Messaggio numero 20691 del 14-12-2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la riduzione contributiva applicata sulla sola quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non costituisce aiuto di Stato e non rientra nel regime de minimis. Di conseguenza, tali importi non vanno considerati nel calcolo del plafond triennale de minimis. Viene inoltre disposto il rinvio dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 del termine per la dichiarazione de minimis e, fino a tale data, le aziende che hanno iniziato a versare i contributi nella misura del 40% restano regolari ai fini del DURC.
Differimento al 31 gennaio 2013 della dichiarazione de minimis e chiarimenti sulla natura di aiuto di Stato delle riduzioni contributive sulla quota lavoratori
Chiarimenti sulla natura di aiuto di Stato delle agevolazioni contributive
La circolare fornisce un chiarimento interpretativo sulle agevolazioni, in particolare contributive, ribadendo che esse assumono natura di aiuto di Stato solo quando riguardano le imprese, da individuarsi secondo la definizione comunitaria. Il riferimento normativo richiamato è l’articolo 107 del TFUE, che ricomprende nella disciplina sugli aiuti di Stato soltanto gli incentivi che favoriscono "talune imprese o talune produzioni".
La nota ministeriale richiamata conferma quindi che non è sufficiente il dato formale della titolarità dell’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro: occorre considerare il dato sostanziale, ossia il soggetto che subisce economicamente l’onere contributivo.
Esclusione della riduzione sulla quota lavoratore dal regime degli aiuti di Stato
Sulla base di tale impostazione, gli incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non rientrano nella nozione di aiuto di Stato. La ragione indicata è che tali sgravi sono fruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, non idonee a incidere sulla concorrenza nel senso richiesto dalla disciplina europea.
La circolare precisa che la riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore non è quindi soggetta alle regole sul regime "de minimis" previste dai regolamenti comunitari di settore.
Richiamo all’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011
Il chiarimento viene esteso alle disposizioni dell’art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, richiamata come Legge di Stabilità 2012 e pubblicata nella G.U. del 14 novembre 2011, n. 265. La norma ha previsto, a decorrere da gennaio 2012, la ripresa della riscossione dei contributi sospesi a seguito del sisma in Abruzzo del 2009 e ha stabilito che l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto di sospensione, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40%.
La circolare afferma che anche tale riduzione, limitatamente alla sola quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, non va considerata ai fini della disciplina degli aiuti di Stato.
Effetti sul calcolo del de minimis
Le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione "de minimis" di cui all’allegato 1 della circolare n. 116/2012 non devono considerare, nel calcolo dell’importo massimo di aiuti di Stato concedibili a una medesima impresa nel triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive applicate in forza dell’art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011 sulla sola quota a carico dei soggetti sopra indicati.
In sostanza, tali riduzioni restano escluse dalla base di calcolo degli aiuti de minimis e non incidono sul plafond triennale disponibile per l’impresa.
Differimento del termine per la dichiarazione de minimis
Alla luce dei chiarimenti forniti e considerando che alcuni soggetti, proprio per l’esclusione della riduzione della quota a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione dalla base di calcolo dell’aiuto di Stato, possono rientrare comunque nel limite massimo degli aiuti de minimis concedibili in un triennio, viene disposto il differimento del termine per la presentazione della dichiarazione "de minimis".
Il termine è spostato dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013.
Regolarità contributiva e DURC fino al 31 gennaio 2013
In coerenza con quanto già previsto nel messaggio n. 16832 del 17 ottobre 2012, fino al 31 gennaio 2013 le aziende che hanno avviato il pagamento dei contributi nella misura del 40% possono continuare a essere considerate regolari ai fini del rilascio del DURC.
Il documento, quindi, collega il differimento del termine dichiarativo alla continuità della regolarità contributiva per il periodo transitorio indicato.
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