Messaggio numero 20830 del 18-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa ex art. 7 l. 604/1966 nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve essere considerata cessazione involontaria. Per gli eventi fino al 31 dicembre 2012, ciò consente l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria; le sedi devono riesaminare le domande respinte e definire quelle pendenti secondo tale indirizzo.
Chiarimenti sulle indennità di disoccupazione per risoluzioni consensuali in sede conciliativa
Chiarimenti applicativi sulla disoccupazione in caso di risoluzione consensuale in sede conciliativa
Il documento interviene per risolvere le criticità interpretative emerse in relazione alle domande di indennità di disoccupazione presentate da lavoratori il cui rapporto sia cessato per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come modificato dalla legge n. 92 del 2012. L’obiettivo è chiarire il trattamento previdenziale applicabile nel periodo di transizione tra la disciplina previgente e l’introduzione dell’ASpI e della mini-ASpI.
Quadro normativo di riferimento
La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante la riforma del mercato del lavoro, ha introdotto una nuova disciplina della disoccupazione involontaria.
In particolare:
- l’art. 2, comma 1, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, due nuove indennità mensili per i lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente il lavoro:
- Indennità di disoccupazione ASpI;
- Indennità di disoccupazione mini-ASpI;
- l’art. 2, comma 5, ha escluso dalla fruizione delle indennità, tra gli altri, i lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto, salvo il caso in cui la risoluzione intervenga nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il richiamo è inoltre all’art. 7, comma 7, della legge n. 604 del 1966, secondo cui, se la conciliazione si conclude con esito positivo e con risoluzione consensuale del rapporto, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Decorrenze temporali e disciplina transitoria
Il documento distingue due momenti rilevanti:
- la nuova procedura di conciliazione è vigente dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma;
- la disciplina dell’indennità collegata all’ASpI opera solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2013.
Ne consegue che, per il periodo intermedio del 2012, si è generata una situazione di possibile disparità di trattamento, poiché la procedura conciliativa era già attiva ma il nuovo regime ASpI non era ancora applicabile.
Interpretazione delle domande respinte e posizione dell’Amministrazione
Il documento segnala che alcune sedi e alcuni patronati hanno registrato il rigetto di domande di disoccupazione ordinaria, relative a cessazioni del rapporto avvenute per risoluzione consensuale in sede conciliativa.
Pur riconoscendo che tale esito fosse sostenibile in base a un’interpretazione letterale della normativa, viene evidenziato che ciò avrebbe determinato una mancanza di tutela nei mesi di transizione del 2012. Anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso parere concorde sulla necessità di considerare tali ipotesi come cessazione involontaria del rapporto.
Regola applicativa stabilita
Viene quindi affermato che la fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, quando si conclude in sede conciliativa con risoluzione consensuale, integra una cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Da ciò deriva che i lavoratori interessati, in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti, hanno titolo all’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per gli eventi di cessazione verificatisi fino al 31 dicembre 2012.
Adempimenti per le sedi
Le sedi sono invitate a:
- definire le domande di disoccupazione ancora non istruite, applicando l’indirizzo interpretativo chiarito nel documento;
- riesaminare in autotutela le domande di indennità di disoccupazione ordinaria già respinte, se presentate in esito a procedure conciliative attivate dal 18 luglio 2012;
- riconoscere la prestazione, ove sussistano i requisiti assicurativi e contributivi richiesti dalla normativa.
Portata pratica del chiarimento
Il documento ha quindi funzione correttiva rispetto ai rigetti intervenuti nella fase di transizione normativa. La conseguenza pratica è l’ammissione alla tutela ordinaria di disoccupazione, fino al 31 dicembre 2012, per i casi di risoluzione consensuale maturata in sede conciliativa nell’ambito della procedura ex art. 7 l. 604/1966, considerata alla stregua di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
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