Circolare numero 3 del 08-01-2013
Premessa 1. Ambito di applicazione territoriale del regolamento (CE) n. 883/2004: estensione alla Confederazione Svizzera e agli Stati SEE-1.1 Casi in cui continuano a essere applicati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72. 2. Disposizioni in materia di disoccupazione- 2.1 Totalizzazione e calcolo delle prestazioni- 2.2 Disoccupati che si recano in un altro Stato membro (articolo 64 del regolamento (CE)n. 883/2004):pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituzione competente- 2.3 Erogazione delle prestazioni ai lavoratori frontalieri e ai lavoratori diversi dai frontalieri che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004)- 2.4 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione erogate in base all’articolo 65 del regolamento (CE)n. 883/2004. 3. Precisazioni in materia di tassi di cambio- Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale alla Svizzera e ai Paesi SEE, con specifico focus sulle prestazioni di disoccupazione. Definisce i casi in cui restano applicabili i vecchi regolamenti, le regole di totalizzazione tra periodi assicurativi, l’esportabilità della prestazione per chi si reca all’estero in cerca di lavoro, l’erogazione ai frontalieri e ai residenti in Stato diverso da quello competente, nonché le modalità di rimborso e i criteri di cambio valutario. Vengono inoltre richiamati i nuovi flussi documentali U1, U2 e U3 e i PAPER SED da utilizzare.
Applicazione dei nuovi regolamenti UE/SEE/Svizzera in materia di disoccupazione
Applicazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di disoccupazione a Svizzera e Stati SEE
La circolare fornisce precisazioni operative sull’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale, con particolare riguardo alle prestazioni di disoccupazione. Lo scopo è chiarire l’estensione della disciplina alla Svizzera e ai Paesi SEE, i rapporti con la precedente normativa e le modalità concrete di gestione delle prestazioni, dei rimborsi e dei flussi documentali.
Quadro normativo e ambito territoriale
Dal 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i regolamenti (CE) n. 883/2004, 987/2009 e 988/2009. La circolare ricorda che inizialmente la nuova disciplina si applicava agli Stati membri dell’Unione europea, mentre Svizzera e Paesi SEE continuavano a essere disciplinati dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.
Successivamente:
- la Svizzera è stata inclusa, a decorrere dal 1° aprile 2012, per effetto della Decisione n. 1/2012 del Comitato misto sulla libera circolazione delle persone;
- Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono stati inclusi, a decorrere dal 1° giugno 2012, per effetto della Decisione n. 76/2011 del Comitato misto SEE.
La circolare precisa inoltre che, salvo diversa indicazione, il riferimento a "Stato membro" comprende anche la Confederazione Svizzera e gli Stati SEE.
Persistenza di alcune norme previgenti
Con l’estensione della nuova disciplina, i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 restano applicabili soltanto in un ambito residuo: i rapporti dei cittadini di Paesi terzi con il Regno Unito. Ciò avviene perché il Regno Unito non ha aderito al regolamento (UE) n. 1231/2010; la circolare ricorda anche che il Regno Unito continua ad applicare il regolamento (CE) n. 859/2003, con conseguente permanenza dell’assetto previgente per i cittadini extracomunitari.
Per la Danimarca, invece, il regolamento (UE) n. 1231/2010 non è vincolante e pertanto non vi sono novità rispetto alla disciplina già in essere.
Totalizzazione dei periodi assicurativi e calcolo delle prestazioni
La circolare richiama integralmente la circolare n. 85 del 1° luglio 2010 per i criteri generali, le condizioni di cumulo e le modalità procedurali in materia di disoccupazione. Tuttavia, sottolinea un principio centrale: i nuovi regolamenti non trovano applicazione nei rapporti tra Svizzera e Stati SEE.
Ne deriva che:
- i cittadini di Islanda, Liechtenstein o Norvegia non possono utilizzare periodi svizzeri per perfezionare, in regime comunitario, il diritto alla prestazione italiana di disoccupazione;
- i cittadini svizzeri non possono utilizzare periodi maturati in uno Stato SEE;
- i cittadini italiani o comunitari non possono cumulare, ai fini della stessa prestazione, periodi svizzeri e periodi di uno o più Stati SEE.
La circolare chiarisce che il diritto può essere costruito solo attraverso una delle due possibili combinazioni ammesse:
- periodi italiani e/o di altri Stati UE con periodi svizzeri, in applicazione dell’Accordo CH-UE;
- periodi italiani e/o di altri Stati UE con periodi di uno o più Stati SEE, in applicazione dell’Accordo SEE.
Sono riportati quattro esempi applicativi, che confermano il divieto di sommare in un unico calcolo periodi svizzeri e periodi SEE, anche quando il lavoratore abbia contribuzione in più ordinamenti.
Esportazione della prestazione di disoccupazione
Con riferimento all’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004, la circolare segnala una novità operativa: in caso di esportabilità del diritto, il pagamento è effettuato direttamente dall’Istituzione competente, e non più dalle Strutture italiane per conto dell’Istituzione estera.
Pertanto:
- non devono più essere erogate prestazioni di disoccupazione per conto delle Istituzioni svizzere con decorrenza dal 1° aprile 2012;
- non devono più essere erogate prestazioni per conto delle Istituzioni dei Paesi SEE con decorrenza dal 1° giugno 2012.
Per i soggetti che si trasferiscono in Svizzera o in uno Stato SEE in cerca di lavoro, le Strutture devono rilasciare il documento portatile U2 e sospendere il pagamento della prestazione finché non pervenga la comunicazione di iscrizione all’ufficio del lavoro competente tramite PAPER SED U009.
La circolare richiama l’attenzione sulla necessità di evitare pagamenti non dovuti, poiché per le prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 64 non è previsto alcun rimborso da parte dell’Istituzione competente.
Inoltre, le disposizioni dell’articolo 64 non sono applicabili:
- al cittadino svizzero titolare di prestazione italiana che si rechi in uno Stato SEE;
- al cittadino di uno Stato SEE titolare di prestazione italiana che si rechi in Svizzera.
Frontalieri e lavoratori residenti in Stato diverso da quello competente
La circolare richiama la disciplina dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004, già illustrata nella circolare n. 85/2010. In sintesi, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, il disoccupato non frontaliero che rientra nello Stato di residenza e il lavoratore stagionale percepiscono la prestazione secondo la legislazione dello Stato di residenza, come se vi fossero stati assoggettati durante l’ultima occupazione.
La prestazione è corrisposta dall’Istituzione dello Stato di residenza, ma l’Istituzione competente dell’ultimo Stato di occupazione deve rimborsare l’intero importo delle prestazioni per i primi tre mesi, nei limiti dell’importo erogabile secondo la propria legislazione. Il periodo di rimborso può essere esteso a cinque mesi se ricorrono le condizioni richiamate dalla circolare n. 85/2010.
Dal 1° aprile 2012 queste regole si applicano anche ai frontalieri occupati in Svizzera; dal 1° giugno 2012 si applicano ai casi analoghi relativi agli Stati SEE. Le Strutture devono quindi:
- accertare il diritto alla prestazione secondo la normativa nazionale vigente;
- determinare misura e durata della prestazione sulla base dei periodi assicurativi maturati in Svizzera o negli Stati SEE;
- utilizzare, per il calcolo, il salario percepito nello Stato estero di ultima occupazione, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 3.
Le informazioni sui periodi assicurativi devono essere ricavate dal documento portatile U1; se non disponibile, la richiesta va fatta con PAPER SED U001 e, se necessario, la risposta arriva con PAPER SED U017. Le informazioni sulle retribuzioni vanno richieste con PAPER SED U003, cui l’Istituzione estera risponde con PAPER SED U004. Se ancora utilizzabili nel periodo transitorio, tali dati risultano dal formulario E301.
La circolare ricorda infine che la L. 147/97, relativa alla retrocessione finanziaria Italia-Svizzera per le indennità di disoccupazione dei frontalieri, ha cessato di produrre effetti per scadenza dell’Accordo richiamato.
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione
La circolare precisa che l’unica ipotesi di rimborso prevista dai nuovi regolamenti riguarda le prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 a favore dei disoccupati residenti in Stato diverso da quello competente.
Per l’Italia, le richieste di rimborso passano tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio. Lo scambio documentale deve avvenire mediante i PAPER SED della serie U, da U020 a U023, debitamente compilati e firmati.
I termini da rispettare sono rigidi:
- le richieste devono essere inoltrate entro la scadenza del semestre in cui è avvenuto l’ultimo pagamento;
- in ogni caso, entro il 31 luglio per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno;
- entro il 31 gennaio per i pagamenti effettuati tra il 1° luglio e il 31 dicembre.
Tassi di cambio
La circolare richiama la Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce i criteri per determinare il tasso di cambio applicabile ai sensi dei regolamenti 883/2004 e 987/2009. La decisione si applica anche alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e agli Stati SEE dal 1° giugno 2012.
Regola generale:
- il tasso di cambio è quello giornaliero pubblicato dalla BCE;
- salvo diversa previsione, si utilizza il tasso pubblicato il giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione.
Sono però previste regole specifiche:
- per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione quando occorre considerare le retribuzioni dell’ultimo Stato di occupazione, il tasso da applicare è quello pubblicato l’ultimo giorno del periodo di occupazione;
- per i rimborsi ai sensi dell’articolo 65, commi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dell’articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009, va preso a riferimento il primo giorno del mese civile in cui è scaduto il termine per il rimborso.
Indicazioni operative finali
La circolare rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle precedenti circolari in materia e invita le Strutture a prestare particolare attenzione ai limiti territoriali di applicazione, alla corretta scelta dei formulari/documenti portatili e al rispetto dei termini di sospensione, pagamento ed eventuale rimborso. L’impostazione complessiva mira a evitare sovrapposizioni tra discipline diverse e pagamenti non dovuti.
Punti principali
Estensione territoriale dei nuovi regolamenti
Dal 1° maggio 2010 i regolamenti (CE) n. 883/2004, 987/2009 e 988/2009 si applicano agli Stati membri UE. La circolare precisa poi che, per effetto della Decisione n. 1/2012, dal 1° aprile 2012 tali regole si estendono anche alla Svizzera, mentre per i Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) l’estensione decorre dal 1° giugno 2012 in base alla Decisione n. 76/2011. La circolare chiarisce inoltre che l’espressione "Stato membro" va letta, salvo diversa indicazione, come comprensiva anche di Svizzera e Stati SEE.
Casi in cui restano applicabili i regolamenti 1408/71 e 574/72
Con l’estensione della nuova disciplina a Svizzera e SEE, i regolamenti previgenti restano applicabili solo per i cittadini di Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito, poiché quest’ultimo non è vincolato dal regolamento (UE) n. 1231/2010 ma continua ad applicare il regolamento (CE) n. 859/2003. La circolare precisa inoltre che il regolamento (UE) n. 1231/2010 non vincola la Danimarca, per la quale non vi sono innovazioni rispetto alla disciplina già vigente.
Totalizzazione e calcolo delle prestazioni di disoccupazione
Per le regole generali di cumulo e per le modalità procedurali viene richiamata la circolare n. 85/2010. Viene però ribadito che i nuovi regolamenti non si applicano nei rapporti tra Svizzera e Stati SEE: non è quindi possibile sommare, in regime comunitario, periodi svizzeri con periodi maturati in Islanda, Liechtenstein o Norvegia. La circolare espone esempi pratici per cittadini SEE, svizzeri e italiani/comunitari, evidenziando che il diritto alla prestazione può essere perfezionato solo cumulando periodi appartenenti allo stesso "blocco" normativo (CH-UE oppure SEE), mai mescolando Svizzera e Stati SEE.
Disoccupati che si recano all’estero: esportazione della prestazione
Per l’articolo 64 del regolamento (CE) n. 883/2004 la circolare afferma che, diversamente dal passato, il pagamento della prestazione esportata è effettuato direttamente dall’Istituzione competente. Le Strutture non devono più erogare, anche per conto di istituzioni svizzere o SEE, prestazioni con decorrenza rispettivamente dal 1° aprile 2012 e dal 1° giugno 2012. In caso di spostamento in Svizzera o in uno Stato SEE, deve essere rilasciato il documento portatile U2 e sospeso il pagamento fino alla comunicazione di iscrizione all’ufficio di collocamento mediante PAPER SED U009. La circolare avverte che non è previsto rimborso per eventuali pagamenti indebiti effettuati ai sensi dell’articolo 64.
Lavoratori frontalieri e lavoratori residenti in Stato diverso da quello competente
Per i frontalieri in disoccupazione completa, per i non frontalieri che rientrano nello Stato di residenza e per i lavoratori stagionali, la prestazione spetta secondo la legislazione dello Stato di residenza. L’Istituzione di ultima occupazione rimborsa l’intero importo dei primi tre mesi, nei limiti della prestazione dovuta secondo la propria legislazione; il periodo può arrivare a cinque mesi se ricorrono le condizioni indicate nella circolare n. 85/2010. Dal 1° aprile 2012 tale disciplina si applica ai frontalieri occupati in Svizzera; dal 1° giugno 2012 si applica anche ai casi analoghi con ultimo impiego in uno Stato SEE. Per l’istruttoria, le Strutture devono accertare diritto, misura e durata della prestazione sulla base della normativa nazionale, utilizzando il documento portatile U1 per i periodi assicurativi e i PAPER SED U001/U017 e U003/U004 per le informazioni mancanti su periodi e retribuzioni. Se ancora utilizzabili, i dati sono contenuti nel formulario E301. Viene inoltre ricordato che la L. 147/97 sulla retrocessione finanziaria Italia-Svizzera ha cessato di produrre effetti per scadenza dell’Accordo.
Rimborsi delle prestazioni di disoccupazione
La circolare precisa che l’unica forma di rimborso prevista dai nuovi regolamenti riguarda le prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004 a favore di disoccupati residenti in uno Stato diverso da quello competente. Per l’Italia le richieste di rimborso transitano tramite la Direzione Regionale INPS del Lazio. Per lo scambio documentale devono essere usati i PAPER SED U020-U023, debitamente compilati e firmati, nel rispetto dei termini: entro la fine del semestre in cui è avvenuto l’ultimo pagamento e comunque entro il 31 luglio per pagamenti effettuati tra 1° gennaio e 30 giugno, oppure entro il 31 gennaio per pagamenti effettuati tra 1° luglio e 31 dicembre.
Tassi di cambio e Decisione H3
La Decisione H3 del 15 ottobre 2009 della Commissione amministrativa stabilisce i criteri per il tasso di cambio da usare nell’applicazione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009, estesi alla Svizzera dal 1° aprile 2012 e ai Paesi SEE dal 1° giugno 2012. Regola generale: si usa il tasso di conversione giornaliero pubblicato dalla BCE, salvo diversa previsione. Per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione ex articolo 62, paragrafo 3, relativo alle retribuzioni dell’ultimo Stato di occupazione, si utilizza il tasso pubblicato l’ultimo giorno del periodo di occupazione. Per i rimborsi ex articolo 65, commi 6 e 7, e articolo 70 del regolamento 987/2009, il cambio va riferito al primo giorno del mese civile in cui è scaduto il termine per il rimborso.
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