Cassazione Penale, Sentenza n. 27159/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto, in espiazione di pena detentiva ergastolana per un cumulo di condanne comprendente reati ostativi di particolare gravità, aveva chiesto un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. La domanda era stata respinta dal Magistrato di sorveglianza e il reclamo era stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza, che aveva ritenuto l'istanza inammissibile alla luce dell'art. 4-bis ord. pen. novellato, per mancato assolvimento degli oneri di allegazione e dimostrazione circa collaborazione, adempimento delle obbligazioni civili e assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo: a) travisamento della prova sul punto della collaborazione impossibile, poiché questa sarebbe stata riconosciuta per tutti i titoli ancora in esecuzione; b) corretto assolvimento degli oneri di allegazione, essendo stati indicati elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità; c) impossibilità economica di adempiere alle obbligazioni civili e riparatorie, anche in ragione di un'istanza di remissione del debito; d) omessa valutazione di una nota dei Carabinieri che, secondo la difesa, attestava la dissoluzione del clan di riferimento; e) mancato aggiornamento della relazione di sintesi dell'istituto, che avrebbe dovuto essere rivalutata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente la tardività della requisitoria del Procuratore generale, che non è stata considerata. Nel merito, ha ritenuto i motivi generici, aspecifici e manifestamente infondati. Ha affermato che, per i condannati per delitti ostativi di prima fascia, dopo la riforma dell'art. 4-bis ord. pen. e alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il superamento della presunzione relativa di pericolosità richiede allegazioni specifiche e verificabili su recisione dei collegamenti criminali e mancato pericolo di ripristino. Ha giudicato non autosufficiente la censura sul travisamento della prova circa la collaborazione impossibile, perché il ricorso non riproduceva gli atti necessari a dimostrare che tutti i titoli ostativi ancora rilevanti fossero coperti da tale declaratoria. Ha inoltre ritenuto non decisivi i rilievi sul mancato pagamento delle obbligazioni civili, sulla situazione del clan e sull'asserito difetto di aggiornamento della relazione trattamentale, trattandosi di censure meramente confutative e non idonee a scardinare la motivazione del Tribunale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
Per l'accesso ai benefici penitenziari da parte dei condannati per delitti ostativi, dopo la riforma del 2022 e la sentenza costituzionale n. 253 del 2019, la presunzione di pericolosità è relativa e può essere superata solo con allegazioni specifiche e verificabili sull'assenza di collegamenti attuali e sul rischio di ripristino; grava sul condannato l'onere di allegazione, mentre il giudice può integrare l'istruttoria anche d'ufficio.
art. 30-ter ord. pen.
Norma richiamata quale base della richiesta di permesso premio.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il deposito della requisitoria del pubblico ministero deve avvenire nel termine di quindici giorni anteriori all'udienza camerale; il suo mancato rispetto impedisce di tenerne conto.
art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L. n. 199 del 2022
Ha convertito il d.l. n. 162 del 2022 e modificato in modo significativo la disciplina dell'art. 4-bis ord. pen., incidendo sul regime di accesso ai benefici penitenziari.
d.l. n. 162 del 2022
Intervento normativo che, convertito dalla l. n. 199 del 2022, ha rimodulato la disciplina dell'art. 4-bis ord. pen.
sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019
Ha eliminato il carattere assoluto della presunzione di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione con la giustizia, rendendola superabile in concreto.
Massime di principio
- In tema di permessi premio richiesti da condannati per delitti ostativi, il giudice deve verificare in concreto se siano stati allegati elementi fattuali specifici idonei a superare la presunzione relativa di perdurante collegamento con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino dei rapporti criminosi.
- La collaborazione con la giustizia non è più, di per sé, l'unico parametro decisivo: ciò che conta è la dimostrazione del percorso rieducativo e dell'effettiva recisione dei collegamenti, sulla base di un apprezzamento individualizzato e rigoroso.
- L'asserita collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante non può essere presunta in modo apodittico, ma richiede la specifica indicazione di elementi concreti che ne giustifichino il riconoscimento.
- La deduzione di un travisamento della prova in cassazione, quando riguarda atti o documenti processuali, deve essere sorretta da un'adeguata autosufficienza del ricorso, con indicazione puntuale o riproduzione del contenuto essenziale degli atti rilevanti.
- La mera allegazione di disagio economico non basta a dimostrare l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e riparatorie; occorre una prova concreta, specifica e verificabile dell'impossibilità non imputabile.
- Il mutamento del contesto criminale originario o la asserita dissoluzione del gruppo di appartenenza non esauriscono la verifica ex art. 4-bis ord. pen., che deve considerare anche il pericolo di ripristino dei collegamenti in contesti criminali diversi o riorganizzati.
- Una doglianza sulla mancata acquisizione o sull'aggiornamento di una relazione trattamentale è priva di decisività se il ricorrente non indica quali elementi sopravvenuti, favorevoli e specifici sarebbero stati trascurati dal giudice.
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