Corte di giustizia, Sentenza C-181/19
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020. — Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle contro JD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 10 – Figli scolarizzati – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24 – Prestazioni di assistenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 4 – Articolo 70 – Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo – Lavoratore migrante con figli a carico scolarizzati nello Stato membro ospitante. — Causa C-181/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che i figli scolarizzati di un ex lavoratore migrante e il genitore affidatario, quando dispongono di un diritto di soggiorno autonomo ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, non possono essere automaticamente esclusi dalle prestazioni di sussistenza previste dal diritto tedesco. Tale esclusione è incompatibile sia con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 sia con l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004. La deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non si applica a situazioni fondate autonomamente sul regolamento n. 492/2011.
Rinvio pregiudiziale su esclusione automatica di un ex lavoratore migrante e dei figli scolarizzati, titolari di diritto di soggiorno ex articolo 10 del regolamento n. 492/2011, dalle prestazioni di sussistenza e dalle prestazioni speciali non contributive in Germania.
La questione giuridica
Se l’articolo 18 TFUE, l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, nonché l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, ostino a una normativa nazionale che esclude in via automatica il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni, tutti titolari di diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, dal beneficio delle prestazioni di sussistenza e delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo; inoltre, se la deroga di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 si applichi anche a tali soggetti.
Principio di diritto
Il cittadino di un altro Stato membro e i suoi figli minorenni che godono di un diritto di soggiorno autonomo fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 non possono essere esclusi in modo automatico dalle prestazioni volte a garantire la sussistenza: essi beneficiano della parità di trattamento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento, anche se il genitore ha perso lo status di lavoratore, e l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non può essere opposto loro perché la deroga si applica solo ai diritti di soggiorno fondati su tale direttiva. Lo stesso vale, quanto alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo rientranti nel regolamento n. 883/2004, per le quali opera l’articolo 4 del regolamento: la normativa nazionale che le esclude automaticamente viola la parità di trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Regolamento (UE) n. 492/2011, articoli 7 e 10
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 24, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 883/2004, articoli 2, 3, 4, 70 e allegato X
- Articolo 267 TFUE
Rinvio pregiudiziale su prestazioni sociali per ex lavoratore migrante e figli scolarizzati
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in materia di prestazioni sociali tedesche negate a un cittadino polacco e alle sue figlie minorenni. La Corte è chiamata a chiarire il rapporto tra il diritto di soggiorno riconosciuto ai figli scolarizzati di un lavoratore migrante, la parità di trattamento in materia di vantaggi sociali e la disciplina dell’assistenza sociale e delle prestazioni speciali non contributive.
Fatti e procedimento principale
JD, cittadino polacco, aveva lavorato in Germania e viveva lì con le due figlie, residenti e scolarizzate in Germania. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro e un periodo di disoccupazione, il Jobcenter gli ha negato, insieme alle figlie, il rinnovo delle prestazioni di sussistenza previste dal SGB II, ritenendo che egli non avesse più conservato lo status di lavoratore e che soggiornasse in Germania solo per cercare lavoro. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, riconoscendo che le figlie avevano un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 e che tale diritto si estendeva al padre affidatario. In appello, il giudice del rinvio ha sollevato dubbi sull’applicabilità dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 e dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, sul diritto dei figli di un lavoratore o ex lavoratore di frequentare l’istruzione nello Stato membro ospitante;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, sulla parità di trattamento quanto ai vantaggi sociali;
- l’articolo 24 della direttiva 2004/38, che consente agli Stati membri di negare prestazioni di assistenza sociale ad alcune categorie di cittadini dell’Unione nei primi tre mesi o durante il periodo di ricerca di lavoro;
- gli articoli 3, 4 e 70 del regolamento n. 883/2004, relativi rispettivamente all’ambito materiale, alla parità di trattamento e alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Primo profilo: diritto di soggiorno ex articolo 10 del regolamento n. 492/2011
La Corte ribadisce la propria giurisprudenza, già formata sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, secondo cui il figlio di un lavoratore migrante o ex lavoratore migrante ha un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro ospitante per poter proseguire la frequenza scolastica. A tale diritto si accompagna quello del genitore che ha l’effettivo affidamento, perché altrimenti il diritto del minore sarebbe privato di efficacia pratica. Questo diritto di soggiorno è autonomo e non dipende dal fatto che il genitore conservi lo status di lavoratore né dalle condizioni poste dalla direttiva 2004/38, come il possesso di risorse sufficienti o di un’assicurazione malattia completa.
Secondo profilo: vantaggi sociali e articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011
La Corte qualifica le prestazioni di sussistenza tedesche come "vantaggi sociali" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, poiché mirano a garantire i mezzi di sussistenza e favoriscono l’integrazione sociale. Osserva inoltre che tale disposizione si applica ai lavoratori anche quando siano divenuti disoccupati, e che i diritti derivanti dall’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 e il corrispondente diritto alla parità di trattamento persistono anche dopo la perdita dello status di lavoratore. Ne deriva che una norma nazionale che escluda automaticamente questi soggetti da ogni prestazione di sussistenza viola la parità di trattamento.
Terzo profilo: irrilevanza dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38
La Corte precisa che la deroga prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 si applica solo ai cittadini dell’Unione che soggiornano nello Stato membro ospitante "in base" a quella direttiva, cioè ai diritti di soggiorno fondati sulla direttiva stessa. Poiché il diritto di soggiorno dei figli scolarizzati e del genitore affidatario deriva autonomamente dall’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, la deroga non può essere invocata contro di loro. La Corte sottolinea anche che una diversa interpretazione svuoterebbe di contenuto la tutela riconosciuta ai figli dei lavoratori migranti e sarebbe incoerente con l’autonomia dei due regimi normativi.
Quarto profilo: prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo e regolamento n. 883/2004
La Corte constata che le prestazioni tedesche di sussistenza rientrano, per quanto riguarda il regime applicabile, tra le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70 del regolamento n. 883/2004 e all’allegato X. Tali prestazioni sono soggette al principio di parità di trattamento dell’articolo 4 del regolamento. Poiché JD e le figlie disponevano di un diritto di soggiorno legale fondato sull’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, la normativa tedesca che li escludeva automaticamente da tali prestazioni introduceva una disparità di trattamento contraria all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004.
Rapporto con la giurisprudenza precedente
La Corte richiama, tra le altre, le sentenze:
- Baumbast e R, per il diritto di soggiorno del figlio e del genitore affidatario;
- Ibrahim e Teixeira, per l’autonomia del diritto di soggiorno ex articolo 12 del regolamento n. 1612/68, ora articolo 10 del regolamento n. 492/2011;
- Alimanovic e García-Nieto, per la portata della deroga dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38;
- Dano, per il collegamento tra prestazioni di assistenza sociale e cittadini economicamente inattivi privi di un diritto di soggiorno autonomo. La Corte distingue però il caso in esame da quelli precedenti, perché qui il diritto di soggiorno discende da una norma autonoma del regolamento n. 492/2011.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 7, paragrafo 2, e l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa nazionale che escluda automaticamente il genitore e i figli scolarizzati titolari di tale diritto di soggiorno dalle prestazioni necessarie alla sussistenza;
- l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 non può rimettere in discussione tale conclusione;
- l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 3, e 70, paragrafo 2, dello stesso regolamento, osta a un’identica esclusione automatica delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
Implicazioni pratiche
Per i professionisti, la pronuncia conferma che, in presenza di un diritto di soggiorno autonomo ex articolo 10 del regolamento n. 492/2011, non è legittima un’esclusione generalizzata dalle prestazioni sociali basata solo sulla perdita dello status di lavoratore o sul fatto che il soggiorno sia collegato anche alla ricerca di lavoro. Occorre distinguere attentamente tra diritti di soggiorno fondati sulla direttiva 2004/38 e diritti autonomi derivanti dal regolamento n. 492/2011, perché solo i primi sono soggetti alla deroga dell’articolo 24, paragrafo 2.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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