Sentenza del 27/10/2017 n. 2345 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione di sentenza non sottoscritta dai magistrati tenuti a sottoscriverla - Nullità assoluta della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza priva di sottoscrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza priva di sottoscrizione deve essere annullata e la causa rinviata alla Commissione tributaria che l’aveva pronunciata, affinché emetta una nuova decisione validamente sottoscritta. Il vizio può essere rilevato d’ufficio anche dalla Corte di cassazione, pure se non dedotto dalla parte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della sentenza per omessa sottoscrizione da parte dei magistrati che avrebbero dovuto firmarla. In assenza dell’indicazione di un impedimento del magistrato, tale omissione è considerata una violazione essenziale, idonea a determinare la nullità assoluta e insanabile del provvedimento, equiparabile alla sua inesistenza.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione, sentenza 31 ottobre 2005, n. 21193
L'omessa sottoscrizione della sentenza da parte dei magistrati che avrebbero dovuto sottoscriverla determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza.
La sottoscrizione dei magistrati è un requisito essenziale della sentenza. La sua mancanza, senza una causa di impedimento indicata nel provvedimento, comporta un vizio radicale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una sentenza giudiziaria priva della sottoscrizione richiesta non è normalmente una semplice irregolarità formale, ma può essere affetta da nullità assoluta e insanabile.
- L’assenza della firma deve essere valutata insieme all’eventuale indicazione di un impedimento del magistrato: se l’impedimento è espressamente menzionato, la conseguenza può essere diversa.
- Il vizio radicale della sottoscrizione può essere rilevato d’ufficio dal giudice, anche se la parte non lo ha sollevato tempestivamente.
- In caso di accertata nullità, il rimedio tipico è l’annullamento della sentenza e il rinvio allo stesso organo giudicante affinché pronunci una nuova decisione formalmente valida.
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