Ordinanza n. 2094/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, • della nota del Comune di Bacoli - Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC, con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; • ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; • della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; • di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la nota del Comune di Bacoli con cui è stata invitata e diffidata a liberare alcune aree demaniali marittime asseritamente occupate e a rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni, con avvertenza dell’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione n. 74 del 7 maggio 2026, di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell’approvazione definitiva e dell’operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il giudice non ha definito in sede cautelare tale eccezione, rilevando la complessità e tecnicità delle questioni e riservandone l’esame alla fase di merito. La ricorrente aveva inoltre presentato istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso, ritenuta irrituale e comunque priva dei presupposti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente agli effetti temporali della nota impugnata, senza pronunciarsi definitivamente sulla sua lesività né sulle questioni di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi dovevano avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso ad tempus l’efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. La valutazione del fumus e l’eccezione preliminare di inammissibilità sono state rinviate alla fase di merito, in ragione della complessità e tecnicità della controversia. Il Presidente della Sezione dovrà fissare l’udienza di merito. L’istanza di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali è stata ritenuta non ritualmente proposta e non sorretta da gravi e giustificati motivi; tuttavia, la ricorrente è stata autorizzata a riformulare le difese del ricorso introduttivo entro sessanta giorni, nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, senza introdurre fatti, motivi o eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha accolto l’istanza in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile e ha disposto una sospensione temporanea dell’efficacia dell’atto.
art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.
art. 6 d.P.C.S. n. 167/2016
Prevede la richiesta preventiva per il superamento dei limiti dimensionali; l’istanza della ricorrente è stata ritenuta irrituale perché non previamente proposta.
art. 7 d.P.C.S. n. 167/2016
Consente l’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali in presenza di gravi e giustificati motivi, ritenuti insussistenti nel caso concreto.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.C.S. n. 167/2016
Fissa i limiti dimensionali ai quali la ricorrente deve adeguare la riformulazione delle proprie difese, nel rispetto del principio di sinteticità.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’esecuzione di una diffida amministrativa impone il rilascio e il ripristino di un’area durante la stagione di maggiore attività economica, il pregiudizio derivante dall’esecuzione può integrare un danno grave e irreparabile ai fini dell’art. 55 c.p.a.
- Il giudice amministrativo può sospendere temporaneamente l’efficacia di un provvedimento amministrativo per un periodo determinato, individuato attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti e limitato al tempo necessario a evitare il pregiudizio cautelare.
- La complessità e la tecnicità delle questioni controverse possono giustificare il rinvio dell’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità e delle questioni di merito alla fase propria della decisione definitiva, senza impedirne una tutela cautelare interinale quando ricorra il periculum in mora.
- L’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali richiede sia la rituale osservanza della procedura prevista sia la sussistenza di gravi e giustificati motivi; in mancanza, l’autorizzazione non può essere concessa per la sola natura della controversia.
- L’ordine di riformulazione sintetica delle difese può consentire l’adeguamento dell’atto ai limiti dimensionali, ma non può trasformarsi in un’occasione per introdurre nuovi fatti, motivi o eccezioni.
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