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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21605/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che, pur avendo parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Forlì, l'aveva condannata per il reato ascritto in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 n.1, 223, 219 della legge fallimentare, infliggendole la pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione. Il ricorso, articolato in un motivo, denunciava violazione di legge con riferimento all'art. 216 della legge fallimentare e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato imputato si è estinto per prescrizione in data 26 luglio 2024 (calcolo: periodo di anni 10 aumentato ex art. 161 cod. pen. a 12 anni e 6 mesi a partire dal 26 gennaio 2012). Non emergendo dagli atti circostanze talmente eclatanti da comportare un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. In sostanza la pronuncia di annullamento è stata decisa anziché un rimando o un'assoluzione nel merito, in quanto i vizi prospettati non dimostravano l'insussistenza del fatto in modo incontestabile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; indicato fra le norme a carico dell'imputata nella imputazione contestata

  • art. 216, comma 1 n.1, legge fallimentare

    norma sostanziale della legge fallimentare alla base dell'accusa; il ricorso denunciava violazione di tale disposizione

  • art. 223 legge fallimentare

    ulteriore disposizione della legge fallimentare menzionata nell'imputazione

  • art. 219 legge fallimentare

    ulteriore disposizione della legge fallimentare menzionata nell'imputazione

  • art. 161 cod. pen.

    utilizzato per l'aumento del termine preso a riferimento nel calcolo della prescrizione (da anni 10 ad anni 12 e mesi 6) ai fini della dichiarazione di estinzione del reato

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    prevista come ipotesi di proscioglimento per non doversi procedere quando dagli atti emerge in modo assolutamente incontestabile l'insussistenza del fatto, ma interpretata restrittivamente: l'assoluzione può essere pronunciata solo se la non sussistenza è percepibile ictu oculi senza necessità di ulteriori accertamenti

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    richiamata per il principio consolidato che l'art. 129, comma 2, consente l'assoluzione solo quando la non esistenza del fatto o la mancata rilevanza penale emergono in modo assolutamente non contestabile; in presenza di causa estintiva della pena la Corte può annullare senza rinvio

Massime di principio

  • Se nel corso del giudizio di cassazione interviene o risulta acquisita una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando la causa estintiva è comprovata dagli atti.
  • L'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è un rimedio eccezionale: va pronunciata solo se dagli atti emerge l'insussistenza del fatto o dell'imputazione in modo assolutamente incontestabile, cioè senza necessità di ulteriori accertamenti.
  • I vizi di motivazione dedotti in cassazione che, se rilevati, imporrebbero un rinvio non sono rilevanti quando, comunque, il reato è estinto per prescrizione, perché il giudice del rinvio sarebbe tenuto a dichiarare l'estinzione.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare gli aumenti o le specifiche regole di cumulazione previste dal codice (qui richiamato ex art.161 cod. pen.), per valutare correttamente la data di estinzione del reato.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe documentare con precisione il decorso dei termini e, se possibile, chiedere espressamente la declaratoria di estinzione per prescrizione in sede di impugnazione, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla limitata portata dell'art.129, comma 2.

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