Corte di giustizia, Sentenza C-443/19
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2020. — Vodafone España SAU contro Diputación Foral de Guipúzcoa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 13 – Contributo per i diritti d’uso delle frequenze radio – Normativa nazionale settoriale che assoggetta ad una tassa la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico – Normativa nazionale che assoggetta ad un’imposta sui trasferimenti patrimoniali l’assegnazione di concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico. — Causa C-443/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che gli Stati membri possono prevedere, accanto alla tassa per la riserva delle frequenze, anche un ulteriore prelievo collegato al rilascio del diritto d’uso delle frequenze radio, pur se tale prelievo è qualificato dal diritto interno come imposta e disciplinato da una normativa generale non specifica per il settore telecomunicazioni. La compatibilità dipende però dal fatto che il prelievo abbia effettivamente come fatto generatore la concessione del diritto d’uso e che, insieme alla tassa già prevista, rispetti i requisiti dell’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE, specialmente proporzionalità e assenza di discriminazione. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto tali condizioni.
Compatibilità con l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE di un’imposta nazionale generale sulle concessioni demaniali applicata, oltre alla tassa per la riserva di frequenze, al diritto d’uso delle frequenze radio
La questione giuridica
Se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE osti a che uno Stato membro assoggetti il diritto d’uso delle frequenze radio, già gravato da una tassa per la riserva dello spettro radioelettrico pubblico, anche a un’imposta sui trasferimenti patrimoniali applicabile in via generale alle concessioni amministrative sui beni del demanio pubblico; in particolare, se rilevino la qualificazione nazionale del prelievo come "imposta", la sua disciplina in una normativa non specifica per le comunicazioni elettroniche e il fatto che esso sia dovuto da tutti gli operatori economici.
Principio di diritto
L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE non osta a che uno Stato membro, oltre alla tassa per la riserva dello spettro radioelettrico pubblico, imponga anche un’imposta generale sulle concessioni demaniali quando il fatto generatore dell’imposta è collegato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio; tuttavia, tassa e imposta, considerate complessivamente, devono rispettare le condizioni dell’articolo 13, in particolare il requisito di proporzionalità dell’importo percepito a fronte dell’uso delle frequenze, verifica riservata al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/20/CE
- Direttiva 2009/140/CE
- Direttiva 2002/21/CE
- Articolo 1 della direttiva 2002/20/CE
- Articolo 3 della direttiva 2002/20/CE
- Articolo 6 della direttiva 2002/20/CE
- Articolo 12 della direttiva 2002/20/CE
- Articolo 13 della direttiva 2002/20/CE
- Allegato della direttiva 2002/20/CE
Compatibilità di un’imposta generale sulle concessioni demaniali con l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, in una controversia tra Vodafone España SAU e la Diputación Foral de Gipuzkoa. Al centro del giudizio vi è la compatibilità con il diritto dell’Unione di un doppio prelievo economico gravante sull’assegnazione del diritto d’uso di frequenze radio: da un lato la tassa per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico, dall’altro l’imposta sui trasferimenti patrimoniali applicata alle concessioni amministrative di beni demaniali.
Fatti e procedimento principale
Vodafone España, operatore di telefonia mobile, aveva ottenuto nel 2011 concessioni d’uso privato dello spettro radioelettrico pubblico per la banda 2,6 GHz. Per tali concessioni aveva versato sia la tassa prevista dalla normativa spagnola sulle telecomunicazioni sia l’imposta sui trasferimenti patrimoniali prevista dalla normativa fiscale provinciale. Dopo il rigetto della domanda amministrativa di rimborso, la società ha impugnato le decisioni sostenendo che il cumulo dei due prelievi producesse una doppia imposizione incompatibile con l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama il sistema della direttiva 2002/20/CE, che mira a armonizzare e semplificare le condizioni di autorizzazione per reti e servizi di comunicazione elettronica. In particolare:
- l’articolo 12 disciplina i diritti amministrativi, limitati ai costi di gestione e controllo del regime autorizzatorio;
- l’articolo 13 consente agli Stati membri di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri, allo scopo di garantire l’impiego ottimale di tali risorse;
- il considerando 32 sottolinea che tali contributi non devono ostacolare innovazione e concorrenza. La sentenza richiama anche la direttiva 2002/21/CE, per gli obiettivi generali del quadro regolatorio delle comunicazioni elettroniche.
Normativa spagnola rilevante
La normativa nazionale prevedeva, da un lato, una tassa annuale per la riserva di frequenze dello spettro radioelettrico pubblico, commisurata al valore di mercato della frequenza e al profitto del beneficiario; dall’altro, un’imposta sui trasferimenti patrimoniali applicabile in generale alle concessioni amministrative di beni demaniali. Secondo la normativa di settore, il mancato pagamento dell’imposta poteva inoltre comportare la revoca del titolo che autorizza l’uso dello spettro radioelettrico pubblico.
Questione pregiudiziale
Il giudice spagnolo ha chiesto se l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE osti a che:
- il diritto d’uso delle frequenze radio sia già assoggettato a una tassa settoriale;
- e, in aggiunta, l’assegnazione della concessione amministrativa che consente tale uso sia colpita da un’imposta generale sui trasferimenti patrimoniali. Il dubbio verteva anche sul fatto che l’imposta fosse disciplinata da una normativa non specificamente riferita alle comunicazioni elettroniche e qualificata internamente come “imposta” anziché come “contributo”.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che, nel sistema della direttiva 2002/20/CE, gli Stati membri non possono imporre alle imprese del settore oneri pecuniari diversi da quelli previsti dalla direttiva stessa. Tuttavia, la giurisprudenza già ammette che più contributi possano cumularsi, purché insieme rispettino i requisiti dell’articolo 13.
La Corte precisa poi che la qualificazione formale data dal diritto nazionale non è decisiva: il giudice nazionale deve guardare alle caratteristiche oggettive del prelievo. Di conseguenza, il fatto che il prelievo sia denominato “imposta” non impedisce, di per sé, che esso rientri nell’articolo 13.
Quanto al rilievo della disciplina nazionale non specifica per il settore telecomunicazioni, la Corte osserva che il requisito di specificità previsto per l’autorizzazione generale dall’articolo 6, paragrafo 3, non può essere esteso automaticamente ai contributi dell’articolo 13. Pertanto, il solo fatto che il prelievo sia previsto da una normativa generale non esclude la sua possibile riconduzione all’articolo 13.
La Corte affronta infine il punto decisivo: un prelievo applicabile in via generale a tutti gli operatori economici può comunque rientrare nell’articolo 13 se il suo fatto generatore è collegato al rilascio del diritto d’uso delle frequenze radio. Nel caso concreto, dalle disposizioni nazionali sembrava emergere che la concessione amministrativa fosse indispensabile per ottenere il diritto d’uso esclusivo e che il mancato pagamento dell’imposta potesse portare alla revoca del titolo. Ciò faceva apparire l’imposta, in sostanza, come un onere richiesto in connessione con il diritto d’uso delle frequenze.
Soluzione e limiti della decisione
La Corte afferma che l’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE non osta alla normativa spagnola contestata, a condizione che il fatto generatore dell’imposta sia effettivamente collegato alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio e che tassa e imposta, considerate complessivamente, rispettino le condizioni dell’articolo 13, in particolare la proporzionalità dell’importo rispetto all’uso delle frequenze. Spetta al giudice del rinvio verificare in concreto tale proporzionalità e, più in generale, la conformità del cumulo dei prelievi ai requisiti della direttiva.
Principio affermato
La sentenza conferma che il diritto dell’Unione non vieta, in linea di principio, un prelievo fiscale nazionale generale collegato alla concessione di diritti d’uso delle frequenze radio anche quando il settore è già gravato da una tassa specifica, ma impone che l’insieme degli oneri sia trasparente, non discriminatorio, obiettivamente giustificato e proporzionato allo scopo perseguito, con particolare attenzione al valore economico della risorsa rara rappresentata dallo spettro radioelettrico pubblico.
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