Decreto ministeriale n. 165 del 21/04/2021
Decreto Ministeriale n. 165 del 21/04/2021 di modifica del Decreto Ministeriale n. 439 del 08/10/2020, recante criteri e modalità per l’erogazione di contributi alle imprese ferroviarie per le attività di formazione delle figure professionali addette alla circolazione ferroviaria diverse da quelle del personale di condotta dei treni, per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto interviene sul DM 8 ottobre 2020 che disciplina i contributi alle imprese ferroviarie per la formazione del personale specialistico per la sicurezza della circolazione ferroviaria. La modifica mira a semplificare il procedimento e ad adeguare tempi, modalità di domanda, rendicontazione e criteri di calcolo del contributo, anche per renderli coerenti con la contabilità pubblica. Sono aggiornati i riferimenti dell’amministrazione competente, introdotte nuove scadenze per domanda e rendiconto, chiariti i criteri forfettari di determinazione del contributo e sostituiti gli allegati con nuovi modelli di istanza e rendicontazione.
Modifica del DM 8 ottobre 2020 sui contributi per la formazione del personale specialistico delle imprese ferroviarie per la sicurezza della circolazione ferroviaria
Modifica del decreto sui contributi per la formazione del personale specialistico ferroviario
Il decreto modifica il DM 8 ottobre 2020 relativo ai contributi destinati alle imprese ferroviarie per la formazione del personale specialistico per la sicurezza della circolazione ferroviaria. La base normativa richiamata comprende, tra l’altro, l’art. 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nonché la disciplina sugli aiuti di Stato e le regole di contabilità pubblica.
Finalità e quadro normativo
Il provvedimento è adottato per semplificare il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e per rendere più compatibili le tempistiche della misura con le previsioni della legge n. 196/2009 sulla contabilità pubblica. Restano fermi i riferimenti alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, alla raccomandazione 2003/361/CE sulle PMI e al regolamento (UE) n. 651/2014, oltre alla normativa ferroviaria e di sicurezza richiamata in premessa.
Modifiche al decreto originario del 2020
Il decreto interviene sul DM 8 ottobre 2020 apportando diverse modifiche testuali e operative. In particolare aggiorna la definizione dell’amministrazione competente, ora identificata nel Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie.
Termini per domanda e rendicontazione
La disciplina procedimentale viene rimodulata con nuove scadenze:
- la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 15 luglio;
- la comunicazione di rendiconto deve essere trasmessa entro e non oltre il 15 novembre dello stesso anno;
- se dalla rendicontazione emerge un costo medio per partecipante inferiore al parametro di riferimento, l’impresa può integrare la rendicontazione con una comunicazione aggiuntiva da presentare entro e non oltre il 1° dicembre, indicando gli ulteriori costi ammissibili relativi al periodo 16-30 novembre.
Criteri di determinazione del contributo
Il contributo da erogare a ciascuna impresa ferroviaria è determinato forfettariamente sulla base di ogni unità di personale formata e assunta ai sensi dell’art. 4 del decreto originario, nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno e comunque entro il tetto massimo stabilito dal decreto. Il parametro economico è collegato al costo medio di formazione per partecipante, calcolato come media dei costi medi dei corsi accessibili, escludendo i cinque corsi con preventivo medio per persona più alto e i cinque con preventivo medio più basso. Ai fini del calcolo, il numero dei partecipanti formati è considerato convenzionalmente pari al 70% dei partecipanti.
Costi ammissibili
Il decreto conferma e puntualizza i limiti convenzionali delle spese riconoscibili:
- per i formatori esterni è ammesso un massimo di 200 euro per ogni giornata intera di corso, intendendosi per giornata intera una formazione svolta per più di cinque ore;
- i formatori provenienti dall’impresa ferroviaria sono considerati, ai fini del contributo, come formatori dipendenti della beneficiaria;
- per i partecipanti ai corsi è ammesso un massimo di 140 euro per ogni giornata intera di corso;
- per il personale non dipendente possono essere riconosciute anche somme per trasferta e vitto, a condizione che tali importi siano restituiti al partecipante mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Nuovi allegati e contenuto degli adempimenti
Gli allegati 1 e 2 del DM 8 ottobre 2020 sono sostituiti con nuovi modelli di domanda di ammissione ai contributi e di rendicontazione. La domanda richiede dati anagrafici e fiscali dell’impresa, gli estremi del certificato di sicurezza ferroviaria, l’indicazione dei corsi di formazione, dei discenti, dei costi e dell’impegno a non richiedere somme ai partecipanti.
La rendicontazione richiede invece di indicare, per ciascun corso, numero di partecipanti, numero di formati, numero di assunti e spesa totale ammissibile, nonché di dichiarare:
- l’assunzione, a titolo di prima assunzione, di almeno il 70% del personale che abbia completato il corso;
- l’assenza di richieste o ricezioni di altri interventi pubblici, europei, statali, regionali o locali per i medesimi progetti o costi rendicontati;
- la disponibilità a fornire documentazione, dati e informazioni richiesti dal Ministero.
Termine perentorio e controlli
Tutti i termini del decreto originario, come modificati, sono espressamente qualificati come perentori, anche in funzione del rispetto delle scadenze della normativa di contabilità pubblica. Il decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e successivamente comunicato ai beneficiari anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Punti principali
Finalità della modifica
Il decreto non istituisce una nuova misura, ma adegua il procedimento già previsto per i contributi alla formazione del personale specialistico delle imprese ferroviarie. L’obiettivo dichiarato è semplificare l’istruttoria e allineare le tempistiche di erogazione alla disciplina di contabilità pubblica richiamata nella legge n. 196/2009.
Modifiche ai termini procedimentali
Vengono aggiornate le principali scadenze del procedimento: la domanda deve essere presentata entro il 15 luglio; la comunicazione/rendicontazione finale deve essere trasmessa entro il 15 novembre dello stesso anno; è prevista una possibile integrazione della rendicontazione entro il 1° dicembre per gli ulteriori costi ammissibili del periodo 16-30 novembre, qualora emerga un costo medio per partecipante inferiore al parametro di riferimento.
Criteri di calcolo del contributo
Il contributo a favore di ciascuna impresa ferroviaria è determinato in forma forfettaria sulla base di ogni unità di personale formata e assunta ai sensi dell’articolo 4 del decreto originario, entro i limiti delle risorse annuali disponibili e comunque nei limiti massimi fissati dal decreto. È richiamata la logica del costo medio di formazione per partecipante, calcolato secondo una media dei preventivi con esclusione dei cinque valori più alti e dei cinque più bassi, assumendo convenzionalmente che i partecipanti formati siano pari al 70% dei partecipanti.
Spese ammissibili e limiti
Il decreto conferma e dettaglia i costi ammissibili: per i formatori esterni è riconosciuto, in via convenzionale, un massimo di 200 euro per ogni giornata intera di corso, intesa come attività formativa superiore a cinque ore; i formatori provenienti dall’impresa ferroviaria sono considerati, ai fini del contributo, come formatori dipendenti della stessa beneficiaria. Per i partecipanti è ammesso, in via convenzionale, un massimo di 140 euro per ogni giornata intera di corso; per il personale non dipendente sono ammesse anche somme per trasferta e vitto, purché l’importo sia restituito al partecipante con strumenti di pagamento tracciabili.
Obblighi dei beneficiari e nuova modulistica
Sono sostituiti gli allegati 1 e 2 del DM 8 ottobre 2020 con nuovi modelli di domanda di ammissione ai contributi e di rendicontazione. Le imprese devono dichiarare il possesso del certificato di sicurezza ferroviaria, indicare i corsi avviati o da avviare, i partecipanti, i costi ammissibili e l’impegno ad assumere a titolo di prima assunzione almeno il 70% del personale che abbia completato il corso. Devono inoltre dichiarare l’assenza di richieste di somme ai partecipanti, collaborare a eventuali controlli, fornire i dati richiesti dal Ministero e comunicare ogni variazione rilevante o eventuali altri aiuti pubblici ricevuti per i medesimi costi.
Decorrenza e perentorietà dei termini
Tutti i termini previsti dal DM 8 ottobre 2020, come modificati dal presente provvedimento, sono qualificati come perentori. Il decreto precisa che ciò risponde anche all’esigenza di rispettare i termini della normativa sulla contabilità pubblica. Il provvedimento è trasmesso agli organi di controllo e successivamente reso noto ai beneficiari anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
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