente le aliquote delle gestioni TBC, maternità e CUAF. Nei casi in cui, alla data del 1 gennaio 1996, non sia stato possibile trasferire integralmente i 4,43 punti percentuali al FPLD, l’onere viene scaglionato con incrementi dello 0,50% ogni due anni, a partire dal 1 gennaio 1997.

Dal 1 gennaio 2001, i datori di lavoro interessati devono quindi applicare un ulteriore aumento dello 0,50% fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva prevista.

Le categorie espressamente richiamate comprendono, a titolo esemplificativo:

  • amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti alla CUAF, con aliquote IVS indicate dal 1/2001 al 29,91% comprensive dello 0,70 ex GESCAL, ovvero al 29,21% senza GESCAL;
  • datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C), con aliquota IVS al 30,48% comprensiva dello 0,70 ex GESCAL;
  • aziende che occupano personale all’estero assicurato in regime di legge n. 398/1987 o personale distaccato in paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, con esenzione CUAF, per le quali l’aliquota IVS dal 1/2001 è pari al 29,78%;
  • cooperative della piccola pesca legge 250/1958, con aliquota IVS dal 1/2001 pari al 14,55%;
  • piloti dei porti, con aliquota IVS dal 1/2001 pari al 29,21%.

Incremento dello 0,02% per operai agricoli di cooperative agricole e aziende CD/CM

Per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e da aziende CD/CM assuntrici di manodopera, la circolare precisa che, per effetto dello scaglionamento previsto, dal 1 gennaio 2001 è applicato un incremento dell’aliquota IVS pari a 0,02 punti percentuali.

Di conseguenza, per tali soggetti, le aliquote dovute al FPLD dal 1 gennaio 2001, comprensive anche dell’aumento dello 0,70% richiamato al punto successivo, sono fissate al 25,30% complessivo, con quota a carico del lavoratore pari all’8,04%.

Aziende agricole e settore pesca: aumento dello 0,70% dal 1 gennaio 2001

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 146/1997 e del D.Lgs. n. 146/97, le aliquote dei contributi dovuti al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato sono elevate annualmente sino al raggiungimento del livello previsto per gli altri settori produttivi.

Per effetto di tale disciplina, dal 1 gennaio 2001:

  • le aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato devono applicare un aumento dello 0,70% sull’aliquota IVS, con aliquota complessiva pari al 25,30% e quota lavoratore pari all’8,04%;
  • per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aliquota FPLD segue la disciplina agricola di cui alla legge n. 413/1984 e viene anch’essa adeguata secondo la progressione indicata, con aliquota IVS dal 1/2001 pari al 26,00% comprensiva dello 0,70 ex GESCAL e quota marittimo pari all’8,39%.

Aziende agricole di tipo industriale: aumento dell’1,10% dal 1 luglio 2001

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, la circolare richiama l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/97, che prevede un adeguamento distinto.

Tali imprese, individuate come aziende agricole di "tipo industriale", devono applicare dal 1 luglio 2001 un aumento complessivo dell’aliquota IVS pari a 1,10 punti percentuali. Le aliquote indicate in circolare sono:

  • dal 1/2001: 26,90% complessivo, comprensivo dello 0,11% di quota base, con quota lavoratore all’8,04%;
  • dal 7/2001: 28,00% complessivo, comprensivo dello 0,11% di quota base, con quota lavoratore all’8,54%.

Cooperative di cui al DPR n. 602/1970

La circolare dedica una sezione alle cooperative disciplinate dal DPR 30 aprile 1970, n. 602, ricordando che per i soci la contribuzione previdenziale è versata applicando le aliquote dei settori di appartenenza su due basi imponibili: una per l’aliquota FPLD e l’altra per le restanti aliquote delle prestazioni temporanee.

Cooperative con contribuzione sulla retribuzione ex art. 6, comma 1, DPR 602/1970

Per le cooperative che, prima del 1 gennaio 1996, abbiano ottenuto il provvedimento di determinazione della retribuzione imponibile ex art. 6, comma 1, del DPR 602/1970:

  • le aliquote trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al FPLD (4,43%, codice R200 quadro D DM10/2) si calcolano sul salario convenzionale di cui all’art. 4 del DPR 602/1970;
  • ciò vale per tutto il periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre sei anni;
  • il termine finale è fissato al 31 dicembre 2001;
  • dal 1 gennaio 2002 tali cooperative non potranno più recuperare il 4,43% sul differenziale tra retribuzione ex art. 6, comma 1, e salario convenzionale ex art. 4.

Cooperative con contribuzione sulla retribuzione effettiva

Per gli organismi cooperativi che abbiano optato, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva:

  • si applica l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997;
  • l’incremento derivante dal trasferimento di aliquota opera con cadenza biennale;
  • dal 1 gennaio 2001 l’aliquota FPLD sulla retribuzione effettiva aumenta di 0,50 punti percentuali;
  • contestualmente la residua aliquota trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale scende al 2,93% (codice R250 quadro D DM10/2).

Regolarizzazione dei periodi pregressi nel sistema DM

La circolare consente la regolarizzazione per i datori di lavoro che non abbiano applicato l’aumento dello 0,50% per il mese di gennaio 2001.

In particolare:

  • la regolarizzazione va effettuata ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993;
  • il termine è fissato al giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare;
  • nel modello DM10/2, per le differenze dovute alla mancata applicazione dello 0,50%, occorre utilizzare un rigo in bianco del quadro B-C con codice M191 e dicitura "DIFF. IVS";
  • non devono essere compilate le colonne "NUMERO DIPENDENTI", "NUMERO GIORNATE" e "RETRIBUZIONI";
  • gli oneri accessori devono essere esposti in un rigo in bianco del quadro B-C con codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI";
  • sugli importi devono essere calcolati gli interessi al tasso legale del 3,5% dal 16 febbraio 2001 fino alla data del versamento.

Ulteriori indicazioni operative

La circolare anticipa che le tabelle delle aliquote contributive dei settori più ricorrenti saranno allegate a una circolare di prossima emissione, relativa all’esonero dal versamento dello 0,80% sul contributo CUAF previsto dalla legge finanziaria 2001, art. 120 della legge n. 388/2000.

Punti principali

Incrementi contributivi per il 2001

Per l’anno 2001 sono previsti aumenti delle aliquote IVS: 0,50% per i datori di lavoro interessati dal meccanismo di trasferimento delle aliquote dalle gestioni TBC, maternità e CUAF; 0,70% per aziende agricole e settore pesca; 1,10% dal 1 luglio 2001 per le aziende agricole di "tipo industriale" e cooperative DPR 602/1970; 0,02% per gli operai agricoli dipendenti da cooperative agricole e aziende CD/CM assuntrici di manodopera.

Disciplina dell’art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

La norma prevede che gli aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, derivanti dal DM 21 febbraio 1996, siano applicati con incrementi di 0,50 punti percentuali ogni due anni dal 1 gennaio 1997. La circolare riepiloga le categorie interessate e le aliquote risultanti dal 1 gennaio 2001, distinguendo tra settori con e senza GESCAL e tra soggetti esclusi dalla CUAF.

Aziende agricole e pesca

Per le aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato, nonché per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, l’aliquota IVS viene aumentata dello 0,70% dal 1 gennaio 2001. Per la pesca si applica il richiamo alla disciplina agricola di cui alla legge n. 413/1984 e al D.Lgs. n. 146/1997.

Aziende agricole di tipo industriale

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’aumento è pari a 1,10 punti percentuali dal 1 luglio 2001, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997.

Cooperative di cui al DPR n. 602/1970

Per le cooperative che versano la contribuzione IVS dei soci su retribuzione convenzionale, le aliquote trasferite dalle gestioni temporanee al FPLD (4,43%) si calcolano sul salario convenzionale per tutto il periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre sei anni; il termine scade il 31 dicembre 2001. Per le cooperative che versano sulla retribuzione effettiva, dal 1 gennaio 2001 l’aliquota FPLD aumenta di 0,50 punti percentuali e la quota residua trasferita da computare sulla retribuzione convenzionale scende al 2,93%.

Regolarizzazione dei periodi pregressi

I datori di lavoro che non hanno applicato lo 0,50% per gennaio 2001 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Il recupero va effettuato nel modello DM10/2 con il codice M191 e la dicitura "DIFF. IVS"; gli oneri accessori vanno esposti con codice Q900 e dicitura "ONERI ACCESSORI". Gli interessi sono al tasso legale del 3,5% dal 16/2/2001 fino al pagamento.

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