Cassazione Civile, Ordinanza n. 22841/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta monitoria di rimborso pro quota, quale erede del sottoscrittore originario, di quattro buoni fruttiferi postali emessi tra il 2001 e il 2002. La società emittente ha proposto opposizione deducendo la prescrizione del diritto al rimborso. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione solo per un buono e aveva ritenuto interrotta la prescrizione per gli altri tre in forza di una lettera di messa in mora notificata il 12 dicembre 2017, con condanna al pagamento di una somma. Successivamente, a seguito di correzione di errore materiale della decisione di primo grado, la prescrizione veniva esclusa anche per il primo buono e l’opposizione veniva integralmente respinta. In appello principale la parte ricorrente contestava la declaratoria di prescrizione residua e il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c.; la società emittente proponeva appello incidentale insistendo sulla prescrizione di tutti i buoni e sull’inefficacia interruttiva della messa in mora. La Corte d’appello ha dichiarato improcedibili i primi tre motivi dell’appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, ha respinto il quarto motivo e ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale ex art. 334 c.p.c., accogliendolo nel merito e reputando prescritta la pretesa perché la lettera di messa in mora era stata inviata alla sola filiale locale e non alla sede legale. In cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la motivazione sulla tempestività/ammissibilità dell’appello incidentale; 2) la violazione degli artt. 166, 325 e 334 c.p.c., sostenendo che l’appello incidentale tardivo fosse inammissibile anche per tardiva costituzione; 3) la violazione delle norme sulla prescrizione e sulla rappresentanza/efficacia della messa in mora, deducendo che la filiale dovesse valere come sede effettiva e che la missiva avesse comunque raggiunto lo scopo; 4) la violazione dell’art. 96 c.p.c. per il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata della controparte per opposizione asseritamente pretestuosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili il primo e il quarto motivo e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della società emittente contro la sentenza del Tribunale. Ha quindi compensato integralmente le spese del grado di appello e ha condannato la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la motivazione della sentenza impugnata non presentava anomalie costituzionalmente rilevanti.
art. 360 c.p.c.
È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.
art. 166 c.p.c.
Disciplina il termine di costituzione dell’appellante incidentale, distinto dal termine di proposizione dell’impugnazione.
art. 325 c.p.c.
Richiamato come termine "esterno" di impugnazione, rilevante ma autonomo rispetto al termine interno di costituzione.
art. 334 c.p.c.
Consente l’impugnazione incidentale tardiva, ma non deroga al rispetto del termine di costituzione previsto dall’art. 343 c.p.c.
art. 343 c.p.c.
Il deposito della comparsa contenente l’appello incidentale deve avvenire nel termine previsto; la sua violazione rende il gravame inammissibile.
art. 46 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che la filiale postale potesse valere quale sede effettiva, ma il motivo resta assorbito.
art. 2203 c.c.
Richiamato nel motivo sulla notificazione alla filiale, senza esame nel merito per assorbimento.
art. 2945 c.c.
Richiamato in tema di interruzione della prescrizione, ma il relativo motivo è assorbito.
art. 2946 c.c.
Richiamato per la durata ordinaria della prescrizione del diritto azionato.
art. 2937 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una rinuncia implicita alla prescrizione, ma la censura non è esaminata nel merito.
art. 145 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla notificazione, senza decisione sul punto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla prova dell’efficacia della comunicazione alla filiale, senza decisione sul punto.
art. 1, lett. e), T.U.B.
Richiamato nel motivo sulla qualificazione della filiale/ufficio postale quale sede effettiva, senza decisione sul punto.
art. 96, primo e terzo comma, c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede un abuso oggettivo delle prerogative processuali; non basta la mera soccombenza o l’infondatezza della domanda/impugnazione.
art. 384 c.p.c.
La Cassazione può decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 167-bis, quinto comma, c.p.c.
Richiamato nelle massime sul calcolo del termine per l’appello incidentale quando l’udienza venga differita d’ufficio.
art. 153 c.p.c.
Richiamato quale possibile rimedio della rimessione in termini rispetto al termine interno, ma solo in via eccezionale.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva è consentita ai sensi dell’art. 334 c.p.c. anche quando l’interesse a impugnare sia già sorto prima dell’appello principale; tuttavia ciò non esonera l’appellante incidentale dal rispettare il termine di costituzione previsto dall’art. 343 c.p.c. e il correlato deposito della comparsa ex art. 166 c.p.c.
- Il termine per proporre l’appello incidentale e il termine per costituirsi sono autonomi e cumulativi: la tardiva costituzione rende inammissibile il gravame incidentale, a prescindere dalla sua astratta proponibilità come appello incidentale tardivo.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare insufficienza o erroneità della motivazione.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un abuso concreto e oggettivamente desumibile delle prerogative processuali, non essendo sufficiente la mera infondatezza o soccombenza della parte.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo che determina la soluzione della controversia e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidere direttamente nel merito dichiarando inammissibile l’impugnazione che avrebbe dovuto essere respinta dal giudice di appello.
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