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Circolare

Circolare numero 1 del 07-01-2013

Premessa. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina. 3. Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale - Disciplina 4. L’integrazione salariale straordinario nelle ipotesi di aziende interessate da procedure concorsuali 5. Abrogazione della normativa sul rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) 6. Decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 28 giugno 2012, n. 92 sul sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro. Vengono estese dal 1° gennaio 2013 alcune categorie di imprese al trattamento straordinario di integrazione salariale, resa a regime l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori portuali, modificati i requisiti per le procedure concorsuali e chiarite le conseguenze sull’abrogazione della DID. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di decadenza dal trattamento per rifiuto o mancata frequenza di percorsi formativi, con indicazioni su comunicazioni, provvedimenti e ricorsi.

Modifiche della legge di riforma del mercato del lavoro su CIGS, indennità portuale, DID e decadenza

Modifiche della legge di riforma del mercato del lavoro su CIGS, indennità portuale, DID e decadenza

La circolare esamina le principali innovazioni introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di ammortizzatori sociali e obblighi connessi. In particolare, chiarisce l’estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale ad alcune imprese, la messa a regime dell’indennità di mancato avviamento per il settore portuale, la nuova disciplina per le imprese in procedura concorsuale e gli effetti dell’abrogazione della dichiarazione di immediata disponibilità.

Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale

L’art. 3, comma 1, della legge di riforma inserisce nell’art. 12 della legge n. 223/1991 il comma 3-bis, disponendo che, dal 1° gennaio 2013, la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si estendono alle seguenti categorie di imprese:

  • imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo, indipendentemente dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale, indipendentemente dal numero di dipendenti.

La circolare precisa che fino al 31 dicembre 2012 tali soggetti accedevano alla CIGS in base a finanziamenti specifici autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.

Regime transitorio e abrogazione della disciplina speciale per il trasporto aereo

L’art. 3, comma 46, lett. a), della legge di riforma abroga dal 1° gennaio 2013 l’art. 1-bis del D.L. n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, come da ultimo modificato dalla legge n. 166/2008. Ne consegue il superamento della durata "speciale" della CIGS per il personale, anche navigante, delle imprese del trasporto aereo e delle società di gestione aeroportuale.

Per le sospensioni intervenute dal 1° gennaio 2013, la durata del trattamento segue quindi le regole generali, in relazione alla specifica causale. Il Ministero del lavoro, con risposta all’interpello n. 31/2012, ha tuttavia chiarito che i programmi di CIGS già in corso o attivati sulla base di accordi sottoscritti in sede governativa entro il 31 dicembre 2012 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

I decreti direttoriali di concessione adottati dal 1° gennaio 2013 saranno inseriti dalla Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici identificativi.

Indennità di mancato avviamento al lavoro nel settore portuale

L’art. 3, comma 2, della legge di riforma rende strutturale l’indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale. Fino al 31 dicembre 2012 la prestazione era finanziata mediante stanziamenti specifici autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità.

L’indennità spetta:

  • ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto a tempo indeterminato nelle imprese e nelle agenzie di cui all’art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994;
  • ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), della medesima legge.

La prestazione è riconosciuta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese le giornate festive previste dal programma in cui il lavoratore sia risultato disponibile. L’importo è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di CIGS, comprensivo degli assegni per il nucleo familiare, e il numero di giornate indennizzabili corrisponde alla differenza tra 26 giornate mensili e le giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementate delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Per i periodi indennizzati spetta la contribuzione figurativa. Il pagamento è effettuato dall’INPS previa acquisizione di elenchi predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base degli accertamenti delle autorità portuali competenti o, ove non istituite, delle autorità marittime. La circolare precisa che non cambia la modalità di erogazione, che continua ad avvenire con l’attuale procedura informatica e secondo le modalità vigenti.

Concessione della CIGS nelle procedure concorsuali

L’art. 2, comma 70, della legge di riforma, come modificato dall’art. 46-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, introduce nuovi criteri per la concessione della CIGS alle aziende interessate da procedure concorsuali.

Il trattamento può essere concesso soltanto alle imprese per le quali sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali. Un decreto del Ministero del lavoro, ancora in corso di definizione, dovrà individuare i parametri oggettivi che guideranno la valutazione istruttoria della sussistenza di tali condizioni.

La circolare segnala inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è abrogato l’intero art. 3 della legge n. 223/1991; di conseguenza, da tale data l’intervento straordinario di integrazione salariale per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile.

Abrogazione della dichiarazione di immediata disponibilità

L’art. 4, comma 47, della legge di riforma abroga, dal 18 luglio 2012, la disciplina che subordinava l’accesso ai trattamenti di sostegno al reddito al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, di cui all’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009.

Per effetto dell’abrogazione:

  • i lavoratori sospesi beneficiari di tutele in costanza di rapporto di lavoro non devono più rilasciare la DID al datore di lavoro;
  • il datore di lavoro non è più tenuto a raccogliere e conservare le DID (modello SR105) sottoscritte dai lavoratori interessati;
  • le disposizioni della circolare INPS n. 133/2010 non si applicano più dal 18 luglio 2012;
  • il modello SR105 non è più disponibile sul sito dell’Istituto.

Decadenza dal trattamento in caso di rifiuto o mancata frequenza dei corsi

L’art. 4, comma 40, della legge di riforma prevede la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di partecipare a un corso di formazione o riqualificazione, oppure non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo. Il comma 42 specifica che la decadenza opera quando le attività si svolgono in un luogo che dista non più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, oppure è raggiungibile con mezzi pubblici in 80 minuti.

In caso di decadenza:

  • restano salvi i diritti già maturati;
  • i Servizi competenti di cui all’art. 1, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni devono comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi rilevanti;
  • l’INPS adotta il provvedimento di decadenza e recupera le somme eventualmente erogate per periodi non spettanti;
  • contro il provvedimento è ammesso ricorso al Comitato provinciale ai sensi dell’art. 34 del DPR n. 639/1970.

Punti principali

Estensione della CIGS a nuove imprese

Dal 1° gennaio 2013 il trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si applicano anche alle imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo e operatori turistici con oltre 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, alle imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Superamento della disciplina speciale per il trasporto aereo

Dal 1° gennaio 2013 è abrogata la norma che consentiva alle imprese del trasporto aereo una CIGS fino a 48 mesi. Per i programmi già in corso o attivati sulla base di accordi governativi stipulati entro il 31 dicembre 2012 continua ad applicarsi la disciplina previgente. I decreti di concessione successivi al 1° gennaio 2013 sono gestiti con appositi codici identificativi.

Indennità di mancato avviamento nel settore portuale

La prestazione viene resa strutturale per i lavoratori portuali addetti al lavoro temporaneo con contratto a tempo indeterminato e per i dipendenti delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali. L’indennità spetta per ogni giornata di mancato avviamento, è pari a un ventiseiesimo del massimo mensile di CIGS comprensivo di ANF e matura anche per ferie, malattia, infortunio, permessi e indisponibilità, con contribuzione figurativa e pagamento INPS sulla base degli elenchi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

CIGS per aziende in procedure concorsuali

Per la concessione del trattamento straordinario alle aziende assoggettate a procedure concorsuali è richiesto che sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali. Un decreto ministeriale dovrà definire i parametri oggettivi per la valutazione istruttoria. Dal 1° gennaio 2016 l’intero articolo 3 della legge n. 223/1991 è abrogato e la CIGS per tali imprese non sarà più concedibile.

Abrogazione della Dichiarazione di immediata disponibilità

Dal 18 luglio 2012 viene meno l’obbligo di rendere la DID per accedere ai trattamenti di sostegno al reddito. I lavoratori sospesi non devono più rilasciarla al datore di lavoro e quest’ultimo non deve più raccogliere né conservare il modello SR105. Restano superate le istruzioni della circolare INPS n. 133/2010 e il modello non è più disponibile sul sito dell’Istituto.

Decadenza dal trattamento per rifiuto o mancata frequenza di corsi

Il beneficiario decade dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione o se non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo. La decadenza opera quando il corso si svolge entro 50 km dalla residenza del lavoratore oppure è raggiungibile con mezzi pubblici in 80 minuti. Restano salvi i diritti già maturati; i servizi competenti devono informare tempestivamente l’INPS, che adotta il provvedimento e recupera le somme indebitamente corrisposte. È ammesso ricorso al Comitato provinciale ex art. 34 DPR n. 639/1970.

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