Cassazione Civile, Ordinanza n. 18019/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attori)
La controversia
La controversia nasce da una querela di falso proposta contro un testamento pubblico, alla quale si cumulavano domande di nullità del medesimo testamento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato la falsità ideologica e quindi la nullità del testamento impugnato, riconoscendo le parti attrici quali eredi in base a un precedente testamento e respingendo le domande subordinate e risarcitorie. In appello, la corte territoriale ha invece rigettato la querela di falso, ritenendola infondata perché la testatrice non era rimasta silente, ma ha confermato la nullità del testamento per asserita non spontaneità della manifestazione di volontà, rilevando d'ufficio tale profilo sulla base della registrazione audio. Contro questa decisione la parte soccombente in appello ha proposto ricorso principale per cassazione con cinque motivi, mentre le parti originariamente attrici hanno proposto ricorso incidentale con nove motivi. Prima della decisione, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo globale e hanno depositato rinunce reciproche ai rispettivi ricorsi e alle azioni esercitate, chiedendo l'estinzione del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce congiunte al ricorso principale e al ricorso incidentale, intervenute dopo la composizione totale della controversia mediante accordo scritto, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha escluso ogni pronuncia sulle spese, per la reciproca adesione personale e difensiva alle rinunce. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Le rinunce agli atti e al ricorso, ove regolarmente formulate e accettate nei termini richiesti, consentono la definizione estintiva del giudizio di legittimità.
art. 391 c.p.c.
Sussistendo le rinunce reciproche e la composizione della controversia, la Corte può dichiarare estinto il giudizio.
art. 378 c.p.c.
memoria depositata ex art. 378, primo comma, c.p.c.
La Procura generale ha precisato che le conclusioni scritte erano superate dall'intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga con adesione reciproca delle parti e dei difensori e conduca alla composizione integrale della lite, determina l'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non vi è luogo a una statuizione sulle spese se le parti abbiano espressamente concordato di non chiedere alcuna regolamentazione delle spese.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non può essere applicato in via estensiva alla rinuncia al ricorso, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, limitata ai casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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