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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-245/19

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020. — État luxembourgeois contro B e État luxembourgeois contro B e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour administrative (Lussemburgo). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingiunzione di comunicare informazioni all’autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell’autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrice delle informazioni di cui l’autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell’indagine da cui trae origine la richiesta dell’autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici – Tutela giurisdizionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell’Unione – Lotta all’evasione e all’elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni su cui verte l’ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione. — Cause riunite C-245/19 e C-246/19

Giurisprudenza europea62019CJ0245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Grande Sezione chiarisce i limiti della tutela giurisdizionale contro le richieste di informazioni fiscali tra Stati membri. Il detentore delle informazioni deve poter impugnare direttamente l’ingiunzione, mentre il contribuente indagato e i terzi interessati possono solo contestarla in via incidentale nei giudizi contro i successivi atti fiscali o far valere eventuali violazioni del GDPR. La Corte precisa inoltre che il criterio della prevedibile pertinenza consente richieste mirate anche su categorie di contratti e movimenti finanziari, se sufficientemente delimitate per soggetti, periodo e nesso con l’indagine.

Scambio di informazioni fiscali su richiesta: legittimazione a impugnare l’ingiunzione di comunicazione e nozione di informazioni "prevedibilmente pertinenti"

La questione giuridica

Se, nell’attuazione della direttiva 2011/16/UE, gli articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta impongano di riconoscere un ricorso diretto contro l’ingiunzione di comunicare informazioni non solo al detentore delle informazioni, ma anche al contribuente oggetto dell’indagine nello Stato richiedente e ai terzi interessati; e, in caso affermativo, quale sia la portata del controllo sulla prevedibile pertinenza delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, e 5 della direttiva 2011/16.

Principio di diritto

La Corte afferma che, nell’ambito della direttiva 2011/16/UE, il detentore delle informazioni ha diritto a un ricorso diretto contro l’ingiunzione che gli impone di comunicare i dati, perché altrimenti sarebbe costretto a violare l’ordine per accedere al giudice; invece il contribuente oggetto dell’indagine e i terzi interessati non hanno diritto a un ricorso diretto contro tale ingiunzione, poiché non sono destinatari dell’obbligo né esposti a sanzione e possono far valere incidentalmente le loro censure contro l’eventuale successivo atto impositivo o di rettifica. Quanto al merito, una richiesta è conforme al requisito della "prevedibile pertinenza" se indica con sufficiente precisione contribuente, detentore, periodo e categoria di informazioni, anche se i singoli documenti non sono individuati nominativamente, purché non si tratti di una ricerca generica o esplorativa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/16/UE
  • Direttiva 2014/107/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1
  • Direttiva 95/46/CE
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE

Scambio di informazioni fiscali su richiesta e tutela giurisdizionale

La sentenza, resa in Grande Sezione, riguarda due rinvii pregiudiziali della Cour administrative del Lussemburgo nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La Corte si pronuncia, da un lato, sulla possibilità di impugnare le decisioni nazionali che ingiungono a un soggetto di comunicare informazioni richieste da un altro Stato membro e, dall’altro, sulla nozione di informazioni "prevedibilmente pertinenti".

Fatti e procedimento principale

Le cause nascono da due richieste di scambio di informazioni trasmesse dall’amministrazione fiscale spagnola a quella lussemburghese in relazione a F.C., contribuente residente in Spagna oggetto di indagine fiscale.

  • Nella causa C-245/19, il direttore dell’amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo ha ingiunto alla società B di fornire dati relativi a contratti, fatture, pagamenti e conti bancari connessi a F.C. per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014.
  • Nella causa C-246/19, una decisione analoga è stata rivolta alla banca A, con richiesta di informazioni sui conti bancari e su attività finanziarie riconducibili a F.C. e a società a lui collegate.

Il diritto lussemburghese, nella versione applicabile ai procedimenti principali, escludeva il ricorso diretto contro la decisione di ingiunzione, consentendo solo un ricorso avverso l’eventuale sanzione per mancata ottemperanza. I giudici amministrativi lussemburghesi hanno ritenuto tale sistema incompatibile con la Carta e hanno investito la Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 1, paragrafo 1, 5 e 7 della direttiva 2011/16/UE;
  • l’articolo 25 della direttiva 2011/16/UE in materia di protezione dei dati;
  • gli articoli 7, 8, 47 e 52, paragrafo 1, della Carta;
  • la direttiva 95/46/CE e il regolamento (UE) 2016/679;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio.

Prima questione: chi può impugnare l’ingiunzione di comunicazione

La Corte distingue nettamente tra tre categorie di soggetti: il detentore delle informazioni, il contribuente oggetto dell’indagine nello Stato richiedente e i terzi interessati dalle informazioni.

1. Detentore delle informazioni

La Corte afferma che il detentore delle informazioni beneficia del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Se non potesse proporre un ricorso diretto contro l’ingiunzione, dovrebbe scegliere tra l’ottemperare all’ordine o disobbedire e attendere la sanzione, cioè violare la norma per accedere al giudice. Ciò non garantisce una tutela giurisdizionale effettiva e non rispetta il contenuto essenziale dell’articolo 47.

Ne consegue che una normativa nazionale che escluda completamente il ricorso diretto del detentore delle informazioni è incompatibile con l’articolo 47 della Carta, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1.

2. Contribuente oggetto dell’indagine

La Corte riconosce che il contribuente indagato può essere inciso negli articoli 7 e 8 della Carta, poiché la comunicazione di dati personali e finanziari a un’autorità pubblica costituisce un’ingerenza nella vita privata e nella protezione dei dati personali. Tuttavia, il contribuente non è destinatario dell’ingiunzione e non è soggetto a un obbligo di fare né a una sanzione in caso di mancata esecuzione. Per questo motivo non è privato dell’accesso alla tutela giurisdizionale: egli potrà contestare in via incidentale la legittimità della richiesta e delle prove acquisite nel giudizio contro l’eventuale successivo atto impositivo o di rettifica nello Stato membro competente.

La limitazione del ricorso diretto è quindi ritenuta legittima, perché:

  • è prevista da una base legale chiara e precisa;
  • non incide sul contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo;
  • è giustificata dall’obiettivo di interesse generale della lotta contro la frode e l’evasione fiscale internazionali;
  • è proporzionata, in considerazione dell’esigenza di rapidità ed efficacia della cooperazione amministrativa.

3. Terzi interessati

Anche i terzi i cui rapporti giuridici, bancari, finanziari o economici possono essere toccati dalla comunicazione di informazioni sono titolari di una protezione contro ingerenze arbitrarie o sproporzionate. Tuttavia, come per il contribuente, la Corte esclude che il contenuto essenziale del diritto a un ricorso effettivo esiga un ricorso diretto contro l’ingiunzione, poiché tali terzi non sono destinatari dell’obbligo né esposti a sanzione. La tutela può essere assicurata tramite altri rimedi, inclusi quelli risarcitori o di accertamento della violazione.

Seconda questione: nozione di informazioni "prevedibilmente pertinenti"

La Corte ribadisce che il criterio della "prevedibile pertinenza" dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE serve a consentire richieste ampie ma non generiche: l’autorità richiedente può domandare ciò che può ragionevolmente considerare utile per la sua indagine, ma non può effettuare ricerche esplorative o manifestamente eccedenti.

Nel caso della causa C-245/19, la Corte ritiene sufficiente che la richiesta e la conseguente ingiunzione:

  • identifichino il contribuente oggetto dell’indagine;
  • indichino il periodo fiscale interessato;
  • individuino il detentore delle informazioni;
  • riguardino categorie di documenti e dati (contratti, fatture, pagamenti) delimitate dal fatto che siano stati stipulati o effettuati dal detentore, nel periodo in questione, e connessi al contribuente indagato.

Il fatto che i singoli documenti non siano individuati puntualmente non rende la richiesta manifestamente priva di prevedibile pertinenza, soprattutto perché ci si trova in una fase preliminare dell’indagine, nella quale l’autorità richiedente non dispone ancora di una conoscenza completa dei fatti.

Ragionamento della Corte

La Corte fonda il proprio ragionamento su alcuni passaggi chiave:

  • la direttiva 2011/16 mira a rafforzare la cooperazione fra Stati membri per contrastare efficacemente frode ed evasione fiscali internazionali;
  • questa finalità costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione;
  • la tutela giurisdizionale effettiva deve essere conciliata con l’esigenza di celerità degli scambi di informazioni;
  • il controllo giurisdizionale deve poter verificare almeno che la richiesta non sia manifestamente priva di prevedibile pertinenza.

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Berlioz Investment Fund, per precisare l’ampiezza del sindacato giurisdizionale sulla pertinenza delle informazioni richieste.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 47 della Carta, letto con gli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, osta a una normativa nazionale che impedisca al detentore delle informazioni di impugnare direttamente l’ingiunzione di comunicazione;
  • la stessa disposizione non osta a che il contribuente indagato e i terzi interessati siano esclusi dal ricorso diretto contro tale ingiunzione;
  • l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16/UE devono essere interpretati nel senso che la richiesta è conforme al requisito della prevedibile pertinenza se è sufficientemente circoscritta quanto a soggetti, periodo e tipologia di dati richiesti, anche se non individua singolarmente tutti i documenti.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori professionali, la pronuncia è rilevante perché conferma che:

  • il detentore dei dati deve avere un rimedio diretto e immediato contro l’ingiunzione fiscale;
  • il contribuente oggetto dell’indagine non può paralizzare lo scambio di informazioni con un ricorso diretto, ma può contestarne gli effetti in una fase successiva;
  • la nozione di "prevedibilmente pertinente" non richiede l’individuazione analitica di ogni documento, purché la richiesta sia mirata e non esplorativa.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativa fiscalescambio di informazioni tra Stati membritutela giurisdizionale effettivaprotezione dei dati personalilotta all’evasione fiscale

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