Circolare numero 8 del 10-01-2013
Premessa 1. Istruzioni per la liquidazione delle prestazioni 2. Istruzioni per la compilazione delle denunce mensili 3. Regolarizzazione contributiva 3.1 Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi successivi a gennaio 2005 3.2. Regolarizzazione dipendenti in servizio per periodi anteriori a gennaio 2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce l’orientamento della Corte costituzionale e della giurisprudenza in tema di base di calcolo del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici nominati direttori generali, amministrativi o sanitari di ASL e aziende ospedaliere. Stabilisce che il TFS va calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita per l’incarico, entro un massimale annuale rivalutato, e fornisce istruzioni per la regolarizzazione contributiva delle posizioni pregresse, per la compilazione delle denunce mensili e per la gestione delle controversie pendenti. Vengono inoltre distinti gli adempimenti per i periodi successivi e antecedenti al gennaio 2005, con indicazioni specifiche su gestione previdenziale, quadri da compilare, recupero del differenziale contributivo e termini per la regolarizzazione senza sanzioni.
Trattamento di fine servizio e regolarizzazione contributiva per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie
Trattamento di fine servizio e regolarizzazione contributiva per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie
La circolare prende atto della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 7-10 maggio 2012, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 229/1999. In conseguenza di tale pronuncia, l’Istituto si conforma all’orientamento della giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale, superando le indicazioni precedentemente fornite.
Ambito di applicazione
Le istruzioni riguardano i direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che siano stati originariamente dipendenti di una pubblica amministrazione e collocati in aspettativa per lo svolgimento dell’incarico. Le indicazioni operano sia per chi cessa dal servizio durante l’incarico sia per chi vi cessa in coincidenza con la sua scadenza.
Criterio di calcolo del trattamento di fine servizio
La circolare stabilisce che il trattamento di fine servizio deve essere calcolato prendendo a base il trattamento economico effettivamente percepito per l’incarico conferito, entro il massimale previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, cioè il massimale annuo della base contributiva valido per i dirigenti delle aziende industriali, rivalutato annualmente in base all’indice dei prezzi al consumo ISTAT per le famiglie di operai e impiegati.
Per le cessazioni relative al 2012, il massimale è pari a € 175.265,00, come richiamato anche nella circolare n. 21 del 9 febbraio 2012. Per gli anni precedenti o successivi, il valore da assumere è quello riferito all’anno considerato e pubblicato dall’Istituto con appositi messaggi o circolari.
Regolarizzazione contributiva delle posizioni pregresse
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono regolarizzare, senza sanzioni né interessi, entro tre mesi dalla data della circolare, la posizione assicurativa e contributiva dei direttori interessati a partire dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore dell’art. 3bis del d.lgs. n. 502/1992, introdotto dal d.lgs. n. 229/1999.
La regolarizzazione consiste nel versamento, presso la Gestione ex INPDAP – INADEL, del differenziale tra:
- la contribuzione ai fini TFS/TFR già versata sull’imponibile virtuale;
- la contribuzione calcolata sulla retribuzione contributiva utile effettivamente corrisposta, nei limiti del massimale.
Il differenziale è determinato applicando le aliquote previste dall’art. 11 della legge n. 152/1968, pari al 6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell’80%, ripartito nel 3,60% a carico del datore di lavoro e nel 2,50% a carico del dipendente.
La regolarizzazione deve essere effettuata anche per il personale che sia ancora in servizio e rivesta la carica di direttore, sia per quello che sia già rientrato nei ruoli dell’amministrazione di provenienza.
Controversie giudiziarie pendenti
Per tutte le controversie in corso, i dirigenti degli uffici competenti devono, prima di procedere alla riliquidazione del TFS dei ricorrenti decurtata della quota a carico dell’iscritto, autorizzare gli avvocati dell’Istituto a promuovere la rinuncia agli atti dei giudizi. L’obiettivo è ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, coerentemente con il nuovo orientamento interpretativo.
Recupero della contribuzione a carico della struttura sanitaria
La quota contributiva a carico della struttura sanitaria deve essere recuperata attraverso gli ordinari strumenti di recupero contributivo e inserita tra i dovuti d’ufficio nel primo ECA utile.
Istruzioni per la compilazione delle denunce mensili
Per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa dalla data di emanazione della circolare, l’amministrazione di appartenenza deve indicare in UniEmens, Lista PosPA, il codice di sospensione con il quadro E0 o V1, utilizzando la causale 2 o 5 in relazione all’ultimo periodo denunciato prima del collocamento in aspettativa.
Le strutture sanitarie che conferiscono l’incarico di direttore generale, amministrativo o sanitario devono trasmettere le denunce mensili contributive indicando:
- i propri dati nell’elemento azienda;
- l’ente di appartenenza e la sede di servizio;
- l’eventuale sezione Altro Ente Versante, per i contributi versati direttamente dall’amministrazione di appartenenza.
La gestione previdenziale da utilizzare è quella delle aziende sanitarie, cioè la gestione INADEL, codice 6. Gli imponibili devono essere esposti entro il massimale contributivo, indicando in apposito elemento l’eventuale quota eccedente.
Regolarizzazione dei periodi successivi a gennaio 2005
Per i periodi successivi a gennaio 2005, la regolarizzazione contributiva e l’aggiornamento della posizione assicurativa del personale ancora in servizio, compreso quello rientrato nei ruoli originari, devono essere effettuati dalla struttura sanitaria presso cui il soggetto ha svolto o svolge l’incarico.
Occorre inviare quadri V1 con causale 7 per ciascun periodo di riferimento, valorizzando, se disponibili:
- il campo CodiceMotivoUtilizzo con il codice "regolarizzazione da circolare";
- il campo DescrizioneMotivoUtilizzo con il numero e la data della presente circolare.
Il periodo di riferimento del V1 causale 7 non può essere superiore al mese. Nei quadri V1 va indicata la gestione INADEL e gli importi devono essere calcolati come differenziale risultante dal ricalcolo della base imponibile sulla retribuzione contributiva utile nei limiti del massimale.
Se la regolarizzazione avviene oltre il terzo mese dalla data della circolare, la sezione Ente versante deve riportare il codice fiscale del dichiarante e l’anno e mese corrispondenti al terzo mese successivo all’emanazione.
Se le denunce mensili erano state inviate con erronea indicazione della gestione ENPAS, oltre ai quadri V1 causale 7 devono essere compilati anche i quadri V1 causale 5, al fine di annullare le denunce precedenti e sostituirle con quelle corrette in gestione INADEL.
Regolarizzazione dei periodi anteriori a gennaio 2005
Per gli incarichi svolti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2005, le Sedi ex INPDAP devono acquisire dalle strutture sanitarie i dati riepilogativi annuali delle retribuzioni contributive utili, sempre nei limiti del massimale, e i valori dei corrispondenti elementi da inserire nella posizione assicurativa.
Gli imponibili derivanti dalle retribuzioni contributive utili devono essere confrontati con quelli virtuali già acquisiti dalle amministrazioni di provenienza, così da determinare il differenziale contributivo da versare all’Istituto. Tale differenziale deve essere inserito dalle Sedi tra i dovuti d’ufficio nel primo ECA utile.
Punti principali
Base di calcolo del TFS
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari di ASL e aziende ospedaliere, già dipendenti pubblici collocati in aspettativa, il trattamento di fine servizio deve essere calcolato sulla retribuzione effettivamente corrisposta per l’incarico, nei limiti del massimale previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 181/1997, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Regolarizzazione senza sanzioni
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono regolarizzare entro 3 mesi dalla circolare la posizione assicurativa e contributiva dei direttori interessati, con effetto dal 31 luglio 1999, versando il differenziale contributivo sulla Gestione ex INPDAP – INADEL. La regolarizzazione riguarda sia chi è ancora in servizio sia chi è rientrato nei ruoli di provenienza.
Gestione delle controversie pendenti
Per i giudizi in corso, prima della riliquidazione del TFS dei ricorrenti, gli uffici competenti devono autorizzare gli avvocati dell’Istituto a promuovere la rinuncia agli atti, così da ottenere la cessazione della materia del contendere in conformità al nuovo indirizzo interpretativo.
Denunce mensili e compilazione UniEmens/Lista PosPA
Per i dipendenti collocati in aspettativa dalla data della circolare, l’amministrazione di appartenenza deve indicare in UniEmens/Lista PosPA il codice di sospensione con il quadro E0 o V1 (causale 2 o 5). Le strutture sanitarie devono trasmettere le denunce mensili indicando i propri dati, la gestione INADEL (codice 6) e, se necessario, la sezione Altro Ente Versante per i contributi versati dall’amministrazione di appartenenza.
Regolarizzazione dei periodi successivi a gennaio 2005
Per i periodi successivi a gennaio 2005, la struttura sanitaria deve inviare quadri V1, causale 7, per ciascun periodo di riferimento, indicando se disponibile il CodiceMotivoUtilizzo con il codice "regolarizzazione da circolare" e la descrizione con numero e data della circolare. Il periodo di riferimento del V1 non può superare il mese e gli imponibili vanno valorizzati entro il massimale contributivo.
Regolarizzazione dei periodi anteriori a gennaio 2005
Per i periodi compresi tra il 1999 e il 2005, le Sedi ex INPDAP devono acquisire dalle strutture sanitarie i dati annuali delle retribuzioni contributive utili, confrontarli con gli imponibili virtuali trasmessi dalle amministrazioni di provenienza e determinare il differenziale contributivo da inserire tra i dovuti d’ufficio nel primo ECA utile.
Erronea iscrizione alla gestione ENPAS
Se le denunce mensili sono state trasmesse con l’errata valorizzazione della gestione ENPAS, oltre ai quadri V1 causale 7 occorre compilare anche i quadri V1 causale 5 per annullare le denunce precedenti e sostituirle con quelle corrette riferite alla gestione INADEL.
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