Circolare numero 4 del 08-01-2013
Chiarimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’aggiornamento del regolamento interno sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, reso necessario dalle modifiche alla legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006, e ne fornisce le principali modalità applicative. Vengono riepilogati soggetti legittimati, procedura di accesso formale e informale, provvedimenti conclusivi, costi e modalità di rimborso, limiti ed esclusioni, con particolare attenzione all’accesso telematico e ai rapporti con gli appalti pubblici. La circolare precisa inoltre che le precedenti disposizioni incompatibili sono abrogate e che gli aspetti organizzativi saranno oggetto di successivi approfondimenti.
Aggiornamento del regolamento INPS sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
Aggiornamento del Regolamento INPS sul diritto di accesso ai documenti amministrativi
La circolare illustra l’aggiornamento del regolamento interno dell’Istituto in materia di accesso ai documenti amministrativi, reso necessario dalle modifiche introdotte alla legge n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006. Il nuovo testo, adottato con determinazione del Presidente n. 366 del 5 agosto 2011, sostituisce il precedente regolamento non più conforme al quadro normativo vigente e definisce in modo organico procedimento, limiti, costi e modalità di esercizio del diritto di accesso.
Quadro normativo e impatto organizzativo
L’aggiornamento si colloca nel contesto delle innovazioni legislative intervenute con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché con il D.P.R. n. 184/2006. Successivamente, a seguito della soppressione di INPDAP ed ENPALS e del trasferimento delle relative funzioni all’INPS dal 1° gennaio 2012, sono state svolte verifiche di compatibilità del regolamento con le funzioni e l’organizzazione degli enti soppressi. La circolare afferma la compatibilità generale dell’impianto normativo, ma rinvia a successive disposizioni per gli aspetti organizzativi connessi al riassetto dell’Istituto.
Oggetto del diritto e soggetti legittimati
Le disposizioni generali ribadiscono che il diritto di accesso riguarda soltanto documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta. Non sono ammissibili istanze finalizzate a un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituto, né richieste che impongano all’amministrazione attività di elaborazione di dati per soddisfare la domanda. L’art. 3 del regolamento individua i soggetti legittimati a presentare le richieste di accesso.
Procedimento di accesso e strumenti operativi
Il capo II disciplina il procedimento di accesso nelle forme informale e formale, specificando le modalità di proposizione delle istanze e di esercizio del diritto. È previsto uno schema di istanza aggiornato, allegato alla circolare e disponibile sul sito istituzionale, che consente la trasmissione delle richieste anche tramite posta elettronica certificata o attraverso l’apposito servizio online per gli utenti muniti di PIN dispositivo. L’art. 4 individua il responsabile del procedimento e ne definisce i compiti, comprese la decisione sull’esito della domanda e la gestione degli adempimenti successivi. In relazione alla richiesta, l’art. 5 precisa che, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, non è necessaria la sottoscrizione della fotocopia del documento di riconoscimento allegata a supporto dell’istanza.
Accesso agli atti delle procedure di affidamento
L’art. 10 detta regole specifiche per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, anche in considerazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. La circolare evidenzia che, per tali fattispecie, trovano applicazione regole particolari, coerenti con la natura competitiva e riservata delle procedure di gara.
Esito del procedimento, termini e provvedimenti
L’art. 11 regola la conclusione del procedimento mediante provvedimenti di accoglimento, differimento, limitazione o reiezione dell’istanza, indicando requisiti, contenuti e modalità di comunicazione agli interessati. Pur essendo previsto il diniego tacito in caso di mancata pronuncia entro 30 giorni, l’Istituto raccomanda di adottare di regola un provvedimento espresso, così da motivare adeguatamente la decisione e ridurre il rischio di contenzioso.
Modalità di esercizio dell’accesso e disciplina dei costi
L’art. 12 stabilisce che il diritto può essere esercitato mediante esame dei documenti e/o estrazione di copia. L’art. 13 precisa che l’esame è gratuito, mentre sono dovuti i rimborsi per i costi di ricerca, visura, riproduzione e invio della documentazione. L’allegato n. 2 contiene una prima quantificazione dei costi per il rilascio di copie semplici o autentiche, con possibilità di aggiornamento periodico mediante determinazione del Direttore generale.
Pagamenti, imposta di bollo e contabilizzazione
Per le richieste presso la Direzione generale, il pagamento delle somme dovute per riproduzione e rilascio su supporto informatico può avvenire mediante versamento o bonifico sul conto corrente postale "Entrate Varie" intestato alla Direzione generale, IBAN IT97I0760103200000000550004. Per le richieste presentate presso le sedi territoriali, il versamento va effettuato sul conto corrente postale "Riscossioni varie" della sede competente. La causale da indicare è "Diritti di accesso". Qualora sia richiesto il rilascio di documenti in forma autentica, l’imposta di bollo resta a carico del richiedente e deve essere assolta mediante consegna all’ufficio competente delle marche previste dalla legge. Se la documentazione è trasmessa per posta, fax o via telematica, il rimborso dei costi di riproduzione e invio va effettuato sul conto indicato nella comunicazione di accoglimento dell’istanza. Le entrate sono imputate al capitolo 5E 1309003 "Entrate varie - Recupero di spese varie di amministrazione" e al conto GPA 24141. Nessun pagamento è richiesto per importi complessivi inferiori a 5 euro per ciascuna istanza.
Limiti all’accesso, differimento ed esclusione
Il capo III individua i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso. L’art. 14 disciplina, tra l’altro, le richieste presentate nel corso di procedure concorsuali, selettive o di avanzamento del personale dipendente, nonché quelle relative alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Gli artt. 15-19 contemplano le ipotesi di esclusione per segreto di Stato o segreto professionale, per documenti soggetti a divieto di divulgazione per legge, per la tutela del buon andamento dell’azione amministrativa o della riservatezza di terzi, nonché per ragioni connesse a relazioni internazionali e alla riservatezza dell’attività di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
Documenti relativi a lavori, servizi e forniture
Per alcuni documenti afferenti a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture il regolamento prevede ulteriori limiti, ma in specifici casi resta consentito l’accesso al concorrente quando sia necessario per la difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura di affidamento.
Principi di trasparenza e rapporto con l’accesso ai dati personali
La circolare evidenzia che, rispetto al passato, è stata limitata la categoria degli atti riservati, demandando alle strutture interessate la valutazione delle singole fattispecie e la decisione sull’accoglimento o sul diniego nel rispetto della legge n. 241/1990. Le restrizioni all’accesso sono qualificate come eccezioni a un principio generale di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. È inoltre ribadita la distinzione tra accesso ai documenti amministrativi e accesso ai dati personali disciplinato dagli artt. 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, con differenze sia nell’oggetto sia nei termini e nelle modalità di esercizio.
Diffusione e abrogazione delle disposizioni precedenti
La circolare e il regolamento allegato devono essere portati a conoscenza di tutto il personale con ampia diffusione. Dalla data di pubblicazione della circolare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni attuative incompatibili con la nuova disciplina.
Punti principali
Aggiornamento del regolamento e contesto normativo
L’Istituto aggiorna il proprio Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi alla luce della legge n. 15/2005, del d.l. n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005 e del D.P.R. n. 184/2006. Il nuovo testo, adottato con determinazione presidenziale n. 366 del 5 agosto 2011, è composto da 23 articoli e sostituisce il precedente assetto non più conforme alla normativa vigente.
Effetti della soppressione di INPDAP ed ENPALS
Dopo la soppressione di INPDAP ed ENPALS disposta dall’art. 21 del d.l. convertito con legge n. 214/2011 e il trasferimento delle funzioni all’INPS dal 1° gennaio 2012, sono state svolte verifiche sulla compatibilità del regolamento con funzioni e organizzazione dei soppressi enti. La circolare conferma la compatibilità generale dell’impianto normativo e rinvia a successive disposizioni per gli aspetti organizzativi, collegati al riassetto istituzionale.
Oggetto del diritto e soggetti legittimati
Le disposizioni generali ribadiscono che l’accesso è ammesso solo per documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta. Sono inammissibili le istanze che mirano a un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituto e non sussiste alcun obbligo di elaborazione di dati per soddisfare la domanda. L’art. 3 individua i soggetti legittimati a richiedere l’accesso.
Procedimento di accesso: informale, formale e strumenti telematici
Il capo II disciplina le due forme di accesso, informale e formale, con le relative modalità di presentazione e gestione. È previsto uno schema aggiornato di istanza, disponibile anche sul sito istituzionale, utilizzabile per l’invio tramite PEC o tramite il servizio online per gli utenti in possesso di PIN dispositivo.
Responsabile del procedimento e presentazione dell’istanza
L’art. 4 individua il responsabile del procedimento e ne definisce i compiti, inclusa la decisione sull’istanza e gli adempimenti successivi. L’art. 5, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, stabilisce che non è necessaria la sottoscrizione della fotocopia del documento di riconoscimento allegata a supporto della richiesta.
Accesso agli atti delle procedure di affidamento
L’art. 10 contiene regole specifiche per l’accesso agli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, in coerenza con il d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni. La disciplina tiene conto delle particolarità di tali procedimenti e dei relativi limiti di conoscibilità.
Esiti del procedimento e termini
L’art. 11 disciplina i provvedimenti conclusivi di accoglimento, differimento, limitazione o reiezione, indicando requisiti, contenuti e modalità di comunicazione. Pur essendo previsto il diniego tacito in caso di mancata decisione entro 30 giorni, la circolare raccomanda l’adozione ordinaria di un provvedimento espresso, anche per una motivazione adeguata del diniego.
Modalità di esercizio dell’accesso e costi
L’art. 12 consente l’esercizio del diritto mediante esame dei documenti ed estrazione di copia. L’art. 13 stabilisce che l’esame è gratuito, ma sono rimborsabili i costi di ricerca, visura, riproduzione e invio. È richiamata una griglia tariffaria allegata, aggiornabile con determinazione del Direttore generale.
Pagamenti, bollo e contabilizzazione
Per la Direzione generale il pagamento può avvenire tramite versamento o bonifico sul conto corrente postale "Entrate Varie" intestato alla Direzione generale, IBAN IT97I0760103200000000550004; per le sedi territoriali si usa il conto "Riscossioni varie" della sede. La causale è "Diritti di accesso". Per le copie autentiche l’imposta di bollo resta a carico del richiedente. Le somme affluiscono al capitolo di entrata 5E 1309003 e al conto GPA 24141. Non è dovuto alcun pagamento se l’importo totale è inferiore a 5 euro per istanza.
Differimento ed esclusione del diritto di accesso
Il capo III individua i casi di differimento ed esclusione. L’art. 14 disciplina, tra l’altro, le richieste presentate nel corso di concorsi, selezioni, avanzamenti di personale e procedure di affidamento o esecuzione di contratti pubblici. Gli artt. 15-19 prevedono esclusioni per segreto di Stato o professionale, divieti di divulgazione previsti dalla legge, tutela del buon andamento amministrativo, riservatezza di terzi, relazioni internazionali e contrattazione collettiva nazionale.
Documenti relativi a lavori, servizi e forniture
Per alcuni documenti relativi a procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture è prevista l’esclusione, ma in determinati casi è comunque consentito l’accesso al concorrente per la difesa in giudizio dei propri interessi connessi alla procedura di affidamento.
Riduzione degli atti riservati e principi applicativi
Rispetto al passato viene limitata la categoria degli atti riservati, demandando alle strutture interessate la valutazione della singola fattispecie e la decisione su accoglimento o diniego nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990. La circolare valorizza il principio di trasparenza e considera le limitazioni come eccezioni alla regola generale di accessibilità.
Rapporto con l’accesso ai dati personali e diffusione della circolare
Si chiarisce la distinzione tra accesso ai documenti amministrativi e accesso ai dati personali ex artt. 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, per oggetto, termini e modalità di esercizio. La circolare e il regolamento devono essere diffusi ampiamente al personale; dalla data di pubblicazione sono abrogate le disposizioni attuative precedenti incompatibili con la nuova disciplina.
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