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Messaggio

Messaggio numero 20944 del 19-12-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina le modalità di monitoraggio e di gestione delle domande di assegno straordinario per i lavoratori salvaguardati dalla deroga all’articolo 24 del D.L. 201/2011, con riferimento al contingente del decreto 1° giugno 2012 e all’ampliamento previsto dalla L. 135/2012. Definisce criteri di ammissione, scadenze, adempimenti delle aziende e delle sedi INPS, istruzioni operative per la procedura IVS74 e regole per particolari casi, come i titolari di assegno di invalidità. Prevede inoltre un monitoraggio mensile per tenere conto delle eventuali disponibilità che si rendano libere nel plafond.

Istruzioni INPS sul monitoraggio e la liquidazione degli assegni straordinari in deroga alla riforma Monti-Fornero

Monitoraggio degli assegni straordinari in deroga alla riforma del 2011

Il documento fornisce istruzioni operative dell’INPS per la gestione delle prestazioni straordinarie finalizzate al pensionamento in applicazione della deroga prevista dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. L’intervento riguarda il monitoraggio delle domande presentate dai lavoratori ammessi dal 1° gennaio 2012 e la relativa autorizzazione alla liquidazione degli assegni straordinari.

Ambito normativo e soggetti interessati

La disciplina richiama il regime previgente che continua ad applicarsi, nei limiti stabiliti, ad alcune categorie di lavoratori. In particolare, sono richiamati:

  • i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996;
  • i lavoratori per i quali, sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, era previsto il diritto di accesso ai Fondi di solidarietà, anche se i requisiti pensionistici maturano dopo il 31 dicembre 2011.

Il documento precisa che i lavoratori della prima categoria risultano già inseriti nell’applicativo Monitoraggio 65.000 e che le istruzioni in esame riguardano esclusivamente le modalità di monitoraggio dei lavoratori ammessi dal 1° gennaio 2012 alla prestazione straordinaria finalizzata al pensionamento.

Contingente e salvaguardia prevista dal decreto 1° giugno 2012

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2012, ha fissato in 17.710 unità il contingente dei lavoratori interessati dalla concessione del beneficio previsto dal comma 14.

Lo stesso decreto ha previsto che i lavoratori destinatari di accordi collettivi stipulati entro la data di riferimento restino a carico dei Fondi di solidarietà fino al compimento di almeno 62 anni di età, anche se maturano prima i requisiti per il pensionamento previsti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011.

Requisito dei 62 anni e integrazione delle domande

Le domande di assegno straordinario che non garantiscono la permanenza nel Fondo fino ad almeno 62 anni devono essere integrate dalle aziende esodanti. Per soddisfare tale condizione, i Comitati amministratori dei Fondi possono deliberare il prolungamento dell’erogazione dell’assegno straordinario oltre il limite massimo di permanenza individuale previsto dai regolamenti di settore.

Gli oneri derivanti dal differimento sono posti a carico delle aziende esodanti. Il documento segnala che, al momento, soltanto il Comitato amministratore del Fondo credito ordinario ha deliberato in tal senso con atto del 15 ottobre 2012.

Per i soggetti beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del settore credito ordinario, il limite individuale di permanenza nel Fondo può quindi superare il limite ordinario di 60 mesi quando l’assegno straordinario è finalizzato all’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità in applicazione della salvaguardia.

Monitoraggio delle domande e criterio della cessazione del rapporto di lavoro

L’INPS effettua il monitoraggio delle domande di assegno straordinario presentate per i lavoratori destinatari della deroga, seguendo il criterio della data di cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal comma 15 dell’articolo 24 della legge n. 214/2011.

Con riferimento al plafond di 17.710 unità, la Direzione centrale pensioni ha verificato che, sulla base delle domande presentate, la data di cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti che possono beneficiare della salvaguardia è il 31 dicembre 2012. Di conseguenza, le Sedi sono autorizzate a definire le domande di liquidazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito finalizzate al pensionamento con i requisiti previgenti alla legge n. 214/2011, con decorrenza assegno compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013.

Le Sedi sono invitate a provvedere con urgenza entro il 9 gennaio 2013, al fine di consentire ulteriori accessi dal 1° febbraio 2013 sulla base delle eventuali disponibilità residue.

Beneficiari titolari di assegno ordinario di invalidità o pensione di invalidità

Il documento richiama precedenti chiarimenti dell’INPS, collegati alla sentenza della Corte di cassazione n. 9492 del 19 maggio 2004, secondo cui i beneficiari di assegno straordinario che siano anche titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione di invalidità non possono accedere, alla scadenza dell’assegno straordinario, alla pensione di anzianità.

Per tali lavoratori è invece possibile procedere:

  • alla liquidazione della pensione di anzianità alla scadenza dell’assegno ordinario di invalidità;
  • oppure alla revoca della prestazione di invalidità.

Istruzioni operative per la procedura IVS74

Per gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati dai fondi di solidarietà delle categorie 027-VOCRED, 028-VOCOOP e 029-VOESO, la procedura IVS74 di prima liquidazione, nel pannello MNLAN30, è stata implementata con il nuovo campo "Deroga L.214/2011".

In tale campo deve essere inserito il valore "SI" quando la liquidazione riguarda prestazioni straordinarie in applicazione della deroga. Se viene acquisito tale valore, il sistema controlla che la decorrenza dell’assegno sia successiva al 1° dicembre 2011.

Il documento precisa inoltre che:

  • la scadenza non può essere antecedente al compimento del 62° anno di età del richiedente;
  • per gli assegni di categoria 027, nei soli casi interessati, la scadenza può superare il periodo massimo individuale di permanenza previsto dal regolamento del Fondo di settore;
  • gli assegni straordinari autorizzati ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 214/2011 riportano in GP1AJ11 il valore 6.

Ulteriore contingente da 55.000 beneficiari e plafond residuo

Il documento tratta anche l’ampliamento a 55.000 beneficiari previsto dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135/2012, per il quale si attende il decreto attuativo. Per i titolari di assegno straordinario con decorrenza successiva al 4 dicembre 2011 viene indicata una disponibilità pari a 1.600 unità.

In tale ambito, le nuove domande con decorrenza assegno straordinario dal 1° febbraio 2013 hanno carattere di prenotazione e saranno acquisite dalle Sedi solo dopo l’autorizzazione alla liquidazione da parte della Direzione centrale pensioni.

Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Le domande di assegno straordinario per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici in base alla deroga devono essere presentate dalle aziende esodanti alle Sedi INPS competenti per la liquidazione della prestazione entro il mese precedente la data presunta di risoluzione del rapporto di lavoro. Il documento fa l’esempio della presentazione entro il 31 dicembre 2012 se la cessazione è prevista al 31 gennaio 2013.

Le Sedi devono segnalare tempestivamente alla Direzione regionale il numero delle domande interessate, utilizzando il file Excel allegato al messaggio. La Direzione regionale trasmette i dati alla Direzione centrale pensioni, unitamente alla richiesta di autorizzazione, all’indirizzo e-mail PrestazioniAtipiche.DG@inps.it.

La Direzione centrale pensioni:

  • redige la graduatoria nazionale dei beneficiari in ordine cronologico di presentazione della domanda;
  • verifica la disponibilità dei posti nel plafond assegnato alla categoria;
  • autorizza le Sedi interessate alla liquidazione nei limiti delle disponibilità.

Se più domande sono presentate nella stessa data, la graduatoria è formata applicando i medesimi criteri di accesso all’esodo previsti dai regolamenti di settore.

Obbligo di cessazione del rapporto di lavoro e conseguenze del mancato rispetto

Se la domanda è accolta, le parti si impegnano a cessare il rapporto di lavoro entro il mese successivo alla presentazione della domanda. Se il lavoratore inserito nel plafond non cessa l’attività entro tale termine, la domanda di assegno straordinario viene respinta e il posto prenotato viene liberato.

L’azienda può comunque presentare una nuova domanda per lo stesso lavoratore, riferita a una nuova decorrenza dell’assegno straordinario.

Casi particolari: Gruppo Ferrovie dello Stato

Le domande di accesso relative ai lavoratori del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione del personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato seguono il medesimo iter, ma sono monitorate direttamente a livello centrale e devono essere deliberate dal rispettivo Comitato amministratore.

Le Sedi competenti devono definire tempestivamente le domande già autorizzate.

Dinamicità del monitoraggio

Il documento evidenzia che il monitoraggio è dinamico, perché la permanenza individuale nei Fondi di solidarietà può variare per eventi come il decesso o il conseguimento della pensione di inabilità. Tali eventi possono determinare una riduzione del numero dei beneficiari della salvaguardia.

Per questo motivo la Direzione centrale pensioni effettuerà il monitoraggio con cadenza mensile, così da tenere conto delle eventuali disponibilità che si rendano disponibili e aggiornare i dati della categoria.

Pubblicazione e rilevanza esterna

Il messaggio è dichiarato di rilevanza esterna e viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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