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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17520 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

M.A. ha impugnato l'accertamento TARSU relativo agli anni 2005-2010, sostenendo che il Comune avesse illegittimamente tassato aree dell'impianto nelle quali si producevano esclusivamente rifiuti speciali, tossici o nocivi, non assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani. Il contribuente ha inoltre contestato l'insufficienza del regolamento comunale, che prevedeva soltanto una riduzione del 50% senza individuare specificamente le categorie di attività produttive, i criteri e le superfici interessate. Ha dedotto anche l'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale risultava che, salvo gli uffici e l'abitazione del custode, i rifiuti dell'impianto conservavano il codice CER di rifiuti speciali anche all'uscita dal ciclo produttivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo integralmente il ricorso originario del contribuente. È stata esclusa dalla tassazione TARSU la superficie di 3.225 mq, nella quale si formavano rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e il cui smaltimento era effettuato a spese del produttore. La Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo della CTR alla normativa europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto, poiché i materiali prodotti dall'impianto restavano rifiuti speciali. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1, 2 e 3

    Il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte nella quale, per caratteristiche strutturali e destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, il cui smaltimento è effettuato a proprie spese dai produttori.

    Le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani devono essere escluse dalla superficie tassabile, purché il contribuente dimostri concretamente la destinazione delle aree e la natura dei rifiuti. La previsione regolamentare comunale di riduzioni percentuali non sostituisce l'esclusione prevista dalla legge per le superfici non produttive di rifiuti urbani.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195, comma 1, lett. e), e 238

    Le disposizioni sono state richiamate dal contribuente per sostenere l'esclusione o la diversa disciplina dei rifiuti speciali. La decisione si fonda però principalmente sull'art. 62 del D.Lgs. n. 507 del 1993.

  • Direttiva 2008/98/CE e normativa europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto

    Il richiamo alla disciplina europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto è stato ritenuto non pertinente, perché nel caso concreto i materiali dell'autodemolizione conservavano la natura di rifiuti speciali ed erano identificati tramite codice CER anche dopo l'uscita dal ciclo produttivo.

  • Regolamento comunale di Forino n. 48/1996, art. 3

    Il regolamento prevedeva una tassazione ridotta per le attività produttive di rifiuti speciali e tossici, ma non individuava in modo specifico le categorie produttive alle quali applicare la riduzione. Tale carenza non poteva giustificare la tassazione ordinaria delle aree in cui si formavano esclusivamente rifiuti speciali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 4 e 5

    Sono state dedotte la nullità della sentenza e l'omesso esame di un fatto decisivo, in particolare della consulenza tecnica d'ufficio. La Corte ha accolto congiuntamente i motivi, ritenendo decisivi gli accertamenti tecnici sulla natura dei rifiuti e sulla destinazione delle aree.

Massime di principio

  • La mera detenzione o occupazione di un'area non basta a renderla integralmente tassabile: devono essere escluse le superfici nelle quali, per struttura e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani.
  • L'onere di provare l'esclusione dalla tassa grava sul contribuente, che deve delimitare le aree interessate e documentare la natura dei rifiuti, il ciclo produttivo e il loro smaltimento a proprie spese.
  • Un regolamento comunale deve individuare in modo sufficientemente specifico le categorie produttive e i criteri per le riduzioni. Una previsione generica di riduzione percentuale non consente di tassare ordinariamente superfici che la legge esclude quando producono esclusivamente rifiuti speciali.
  • La presenza di rifiuti con codice CER e il loro smaltimento tramite operatori autorizzati costituiscono elementi rilevanti per dimostrare che non si tratta di rifiuti urbani o assimilabili.
  • La disciplina europea sulla cessazione della qualifica di rifiuto rileva solo quando ricorrono i presupposti per la trasformazione del materiale in prodotto o materia prima secondaria; non si applica automaticamente agli scarti che restano qualificati come rifiuti speciali.
  • Le aree accessorie, come uffici, abitazioni, spazi comuni o zone nelle quali si producono rifiuti urbani, possono restare soggette al tributo anche quando le aree operative principali sono escluse.

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