Circolare numero 38 del 15-2-2001
Le quote delle pensioni ai superstiti maturate dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con le rendite vitalizie per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per effetto del coordinamento tra legge n. 388/2000 e decreto-legge n. 346/2000, che dal 1° luglio 2000 non opera più il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale. Vengono confermati i criteri già indicati con circolare n. 207 dell’11 dicembre 2000, precisando che il pagamento della pensione ai superstiti va effettuato senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995 per i ratei maturati dal 1° luglio 2000. La circolare distingue inoltre il periodo fino al 30 giugno 2000, per il quale il divieto permane, e disciplina il ripristino automatizzato dei pagamenti con corresponsione degli arretrati.
Cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL: abolizione del divieto e ripristino dei pagamenti
Cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL
La circolare chiarisce l’effetto coordinato delle disposizioni della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in materia di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL. Lo scopo è quello di definire con precisione da quale data il divieto di cumulo non sia più operativo e quali siano le modalità di ripristino dei pagamenti già in corso.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama:
- l’articolo 73, comma 1, della legge n. 388/2000;
- l’articolo 78, commi 20 e 33, della medesima legge;
- l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 346/2000;
- l’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, che aveva introdotto il divieto di cumulo;
- l’articolo 85 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, relativo alla rendita ai superstiti INAIL.
Dal coordinamento di tali norme deriva che, a decorrere dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo non opera più tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, comprese le forme esclusive, esonerative e sostitutive, e la rendita ai superstiti INAIL spettante nei casi di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Ambito temporale di applicazione
La circolare distingue nettamente due periodi:
- fino al 30 giugno 2000, il divieto di cumulo continua ad applicarsi;
- dal 1° luglio 2000, il divieto non è più operante.
L’abolizione del divieto si applica ai ratei di pensione maturati dal 1° luglio 2000, anche se la pensione era stata liquidata in precedenza. Ne consegue che la pensione ai superstiti deve essere pagata senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995 per i ratei interessati dal nuovo regime.
Prestazioni interessate
La disciplina riguarda tutte le pensioni ai superstiti soggette all’articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995, vale a dire:
- le pensioni a carico dell’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le pensioni delle forme esclusive, esonerative e sostitutive;
- le gestioni dei lavoratori autonomi.
Il cumulo è ammesso con la rendita vitalizia liquidata ai sensi del DPR n. 1124/1965, quando questa sia erogata dall’INAIL ai superstiti del lavoratore deceduto per infortunio o malattia professionale.
Ripristino dei pagamenti e arretrati
Per le pensioni ai superstiti già in pagamento, il ripristino senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995 sarà effettuato mediante procedura automatizzata centrale, prevedibilmente a partire da maggio 2001. Il ripristino comporterà la corresponsione degli arretrati:
- dal mese di luglio 2000, oppure
- dalla diversa decorrenza della pensione, se successiva.
Gestione delle richieste e comunicazioni
Agli interessati verrà inviata, tramite POSTEL, la comunicazione del ripristino del pagamento. Nel frattempo, le sedi possono trattare immediatamente le eventuali richieste già pervenute, utilizzando il PGM480 e indicando nel Pannello PB1:
- la decorrenza della pensione;
- la decorrenza del calcolo degli arretrati, che non può essere anteriore al 1° luglio 2000.
Conferma di precedenti istruzioni
La circolare conferma espressamente le istruzioni già impartite con la circolare n. 207 dell’11 dicembre 2000, ribadendo che dal 1° luglio 2000 la pensione ai superstiti va corrisposta senza la riduzione derivante dal previgente divieto di cumulo.
Punti principali
Normativa di riferimento e coordinamento delle disposizioni
La circolare richiama l’articolo 73, comma 1, e l’articolo 78, commi 20 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. Dal coordinamento delle norme emerge che, a decorrere dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo ex articolo 1, comma 43, della legge n. 335/1995 non opera tra il trattamento di reversibilità e la rendita ai superstiti INAIL conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del DPR n. 1124/1965.
Ambito temporale di applicazione
L’abolizione del divieto di cumulo vale per i ratei di pensione maturati dal 1° luglio 2000, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore. Rimane invece fermo il divieto per il periodo compreso fino al 30 giugno 2000. La circolare precisa che, in base all’efficacia delle norme coordinate, la pensione ai superstiti deve essere posta in pagamento senza la riduzione introdotta dalla legge n. 335/1995 dal 1° luglio 2000.
Soggetti e prestazioni interessate
La disciplina riguarda le pensioni ai superstiti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, incluse le forme esclusive, esonerative e sostitutive, nonché le gestioni dei lavoratori autonomi. Il cumulo è ammesso con la rendita vitalizia INAIL erogata ai superstiti nei casi di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Ripristino dei pagamenti e gestione operativa
Il ripristino dei pagamenti delle pensioni ai superstiti già in essere, senza la riduzione prevista dalla legge n. 335/1995, sarà effettuato con procedura automatizzata centrale, presumibilmente a partire da maggio 2001. Sono previsti anche gli arretrati dal luglio 2000, oppure dalla decorrenza della pensione se successiva.
Comunicazioni agli interessati e interventi delle sedi
Agli interessati sarà inviata tramite POSTEL la comunicazione del ripristino. Le sedi, nel frattempo, possono definire immediatamente eventuali richieste di ripristino già presentate, utilizzando il PGM480 e indicando nel Pannello PB1 la decorrenza della pensione e quella del calcolo degli arretrati, che non può essere anteriore al 1° luglio 2000.
Conferma di istruzioni precedenti
La circolare conferma espressamente le istruzioni già fornite con la circolare n. 207 dell’11 dicembre 2000, ribadendo l’orientamento applicativo in materia di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita INAIL.
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