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Circolare

Circolare numero 2 del 07-01-2013

1 - Premessa e quadro normativo 2 – Indennità di mobilità ordinaria. Regime transitorio 2.1 Durata della prestazione 2.2 Requisiti e disciplina generale 2.3 Beneficiari: estensione dell’indennità di mobilità ad alcuni settori di attività 2.3.1 Settori commercio, turismo e vigilanza 2.3.2 Settori trasporto aereo e sistema aeroportuale 2.3.3 Corresponsione anticipata della mobilità 2.4 Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 2.5 Ipotesi di decadenza della prestazione 2.6 Abrogazioni, modifiche relative alla mobilità 3 - Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia . 3.1 Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al decreto legge del 16 maggio 1994 n. 299 convertito con modificazioni nella Legge n. 451 del 1994 3.2 Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 427 del 1975 3.3 Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla Legge n. 223 del 1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il regime transitorio introdotto dalla legge n. 92/2012 per il passaggio dalle vecchie tutele di mobilità e disoccupazione speciale edile alle nuove indennità ASpI e mini ASpI. Vengono definite le decorrenze di abrogazione, le durate progressive della mobilità fino al 31 dicembre 2016, i requisiti e gli adempimenti invariati, le estensioni a nuovi settori (commercio, turismo, vigilanza, trasporto aereo e aeroporti), nonché le regole su anticipazione, DID, decadenza e trattamento dei casi in edilizia.

Riforma del mercato del lavoro: regime transitorio per mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edile

Riforma del mercato del lavoro: regime transitorio per mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione

La circolare ricostruisce il passaggio dal sistema previgente della mobilità e dei trattamenti speciali di disoccupazione edile al nuovo assetto introdotto dalla legge n. 92/2012, basato su ASpI e mini ASpI. L’attenzione è rivolta alle decorrenze delle abrogazioni, al regime transitorio 2013-2016, agli effetti per alcuni settori specifici e agli adempimenti operativi per la gestione delle domande.

Quadro normativo generale

La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante la riforma del mercato del lavoro, ha introdotto nuove tutele contro la disoccupazione involontaria attraverso ASpI e mini ASpI. In tale cornice, la circolare evidenzia che, a partire dal 1 gennaio 2017, vengono abrogati:

  • l’indennità di mobilità ordinaria;
  • il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  • il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia disciplinato dagli artt. 9-19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

Mobilità ordinaria: regime transitorio 2013-2016

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 è previsto un graduale ridimensionamento della durata dell’indennità. Il criterio di riferimento resta la data di licenziamento. La circolare riporta una tabella con durate differenziate per area geografica e fascia di età, con progressiva riduzione nel quadriennio transitorio.

In sintesi, il principio è il seguente:

  • fino al 31 dicembre 2014 resta ferma la disciplina originaria;
  • dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 si applicano riduzioni di durata;
  • dal 1 gennaio 2017 la mobilità ordinaria non è più riconoscibile e subentra, se spettante, ASpI o mini ASpI.

La circolare precisa anche che la durata non può comunque superare l’anzianità aziendale maturata dal lavoratore e che la disciplina transitoria può essere oggetto di revisione sulla base della ricognizione ministeriale prevista entro il 31 ottobre 2014.

Requisiti, domande e disciplina generale invariata

Nel periodo transitorio restano invariati diversi elementi della disciplina della mobilità ordinaria, in quanto non modificati dalla riforma. In particolare continuano a valere:

  • i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge n. 223/1991;
  • il termine di presentazione della domanda, pari a 68 giorni dalla data di licenziamento;
  • le regole sulla decorrenza della prestazione;
  • i criteri di determinazione dell’importo, calcolato usando la retribuzione teorica presente in UniEmens secondo la circolare INPS n. 115/2008;
  • le sospensioni e i relativi slittamenti;
  • la disciplina di incompatibilità, compatibilità e cumulabilità;
  • il diritto all’assegno per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Ai fini della verifica della compatibilità e cumulabilità, se il lavoratore svolge attività autonoma o parasubordinata deve comunicarne l’inizio all’INPS.

Estensione della mobilità a commercio, turismo, vigilanza, trasporto aereo e sistema aeroportuale

La circolare chiarisce che l’estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria ad alcuni settori comporta anche l’estensione della tutela di mobilità. I settori interessati sono:

  • imprese commerciali con più di 50 e fino a 200 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese di trasporto aereo, a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.

Per le domande di mobilità ordinaria presentate dai lavoratori di tali aziende, collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013, non devono più essere utilizzati i codici di intervento relativi ai regimi speciali. Rimangono invece attivi, fino a esaurimento naturale, per le prestazioni già in corso al 31 dicembre 2012.

Per il settore trasporto aereo e sistema aeroportuale la circolare segnala inoltre che dal 1 gennaio 2014 viene abrogato il fondo speciale del settore, con rinvio a successive istruzioni per la prestazione integrativa a carico del Fondo Trasporto Aereo.

Mobilità anticipata

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013 nei settori commercio, turismo e vigilanza, la mobilità anticipata non è più condizionata dal limite dell’anno finanziario. Di conseguenza:

  • non si applicano più le istruzioni del messaggio INPS n. 33100/2006 che impedivano l’anticipazione oltre l’esercizio finanziario;
  • la prestazione può essere liquidata per l’intero importo spettante ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991.

La circolare estende tale possibilità anche alle domande di anticipazione presentate dal 18 luglio 2012, che devono essere riesaminate d’ufficio dal 1 gennaio 2013 per il pagamento dell’intero residuo spettante, salvo quanto già corrisposto al 31 dicembre 2012. Per trasporto aereo e sistema aeroportuale, invece, restano ferme le istruzioni operative vigenti.

Dichiarazione di immediata disponibilità e decadenza

La DID non è più richiesta, tra l’altro, per le domande di indennità di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012, per effetto dell’abrogazione dell’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008.

In materia di decadenza, la circolare richiama l’art. 4, commi 41 e 42, della legge n. 92/2012. La decadenza dalla mobilità e da altre prestazioni collegate allo stato di disoccupazione si verifica se il lavoratore:

  • rifiuta di partecipare a iniziative di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
  • non partecipa regolarmente senza giustificato motivo;
  • rifiuta un’offerta di lavoro con inquadramento economico superiore di almeno il 20% rispetto all’indennità lorda spettante.

La decadenza opera anche quando le attività di lavoro, formazione o riqualificazione si svolgono entro 50 km dalla residenza o comunque sono raggiungibili con mezzi pubblici in 80 minuti. I servizi competenti devono comunicare tempestivamente all’INPS gli eventi rilevanti; l’Istituto adotta il provvedimento di decadenza e recupera le somme indebitamente pagate. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Comitato provinciale ex art. 34 del DPR n. 639/1970.

Ulteriori modifiche alla disciplina della mobilità

La circolare segnala che dal 1 gennaio 2016 viene abrogato l’art. 3 della legge n. 223/1991, con conseguente cessazione della possibilità di erogare la mobilità ai dipendenti di imprese di trasporto pubblico fallite o assoggettate ad altre procedure concorsuali.

Dal 1 gennaio 2017 vengono abrogati anche gli artt. 6-9 della legge n. 223/1991. Ciò comporta che i lavoratori licenziati il 31 dicembre 2016 non possono più essere collocati in mobilità ordinaria, perché l’iscrizione nelle liste decorre dal giorno successivo. Dal 2017, quindi, il lavoratore in possesso dei requisiti accede, se del caso, ad ASpI o mini ASpI.

La legge di riforma sostituisce inoltre varie espressioni della disciplina previgente, passando da:

  • “procedura di mobilità” a “procedura di licenziamento collettivo”;
  • “dichiarazione di mobilità” a “licenziamento collettivo”;
  • “programma di mobilità” a “programma di riduzione del personale”;
  • “collocare in mobilità” a “licenziare”;
  • “posti in mobilità” a “licenziati”.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per il trattamento speciale disciplinato dal D.L. n. 299/1994 e per quello previsto dalla legge n. 427/1975, la circolare ribadisce l’abrogazione dal 1 gennaio 2017.

Per il trattamento di cui al D.L. n. 299/1994:

  • le domande possono essere lavorate per licenziamenti intervenuti entro il 30 dicembre 2016;
  • quelle con data di licenziamento 31 dicembre 2016 non devono essere più gestite.

Per il trattamento ex legge n. 427/1975:

  • nel periodo transitorio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2016 il lavoratore dell’edilizia può scegliere, in alternativa, tra disoccupazione speciale e mini ASpI;
  • se possiede il requisito soggettivo delle 52 settimane di contribuzione può scegliere tra disoccupazione speciale e ASpI;
  • le domande devono rispettare il termine di 68 giorni dal licenziamento per ASpI e mini ASpI;
  • le domande di disoccupazione speciale edile possono essere presentate anche oltre il 68° giorno, entro il limite decadenziale di 24 mesi dal licenziamento.

La circolare precisa infine che anche per tali trattamenti valgono le regole già richiamate in tema di DID e decadenza.

Punti principali

Quadro normativo e abrogazioni progressive

La legge n. 92/2012 introduce un nuovo sistema di protezione contro la disoccupazione involontaria tramite ASpI e mini ASpI. Dal 1 gennaio 2017 sono abrogate l’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia previsti dal D.L. n. 299/1994 e dalla legge n. 427/1975.

Regime transitorio dell’indennità di mobilità ordinaria

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 è prevista una riduzione graduale della durata della prestazione, con calcolo basato sulla data di licenziamento. Restano invariati requisiti, presentazione della domanda entro 68 giorni, decorrenza, importo, sospensioni, incompatibilità/cumulabilità e assegno per il nucleo familiare.

Estensione della mobilità a nuovi settori

L’estensione della CIGS a commercio, turismo, vigilanza, trasporto aereo e sistema aeroportuale comporta anche l’estensione della tutela di mobilità a tali settori. Per le domande dal 1 gennaio 2013 non si applicano più i codici di intervento speciali, mentre restano attivi per le prestazioni già in corso fino alla naturale scadenza.

Anticipazione della mobilità e comunicazioni obbligatorie

Per i settori commercio, turismo e vigilanza, la mobilità anticipata non è più limitata dall’anno finanziario e può essere liquidata per l’intero importo spettante; le domande già presentate dal 18 luglio 2012 devono essere riesaminate d’ufficio. La DID non è più richiesta per le domande di mobilità ordinaria dal 18 luglio 2012. Il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio di attività autonoma o parasubordinata ai fini di compatibilità e cumulabilità.

Decadenza dalla prestazione

La decadenza si verifica, tra l’altro, in caso di rifiuto o mancata partecipazione ingiustificata a iniziative di politica attiva, oppure di rifiuto di offerte di lavoro con retribuzione almeno superiore del 20% rispetto all’indennità. La decadenza opera per attività o percorsi formativi entro 50 km dalla residenza o raggiungibili in 80 minuti con mezzi pubblici; i servizi competenti devono comunicare tempestivamente i fatti all’INPS, che adotta il provvedimento e recupera le somme indebitamente pagate, con ricorso al Comitato provinciale.

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per il trattamento speciale ex D.L. n. 299/1994 e per quello ex legge n. 427/1975 l’abrogazione decorre dal 1 gennaio 2017. Le domande sono lavorabili solo per licenziamenti intervenuti entro il 30 dicembre 2016; quelle con licenziamento il 31 dicembre 2016 non devono essere gestite. Nel periodo transitorio i lavoratori dell’edilizia possono, in alternativa, accedere ad ASpI o mini ASpI secondo i requisiti posseduti e nel rispetto dei termini decadenziali previsti.

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