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Circolare

Circolare numero 10 del 17-01-2013

Disposizioni e chiarimenti per l’emersione di lavoratori domestici extracomunitari ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti operativi sulle domande di emersione già avviate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, con particolare riguardo ai casi di pagamento del contributo forfetario senza invio della domanda, alle modalità di comunicazione verso INPS e SUI, alle interruzioni del rapporto di lavoro, ai disconoscimenti della domanda, alle duplicazioni di rapporti e alle richieste di variazione dei dati. Vengono inoltre definite le regole per il versamento dei contributi relativi a periodi antecedenti il 9 maggio 2012 e i termini entro cui presentare le relative istanze.

Ulteriori indicazioni operative sulle comunicazioni di emersione ex art. 5 d.lgs. n. 109/2012

Ulteriori indicazioni sulle comunicazioni di emersione ex art. 5 d.lgs. n. 109/2012

La circolare integra i precedenti chiarimenti in materia di emersione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari, fornendo indicazioni operative per la gestione delle domande tardive, delle interruzioni del rapporto, dei disconoscimenti, delle duplicazioni di iscrizioni e delle variazioni dei dati dichiarati. Sono inoltre disciplinate le modalità di pagamento dei contributi relativi a periodi anteriori al 9 maggio 2012.

Completamento delle domande tardive

Il Ministero dell’Interno ha precisato che il pagamento del contributo forfetario costituisce manifestazione espressa di volontà di regolarizzare il rapporto di lavoro. Di conseguenza, per i casi in cui il versamento di 1.000 euro sia stato effettuato regolarmente entro il 15 ottobre 2012 ma la domanda di emersione non risulti trasmessa, viene consentito il completamento della procedura in via telematica dal 10 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013, tramite il sito https://nullaostalavoro.interno.it.

L’accesso alla procedura richiede il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore riportati nel modello F24 utilizzato per il pagamento. Anche per tali dichiarazioni tardive è previsto il flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS, ai fini dell’iscrizione d’ufficio del rapporto con attribuzione del codice provvisorio che inizia con 8912 e della conseguente spedizione dei MAV con i contributi precalcolati.

Modalità di trasmissione delle comunicazioni all’INPS

Tutte le comunicazioni richiamate nel provvedimento, salvo diversa previsione, devono essere inviate via fax al Contact Center Multicanale al numero 800.803.164, utilizzando il modello di invio specifico allegato alla circolare. Il modello indica anche quale documentazione aggiuntiva debba essere allegata in relazione alla singola fattispecie. Il Contact Center provvede poi a trasmettere la comunicazione alla sede INPS competente.

Interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione dell’emersione

La circolare ricorda che il datore di lavoro, prima di porre fine al rapporto, deve completare la procedura di emersione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sottoscrivendo il contratto di soggiorno e adempiendo alla comunicazione obbligatoria di assunzione. Solo dopo il perfezionamento di tali adempimenti è possibile cessare il rapporto nel rispetto della normativa vigente.

Se il rapporto si interrompe prima della conclusione del procedimento di emersione per cause di forza maggiore o per impossibilità oggettiva di proseguire la prestazione, il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, deve darne tempestiva comunicazione al SUI e alla sede INPS.

Decesso del datore di lavoro o della persona da assistere

Nel caso di decesso del datore di lavoro o della persona assistita, la comunicazione di cessazione deve essere effettuata esclusivamente per telefono al Contact Center. Il soggetto che comunica deve essere identificato tramite il proprio PIN e deve indicare all’operatore il codice fiscale del datore e il codice del rapporto di lavoro.

Dopo la comunicazione è possibile ottenere il MAV parziale relativo all’ultimo periodo, chiedendone la spedizione al domicilio del datore di lavoro oppure stampandolo dal sito INPS, attraverso il Portale dei Pagamenti nell’area dedicata ai lavoratori domestici.

La circolare prevede inoltre la possibilità di subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, anche con modifica del rapporto di lavoro, purché siano rispettati i requisiti normativi. In tal caso il familiare deve:

  • comunicare l’interruzione del rapporto da emersione al SUI;
  • anticipare all’INPS la volontà di subentrare, utilizzando la dichiarazione di subentro (allegato 2) e allegando copia della comunicazione del decesso inviata al SUI.

La sede INPS deve quindi aprire una nuova iscrizione con la tipologia "Subentro emersione art. 5, Dlgs. 109 2012", indicando la data del subentro e il codice provvisorio 8912 interessato. A livello centrale saranno inviati il MAV parziale al precedente indirizzo del datore originario e la lettera di accoglimento con i relativi MAV al nuovo datore subentrante.

Decesso del lavoratore o altre cause di forza maggiore

Quando l’interruzione deriva dal decesso del lavoratore o da altra causa che renda impossibile proseguire la prestazione, il datore di lavoro deve comunicarlo al SUI e all’INPS e cessare il rapporto tramite il sito INPS, accedendo con il proprio PIN nella sezione dei servizi per il rapporto di lavoro domestico, oppure contattando il Contact Center con identificazione tramite PIN.

Anche in questo caso, dopo la cessazione è possibile generare il MAV parziale per l’ultimo periodo mediante richiesta al Contact Center oppure stamparlo dal Portale dei Pagamenti sul sito INPS.

Disconoscimento della domanda di emersione

La circolare disciplina i casi di disconoscimento della domanda di emersione successivi all’invio delle lettere e dei MAV generati dalle domande trasmesse dal Ministero dell’Interno. Il presunto datore di lavoro deve presentare denuncia di furto di identità presso le autorità di pubblica sicurezza e trasmetterne copia al SUI e alla sede INPS.

La sede INPS procederà all’annullamento del rapporto di lavoro domestico con apposita procedura successiva. I casi di disconoscimento vengono evidenziati in archivio con lo stato "DISCONOSCIMENTO"; gli eventuali contributi già versati restano indisponibili e non rimborsabili.

Rapporti di lavoro plurimi e domande presentate più volte

La circolare affronta anche il problema delle iscrizioni provvisorie multiple generate da domande di emersione inoltrate più volte per problemi tecnici del servizio o per correzione di dati errati. L’INPS ricondurrà ad un unico rapporto quelli che presentano dati identificativi coincidenti, cioè codice fiscale del datore di lavoro, anagrafica del lavoratore, ore settimanali e livello.

Per tale rapporto unico l’INPS continuerà a emettere i MAV fino alla definizione del procedimento di emersione. Nei casi in cui i dati non coincidano, il datore di lavoro dovrà comunicare, con le modalità ordinarie previste per le comunicazioni all’INPS, i codici dei rapporti da annullare e quello che intende mantenere attivo. La sede INPS registrerà poi l’annullamento con la procedura dedicata.

Variazione dei dati anagrafici e del rapporto di lavoro

Le richieste di modifica dei dati inseriti nella domanda di emersione, quali numero di ore lavorate, retribuzione, livello contrattuale e convivenza, devono essere trasmesse sia al SUI sia all’INPS, indicando il codice SUI attribuito alla domanda di emersione e il codice provvisorio INPS del rapporto.

Per consentire l’emissione dei MAV anche per l’anno 2013, la richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2013 e le sedi devono acquisire le variazioni entro il 15 febbraio 2013. In base ai dati aggiornati saranno generati nuovi MAV calcolati dall’inizio del rapporto e stampabili dal Portale dei Pagamenti del sito INPS. La circolare precisa inoltre che non sono ammesse ulteriori richieste di modifica dopo una prima già presentata.

Pagamento dei contributi per periodi antecedenti il 9 maggio 2012

Per i periodi di lavoro precedenti il 9 maggio 2012, in attesa della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve versare i contributi mediante modello F24 compilato secondo il facsimile rilasciato dalla sede. Ai fini del conteggio, la sede inserisce il codice LD15, che nelle iscrizioni provvisorie da emersione 2012 consente una specifica opzione.

Su tali regolarizzazioni non si applicano sanzioni. Le sedi devono inserire tempestivamente le regolarizzazioni dei periodi precedenti il 9 maggio 2012 e invitare i datori di lavoro al pagamento immediato dei contributi dovuti. Una volta che l’iscrizione provvisoria diventa definitiva, non è più possibile effettuare tali inserimenti; i periodi regolarizzati successivamente restano soggetti alla disciplina ordinaria e, nella procedura LD15, non è più selezionabile l’opzione "emersione 2012".

Punti principali

Completamento tardivo delle domande di emersione

Per i casi in cui il contributo forfetario di 1.000 euro sia stato regolarmente versato entro il 15 ottobre 2012 ma la domanda di emersione non risulti inviata, è consentito completare la procedura presentando la domanda telematica dal 10 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 tramite il portale https://nullaostalavoro.interno.it. L’accesso avviene con il codice fiscale del datore di lavoro e il numero del documento identificativo del lavoratore indicati nel modello F24. Anche per queste domande tardive è previsto il flusso dati dal Ministero dell’Interno all’INPS per l’iscrizione d’ufficio del rapporto e l’assegnazione del codice provvisorio 8912, con successivo invio dei MAV per i contributi precalcolati.

Comunicazioni all’INPS

Salvo diversa disposizione, tutte le comunicazioni richiamate nella circolare devono essere trasmesse via fax al Contact Center Multicanale, al numero 800.803.164, utilizzando il modello specifico di invio allegato (all. 1) debitamente compilato. Il modello indica anche la documentazione da allegare in base al contenuto della comunicazione. Il Contact Center cura poi l’inoltro alla sede competente.

Interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione dell’emersione

Il datore di lavoro deve completare la procedura di emersione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, firmando il contratto di soggiorno e adempiendo alla comunicazione obbligatoria di assunzione; solo dopo tali adempimenti può cessare il rapporto nel rispetto della normativa vigente. Se il rapporto si interrompe prima della conclusione del procedimento per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva, il datore o chi ne fa le veci deve darne tempestiva comunicazione al SUI e all’INPS.

Decesso del datore di lavoro o della persona da assistere

In caso di decesso del datore di lavoro o della persona da assistere, la cessazione va comunicata esclusivamente telefonando al Contact Center. Il comunicante deve essere identificato tramite PIN personale e fornire codice fiscale del datore e codice del rapporto di lavoro. Dopo la comunicazione, è possibile ottenere il MAV parziale dell’ultimo periodo tramite richiesta al Contact Center per l’invio a domicilio oppure stamparlo dal sito INPS. Se vi sono i requisiti, un familiare può subentrare nel rapporto: deve comunicare l’interruzione al SUI e anticipare all’INPS la volontà di subentro con la dichiarazione di subentro (all. 2), allegando la copia della comunicazione del decesso inviata al SUI. La sede INPS deve creare una nuova iscrizione con tipologia "Subentro emersione art. 5, Dlgs. 109 2012", indicando data di subentro e codice provvisorio 8912 del rapporto. In tale caso vengono spediti al vecchio datore il MAV del periodo parziale e al datore subentrante la lettera di accoglimento con i relativi MAV.

Decesso del lavoratore o altra causa di forza maggiore

Se il rapporto si interrompe per impossibilità oggettiva a continuare la prestazione, il datore deve darne comunicazione al SUI e all’INPS e cessare il rapporto tramite il sito INPS, accedendo con PIN alla sezione dedicata ai rapporti di lavoro domestico e indicando la motivazione "decesso del lavoratore" o "altro" nei casi di forza maggiore, oppure contattando il Contact Center con identificazione tramite PIN. Anche in questo caso è possibile ottenere il MAV parziale dell’ultimo periodo tramite Contact Center o tramite stampa dal Portale dei Pagamenti del sito INPS.

Disconoscimento della domanda di emersione

Nei casi in cui il presunto datore di lavoro disconosca la dichiarazione di emersione, deve presentare denuncia di furto d’identità alle autorità di pubblica sicurezza e inviarne copia al SUI e alla sede INPS. La sede INPS procederà all’annullamento del rapporto di lavoro domestico secondo una procedura successiva. I disconoscimenti sono registrati in archivio con stato "DISCONOSCIMENTO" e gli eventuali contributi già versati restano indisponibili e non rimborsabili.

Rapporti di lavoro plurimi e domande ripetute

Sono state segnalate iscrizioni provvisorie multiple riferite agli stessi soggetti, dovute a più invii della domanda per interruzioni del servizio o per correzione dei dati. L’INPS ricondurrà ad un unico rapporto quelli con dati identificativi coincidenti (codice fiscale datore, anagrafica lavoratore, ore settimanali, livello) e continuerà a inviare i MAV fino alla definizione del procedimento. Nei casi in cui i dati non coincidano, il datore deve comunicare, con le modalità del paragrafo 1, i codici dei rapporti da annullare e quello da mantenere attivo; la sede INPS procederà poi alla registrazione dell’annullamento.

Modifiche anagrafiche e dei dati del rapporto di lavoro

Le richieste di variazione dei dati indicati nella domanda di emersione, quali ore lavorate, retribuzione, livello contrattuale e convivenza, devono essere inviate sia al SUI sia all’INPS, indicando il codice SUI attribuito alla domanda e il codice provvisorio INPS del rapporto. Per consentire l’emissione dei MAV anche per il 2013, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio 2013 e le sedi devono acquisire le variazioni entro il 15 febbraio 2013. I nuovi MAV, calcolati dall’inizio del rapporto con i dati aggiornati, potranno essere stampati dal Portale dei Pagamenti del sito INPS. Non sono ammesse ulteriori richieste di modifica dopo una prima già presentata.

Pagamento dei periodi antecedenti il 9 maggio 2012

Per i periodi di lavoro anteriori al 9 maggio 2012, in attesa della stipula del contratto di soggiorno, il datore deve versare i contributi con modello F24 compilato secondo il facsimile fornito dalla sede. Per il conteggio, la sede inserirà l’usuale codice LD15 che, nelle iscrizioni provvisorie da emersione 2012, consente una scelta specifica. Su tali regolarizzazioni non vengono applicate sanzioni. È richiesto l’inserimento immediato delle regolarizzazioni dei periodi antecedenti il 9 maggio 2012 per i rapporti con iscrizione provvisoria, invitando il datore al pagamento tempestivo; una volta che l’iscrizione provvisoria diventa definitiva, non è più possibile inserire tali regolarizzazioni. Dopo la definitività dell’iscrizione, i periodi eventualmente regolarizzati restano soggetti alle regole ordinarie e nella procedura LD15 non è più selezionabile l’opzione "emersione 2012".

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