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Messaggio

Messaggio numero 21166 del 21-12-2012

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, per il personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, dall’1 gennaio 2008 deve applicarsi un aumento dello 0,30% dell’aliquota pensionistica complessivamente dovuta, interamente a carico del lavoratore. Vengono inoltre indicate le modalità di adeguamento delle denunce Uniemens, la causale per il recupero degli arretrati e il termine per la regolarizzazione senza oneri aggiuntivi.

Incremento dello 0,30% della contribuzione pensionistica per il personale iscritto al Fondo Volo

Incremento contributivo per gli iscritti al Fondo Volo

Il documento tratta l’applicazione dell’aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva previsto dall’art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La questione riguarda il personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, per il quale viene ora definita la concreta operatività della norma.

Quadro normativo e interpretazione

L’art. 1, comma 769, della legge n. 296 del 2006 ha disposto l’incremento di 0,30 punti percentuali della contribuzione dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive.

Il documento ricorda che la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta da datore di lavoro e lavoratore non può superare il 33 per cento. In passato, l’Istituto aveva ritenuto di escludere dalla norma l’intera platea degli iscritti al Fondo Volo, poiché per tutte le categorie di lavoratori il carico contributivo pensionistico complessivo risultava già superiore al 33% alla data di entrata in vigore della disposizione.

Successivamente, a seguito delle perplessità del Comitato di vigilanza del Fondo, in particolare per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, è stato coinvolto il Ministero del Lavoro. Secondo l’orientamento ministeriale richiamato nel testo, le disposizioni dell’art. 1, commi 5 e 7, del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164 hanno finalità diverse:

  • il comma 5 riguarda l’aliquota contributiva di finanziamento, con allineamento a quella del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO;
  • il comma 7 ha natura strutturale e serve a finanziare gli oneri connessi all’anticipo al pensionamento ai sensi dell’art. 3, comma 11, dello stesso D.Lgs. n. 164/1997.

Da tale distinzione deriva il necessario raccordo tra l’art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 164/1997 e l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006.

Decorrenza dell’obbligo

Stante il tempo trascorso e le ulteriori riflessioni intervenute, il documento afferma che la materia deve essere ora regolamentata in modo definitivo.

Conseguentemente, a partire dal periodo di paga di gennaio 2008, le aziende che occupano personale iscritto al Fondo Volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva devono incrementare l’aliquota pensionistica complessivamente dovuta dello 0,30%, con esclusivo carico del lavoratore.

Adeguamento delle procedure contributive

La procedura di calcolo delle denunce contributive aziendali sarà adeguata a partire dal periodo di paga di dicembre 2012 per recepire la nuova impostazione. Da tale data il sistema incrementerà automaticamente l’aliquota pensionistica dello 0,30%, sempre a carico del lavoratore.

Regolarizzazione degli arretrati nel flusso Uniemens

Per il versamento delle somme arretrate riferite ai periodi di paga da gennaio 2008 a novembre 2012, i datori di lavoro devono utilizzare il flusso Uniemens e indicare:

  • la causale "M233", con significato "Arretrati incremento contributo iscritti al Fondo Volo successivamente al 31/12/1995";
  • l’importo della contribuzione da versare;
  • l’imponibile riferito ai periodi oggetto di sistemazione, cui la contribuzione si riferisce.

Termine per la regolarizzazione

Le operazioni di regolarizzazione possono essere effettuate senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione del messaggio, ai sensi della delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Sintesi operativa

In sintesi, il documento stabilisce che per una specifica platea di iscritti al Fondo Volo deve essere applicato lo 0,30% aggiuntivo a carico del lavoratore a decorrere da gennaio 2008, con adeguamento delle procedure da dicembre 2012 e possibilità di recuperare gli arretrati tramite Uniemens con la causale M233 entro il termine indicato.

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