Regolamento (UE) 2017/1181
Regolamento delegato (UE) 2017/1181 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul precedente regolamento (UE) 2017/117 per rafforzare e aggiornare le misure di conservazione della pesca a tutela di alcuni habitat di scogliera nei siti Natura 2000 danesi del Mar Baltico. In particolare, recepisce una raccomandazione comune degli Stati membri interessati e introduce il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone protette e nelle aree cuscinetto. Vengono inoltre riformulate le scadenze per il riesame e la presentazione delle relazioni di valutazione sull'attuazione delle misure.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117 per aggiornare le misure di conservazione della pesca a tutela di siti Natura 2000 nel Mar Baltico danese, con divieti di pesca con attrezzi mobili di fondo e nuove scadenze di riesame.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure di conservazione nel settore della pesca adottate nel quadro della politica comune della pesca e relative alla protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, in particolare a specifiche zone di protezione delle scogliere situate in siti Natura 2000 danesi. Incide principalmente sui pescherecci e sulle attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone interessate e nelle relative zone cuscinetto; coinvolge Danimarca, Germania, Svezia e, per alcune zone, Polonia, quali Stati membri con interesse di gestione diretto. Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Modifica delle misure di conservazione nel Mar Baltico
Il regolamento delegato (UE) 2017/1181 modifica il regolamento delegato (UE) 2017/117, già adottato per stabilire misure di conservazione nel settore della pesca finalizzate alla protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico. L'intervento si colloca nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e dà attuazione a esigenze di tutela derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione, in particolare dalla direttiva Habitat e dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento richiama il meccanismo previsto dall'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo cui gli Stati membri possono proporre misure di conservazione nelle proprie acque quando tali misure sono necessarie per rispettare obblighi ambientali UE. Se le misure incidono su Stati membri con interesse di gestione diretto, la Commissione può adottarle con atto delegato sulla base di una raccomandazione comune degli Stati membri interessati. In questo caso, la Danimarca, insieme a Svezia, Germania e Polonia, ha trasmesso una raccomandazione comune relativa a ulteriori misure per proteggere le strutture a scogliera di tre siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico.
Finalità di tutela e motivazione delle misure
La Commissione evidenzia che la pesca di fondo con attrezzi mobili produce effetti negativi sugli habitat di scogliera, incidendo sulla loro struttura e biodiversità. Lo CSTEP, nel parere scientifico del 6 dicembre 2016, ha osservato che gli obiettivi di conservazione non possono essere pienamente raggiunti senza misure idonee a evitare le attività di pesca nelle zone interessate. Il regolamento sottolinea inoltre che le misure di conservazione adottate non pregiudicano ulteriori misure di gestione, vigenti o future, destinate alla conservazione dei siti interessati.
Modifiche puntuali al regolamento delegato (UE) 2017/117
L'articolo 1 del regolamento apporta tre modifiche principali:
- sopprime la lettera c) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/117;
- sostituisce integralmente l'articolo 5 relativo al riesame;
- sostituisce l'allegato con un nuovo testo contenente l'elenco aggiornato delle zone di limitazione della pesca e le coordinate delle aree protette.
Riesame delle misure e obblighi di relazione
Il nuovo articolo 5 introduce scadenze differenziate per la valutazione dell'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2017/117:
- entro il 30 giugno 2017, Danimarca, Germania e Svezia devono valutare l'attuazione nelle zone da 1 a 7;
- entro il 31 luglio 2017, tali Stati devono presentare alla Commissione una relazione di sintesi;
- entro il 31 ottobre 2018, Danimarca, Svezia, Germania e Polonia devono valutare l'attuazione nelle zone 8, 9 e 10;
- entro il 30 novembre 2018, gli stessi Stati devono trasmettere alla Commissione una relazione di sintesi.
Il considerando dedicato al controllo precisa inoltre che la Danimarca dovrà procedere, al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, a un'ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto dei divieti di pesca.
Ambito materiale delle zone protette
Il nuovo allegato identifica dieci zone di limitazione della pesca in corrispondenza di specifici siti Natura 2000 danesi e dei relativi habitat di scogliera. Le aree sono descritte mediante coordinate geografiche dettagliate e comprendono, tra le altre, Munkegrund, Hatterbarn, Ryggen, Broen, Ertholmene, Davids Banke, Bakkebrædt & Bakkegrund, Adler Grund og Rønne Banke, Centrale Storebælt og Vresen e Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als.
Controllo e attuazione
Il regolamento richiama le osservazioni dello CSTEP sui problemi di controllo e di applicazione delle misure nei siti interessati. In risposta, viene evidenziato che gli Stati membri devono adottare misure appropriate, mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e creare strutture idonee a garantire il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito della PCP. Le misure di monitoraggio indicate dalla Danimarca comprendono ispezioni in mare, controllo continuo tramite un sistema di gestione basato sui rischi e utilizzo dell'identificazione automatica per integrare i dati VMS.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/117
L'articolo 1 dispone tre interventi principali: soppressione della lettera c) dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/117; sostituzione integrale dell'articolo 5 in materia di riesame; sostituzione dell'allegato con quello contenuto nel nuovo regolamento, che aggiorna l'elenco delle zone di limitazione della pesca e le coordinate delle zone di protezione delle scogliere.
Riesame dell'attuazione delle misure
Il nuovo articolo 5 prevede che la Danimarca, la Germania e la Svezia valutino entro il 30 giugno 2017 l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 nelle zone da 1 a 7 definite nell'allegato, e trasmettano alla Commissione una relazione di sintesi entro il 31 luglio 2017. Per le zone 8, 9 e 10, la valutazione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2018 da Danimarca, Svezia, Germania e Polonia, con relazione di sintesi da presentare entro il 30 novembre 2018.
Aggiornamento delle zone protette nel Mar Baltico
L'allegato sostituito elenca le zone di limitazione della pesca e le coordinate geografiche delle zone di protezione delle scogliere per dieci aree/site Natura 2000 danesi, con riferimento agli habitat e ai codici UE indicati. Le zone interessate comprendono, tra le altre, Munkegrund, Hatterbarn, Ryggen, Broen, Ertholmene, Davids Banke, Bakkebrædt & Bakkegrund, Adler Grund og Rønne Banke, Centrale Storebælt og Vresen e Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als.
Base giuridica e finalità di conservazione
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La finalità è consentire misure di conservazione della pesca necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione, in particolare l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE (strategia per l'ambiente marino).
Divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo
Le misure proposte e recepite mirano a vietare la pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera, comprese le zone cuscinetto che le circondano, poiché tale attività ha un impatto negativo sulla struttura e sulla biodiversità degli habitat di scogliera. Il regolamento richiama il parere scientifico dello CSTEP del 6 dicembre 2016, secondo cui gli obiettivi di conservazione non possono essere pienamente raggiunti senza evitare le attività di pesca nelle zone interessate.
Controllo, monitoraggio e valutazione futura
Il regolamento richiama le criticità di controllo e attuazione evidenziate dallo CSTEP e sottolinea la necessità di misure appropriate, risorse finanziarie adeguate e strutture di controllo nell'ambito della PCP. La Danimarca ha indicato controlli in mare, monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite sistema di gestione basato sui rischi e uso del sistema di identificazione automatica per integrare i dati VMS. È inoltre prevista una ulteriore valutazione, da effettuarsi al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore, per verificare il rispetto dei divieti di pesca.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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