Decreto ministeriale n. 28 del 13/03/2021
Società cooperativa edilizia Diana 87 di Roma decreto di liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545 terdecies del codice civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga fino al 31 marzo 2020 il mandato del Commissario governativo incaricato della gestione straordinaria della Cooperativa edilizia "DIANA 87" di Roma. La proroga è motivata dalla necessità di acquisire una relazione utile a verificare il passivo accumulato e l’impossibilità di ricostituire gli organi sociali, anche al fine di valutare i presupposti per un’eventuale liquidazione coatta amministrativa. Il provvedimento disciplina inoltre la relazione finale del Commissario, le modalità di riscossione dell’indennità e i rimedi giurisdizionali avverso il decreto.
Proroga del mandato del Commissario governativo della Cooperativa edilizia "DIANA 87" di Roma.
Proroga del mandato del Commissario governativo della Cooperativa edilizia "DIANA 87" di Roma
Il provvedimento, adottato dalla Direzione generale per la condizione abitativa del MIT, proroga il mandato del Commissario governativo già nominato per la gestione straordinaria della Cooperativa edilizia "DIANA 87" di Roma. La misura è assunta ai sensi del T.U. sull’edilizia popolare ed economica di cui al R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, con richiami al codice civile e alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi non ricostituiti nel termine.
Base normativa e antecedenti
Il decreto si fonda in particolare sull’art. 127 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e richiama l’art. 128 del medesimo testo unico per il profilo dell’indennità. Vengono inoltre richiamati gli artt. 2517, 2542 e 2543 c.c. e l’art. 106 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Tra gli antecedenti amministrativi figura il D.D. prot. n. 225 del 31 luglio 2018, con cui furono sciolti gli organi sociali della Cooperativa e nominata commissaria governativa l’avv. Alessandra Carucci fino al 30 giugno 2019.
Ragioni che giustificano la proroga
La narrativa evidenzia che, con relazione del 6 giugno 2019, il Commissario aveva rappresentato l’impossibilità di proseguire la gestione commissariale per la mancanza di collaborazione della compagine sociale e per gli inadempimenti relativi ai debiti economici contratti. Il Ministero richiama inoltre la nota del Provveditorato interregionale alle OO.PP. del Lazio, Abruzzo e Sardegna - Sez. di Roma, prot. n. 48932 dell’11 dicembre 2019, da cui risulta:
- la liquidazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in forza dell’atto di pignoramento n. 09720173220000479009 del 9 giugno 2017, della somma di € 12.394,97 attribuita alla Cooperativa Diana 87 per l’annualità 2017, a fronte di un importo complessivo pignorato di € 71.062,01;
- la sospensione cautelare, a decorrere dall’anno 2018, dell’erogazione del contributo erariale per effetto delle segnalate inadempienze amministrativo-contabili e fiscali e del successivo commissariamento.
Il decreto afferma quindi la necessità di una breve proroga per consentire al Commissario di fornire il bilancio sociale, ricostruire il passivo accumulato e dimostrare l’impossibilità di procedere alla ricostituzione degli organi sociali, così da verificare i presupposti per una eventuale liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 2545-septiesdecies c.c. e 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Contenuto dispositivo
L’articolato è essenziale e si compone di quattro disposizioni:
- l’art. 1 proroga il mandato dell’avv. Alessandra Carucci quale Commissario governativo della Cooperativa fino al 31 marzo 2020;
- l’art. 2 impone al Commissario, prima della scadenza, la presentazione di una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento alle questioni indicate in narrativa;
- l’art. 3 stabilisce che l’indennità spettante per l’incarico può essere riscossa previa autorizzazione del Ministero, ai sensi dell’art. 128 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165;
- l’art. 4 disciplina l’impugnazione del provvedimento.
Impugnazione e tutele
Il decreto prevede i rimedi ordinari di tutela amministrativa e giurisdizionale:
- ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Profili operativi per gli operatori
Per gli operatori del settore cooperativo-edilizio e per le amministrazioni coinvolte, il decreto conferma che la proroga del commissariamento è strumentale alla verifica della situazione patrimoniale e organizzativa della cooperativa, nonché alla valutazione dell’eventuale passaggio a procedure concorsuali o liquidatorie. Resta inoltre fermo il controllo ministeriale sulla corresponsione dell’indennità del Commissario, subordinata ad autorizzazione espressa del MIT.
Punti principali
Presupposti normativi e amministrativi
Il decreto richiama il T.U. dell’edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in particolare gli articoli 127 e 128, oltre agli articoli 2517, 2542, 2543 e 106 c.c. e all’art. 3 del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla l. 15 luglio 1994, n. 444. Viene richiamato anche il precedente D.D. prot. n. 225 del 31 luglio 2018, con cui furono sciolti gli organi sociali della cooperativa e nominata commissaria l’avv. Alessandra Carucci.
Ragioni della proroga
La proroga è giustificata dalla relazione del 6 giugno 2019 del Commissario, che rappresenta l’impossibilità di proseguire la gestione commissariale per la mancanza di collaborazione della compagine sociale e per gli inadempimenti legati ai debiti economici. È inoltre richiamata la nota del Provveditorato interregionale alle OO.PP. del 11 dicembre 2019, relativa alla liquidazione di somme per il pignoramento e alla sospensione cautelare del contributo erariale dal 2018 per inadempienze amministrativo-contabili e fiscali.
Contenuto dispositivo
L’art. 1 proroga il mandato della commissaria governativa fino al 31 marzo 2020. L’art. 2 impone, prima della scadenza dell’incarico, la presentazione di una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento alle questioni richiamate in narrativa.
Indennità e controlli ministeriali
Ai sensi dell’art. 128 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, l’indennità spettante per l’incarico potrà essere riscossa solo previa autorizzazione del Ministero. Il decreto conferma quindi un controllo ministeriale sulla corresponsione del compenso.
Impugnazione del provvedimento
L’art. 4 prevede i consueti mezzi di tutela: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Decreto ministeriale · 15 mar 2021Decreto ministeriale n. 38 del 15/03/2021
- Decreto ministeriale · 19 mar 2021Decreto ministeriale n. 113 del 19/03/2021
- Decreto ministeriale · 4 mar 2021Decreto ministeriale n. 12 del 04/03/2021
- Decreto ministeriale · 24 feb 2021Decreto ministeriale n. 24 del 24/02/2021
- Decreto ministeriale · 30 mar 2021Decreto ministeriale n. 112 del 30/03/2021
- Decreto ministeriale · 8 feb 2021Decreto ministeriale n. 68 del 08/02/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →