Decreto ministeriale n. 112 del 30/03/2021
Differenze percentuali tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, verifica lo scostamento tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2020 ai fini dell’applicazione dell’istituto del prezzo chiuso nei lavori pubblici. Sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e documenti programmatici, lo scostamento risulta pari a -0,1 punti percentuali. Ne consegue che non si è superata la soglia del 2% prevista dalla normativa, e quindi non opera l’incremento percentuale del prezzo chiuso per i lavori ancora da eseguire.
Accertamento che per l’anno 2020 non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra tasso d’inflazione reale e programmato ai fini del prezzo chiuso nei lavori pubblici.
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l’anno 2020
Il decreto accerta, ai fini dell’istituto del prezzo chiuso nei lavori pubblici, l’eventuale scostamento tra tasso d’inflazione reale e tasso d’inflazione programmato per l’anno 2020. La base normativa è individuata nell’articolo 133, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, richiamato per i contratti ancora in esecuzione dall’articolo 216, comma 27-ter, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Quadro normativo di riferimento
L’articolo 133, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che, per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, si applica il prezzo chiuso aumentato di una percentuale, da determinarsi con decreto ministeriale entro il 31 marzo di ogni anno, solo quando la differenza tra inflazione reale e inflazione programmata dell’anno precedente supera il 2%. La percentuale da applicare è limitata alla quota eccedente tale soglia.
Il decreto richiama anche:
- il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, per il trasferimento delle funzioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, sul regolamento di organizzazione del Ministero;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5088/06, che ha affermato l’obbligo di emanazione annuale del decreto ministeriale anche quando non si ritenga superata la soglia utile all’operatività dell’istituto.
Dato istruttorio utilizzato
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con comunicazione del 18 febbraio 2021, ha trasmesso i dati elaborati su base ISTAT e documenti programmatici relativi allo scostamento per il 2020. Il valore indicato è pari a -0,1 punti percentuali.
Esito del decreto
L’articolo 1 dispone che non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d’inflazione reale e quello programmato nell’anno 2020. Di conseguenza, non risulta applicabile alcun incremento del prezzo chiuso per i lavori pubblici ai sensi della disciplina richiamata.
Pubblicazione e efficacia
Il decreto conclude disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto si fonda sull’articolo 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti l’applicazione del prezzo chiuso con incremento percentuale solo quando la differenza tra inflazione reale e programmata dell’anno precedente superi il 2%. Richiama inoltre l’articolo 216, comma 27-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che mantiene applicabile la disciplina dell’articolo 133 del d.lgs. n. 163/2006 ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice e ancora in corso di esecuzione.
Accertamento sullo scostamento 2020
Sulla base della comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2021, elaborata su dati ISTAT e sui documenti programmatici, lo scostamento tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmato per l’anno 2020 è pari a -0,1 punti percentuali.
Esito dell’istruttoria
Poiché lo scostamento accertato non supera la soglia del 2%, il decreto dichiara che per l’anno 2020 non si sono verificati gli presupposti per l’applicazione dell’aumento percentuale del prezzo chiuso previsto dalla normativa sui lavori pubblici.
Pubblicazione
Il decreto dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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