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Messaggio

Messaggio numero 20774 del 17-12-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che dal 1° gennaio 2013 non è più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e disciplina la prestazione transitoria denominata "mini-ASpI 2012" per gli eventi di disoccupazione del 2012. Vengono indicati termini di presentazione, requisiti, modalità di calcolo e liquidazione, nonché le esclusioni per i lavoratori agricoli e i riflessi sui contributi figurativi e sull’assegno per il nucleo familiare.

mini-ASpI 2012 e chiarimenti su disoccupazione agricola

Mini-ASpI 2012 e soppressione dell’indennità ordinaria con requisiti ridotti

Il documento fornisce istruzioni applicative conseguenti alla legge di riforma del 28 giugno 2012, n. 92, che ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2013, l’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Ne deriva la non erogabilità dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti dal 1° gennaio 2013 e la gestione transitoria delle domande riferite a disoccupazioni maturate nel 2012 attraverso la prestazione denominata "mini-ASpI 2012".

Ambito di applicazione e disciplina transitoria

Per i soggetti che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla norma abrogata, l’articolo 2, comma 24, della legge n. 92/2012 prevede l’assorbimento della relativa prestazione nella nuova indennità di disoccupazione mini-ASpI. Il documento precisa, sulla base di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che per il solo periodo 2012:

  • i requisiti assicurativi e contributivi da considerare sono quelli dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
  • la durata e la misura della prestazione sono invece calcolate secondo le nuove disposizioni della mini-ASpI.

La prestazione viene distinta con la denominazione "mini-ASpI 2012" per separarla dalla mini-ASpI a regime.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda per il riconoscimento della mini-ASpI 2012, riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012, deve essere presentata esclusivamente per via telematica tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013. Il termine tiene conto del fatto che il 31 marzo e il 1° aprile sono giorni festivi.

Le domande sono presentabili tramite:

  • patronati;
  • portale web INPS, servizi online per il cittadino;
  • Contact Center Multicanale.

Le procedure per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo sono rese disponibili dal 1° gennaio 2013. La data di disponibilità delle procedure di pagamento sarà comunicata con successivo messaggio.

Requisiti per il riconoscimento della mini-ASpI 2012

La prestazione è riconosciuta se risultano accertate, per l’anno 2012, le condizioni previste per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, e in particolare:

  • anzianità assicurativa di due anni;
  • almeno 78 giornate di lavoro, individuate come di consueto con riferimento alla durata contrattuale.

Il diritto è riconosciuto indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.

Misura, durata e modalità di liquidazione

La mini-ASpI 2012 è calcolata:

  • nella misura prevista per la mini-ASpI, pari al 75% della retribuzione di riferimento, secondo l’articolo 2, commi 6 e 7, della legge di riforma;
  • per una durata pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno (2012), nel limite delle settimane disponibili, dopo aver detratto dal massimale di 52 le settimane lavorate e quelle non indennizzabili.

Per evitare sovrapposizioni di liquidazioni di prestazioni aventi uguale natura ma diversa disciplina, la prestazione in argomento è liquidata in un’unica soluzione e non mensilmente.

Rapporti con la mini-ASpI ordinaria e coordinamento delle prestazioni

Il documento disciplina anche il coordinamento tra mini-ASpI 2012 e mini-ASpI presentata nel 2013. Nel caso di presentazione nel 2013 di una domanda mini-ASpI, i periodi contributivi già utilizzati per una eventuale mini-ASpI 2012 e presenti nell’anno precedente la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro:

  • sono utili ai fini del diritto;
  • sono utili per il calcolo della retribuzione di riferimento;
  • non sono utili ai fini della durata della prestazione richiesta.

La procedura effettua automaticamente tale gestione.

Se, nel periodo previsto, viene presentata una domanda mini-ASpI 2012 successiva a una domanda mini-ASpI, la Sede deve:

  • interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;
  • liquidare prioritariamente la mini-ASpI 2012;
  • riliquidare la mini-ASpI detraendo i periodi contributivi utilizzati per la mini-ASpI 2012;
  • recuperare eventuali somme pagate in eccedenza su una delle due prestazioni.

Per agevolare tali adempimenti, la procedura avvisa con un messaggio sia il lavoratore, al momento della presentazione della domanda mini-ASpI 2012, sia la Sede competente.

In assenza di domanda mini-ASpI 2012, i periodi contributivi del 2012 restano utilizzabili a tutti i fini di una prestazione mini-ASpI.

Esclusione degli operai agricoli e disciplina della disoccupazione agricola

Il documento ribadisce che gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge di riforma.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 2, commi 3, 24 e 69, lettera b), della legge n. 92/2012, a tali lavoratori non è erogabile la prestazione di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti ridotti:

  • sia a regime per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2013;
  • sia per gli eventi già verificatisi nel 2012.

Le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate entro il 2 aprile 2013, per le quali i richiedenti non possano far valere il requisito contributivo normale con riferimento all’attività lavorativa dipendente prestata prevalentemente nel settore agricolo, devono essere respinte con la motivazione: "Non può far valere il requisito contributivo".

Il requisito contributivo normale indicato è pari a 102 contributi giornalieri per attività lavorativa dipendente con prevalenza nel settore agricolo nel biennio 2011-2012. La procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola verrà aggiornata per impedire il calcolo delle prestazioni in assenza di tale requisito.

Contribuzione figurativa e altre tutele

Per i periodi di fruizione della mini-ASpI 2012 sono riconosciuti d’ufficio contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono collocati nell’anno di competenza 2012 con le consuete modalità e sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, salvo i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Resta inoltre confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

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