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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/979

Regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco dei soggetti esclusi dall’ambito di applicazione di EMIR, includendovi alcune banche centrali ed enti pubblici di paesi terzi che gestiscono il debito pubblico o vi intervengono. La ratio è evitare che regimi diversi ostacolino l’esercizio efficiente delle funzioni di politica monetaria e gestione del debito sovrano. L’elenco resta suscettibile di ulteriori aggiornamenti, poiché la Commissione continua a monitorare il trattamento riservato a tali soggetti nei paesi terzi.

Modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) ampliando l’elenco dei soggetti esonerati con alcune banche centrali ed enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che vi intervengono.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regolamento (UE) n. 648/2012 agli enti pubblici e alle banche centrali di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima. La modifica riguarda l’esenzione dagli obblighi di compensazione e segnalazione previsti da EMIR per i soggetti di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’elenco dei soggetti esonerati da EMIR

Il regolamento delegato (UE) 2017/979 modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) per aggiornare l’elenco dei soggetti esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione. La misura si inserisce nel quadro dell’esclusione già prevista per alcune autorità pubbliche e banche centrali, al fine di non ostacolare l’esercizio delle funzioni di politica monetaria e di gestione del debito sovrano.

Razionale della modifica

Nei considerando la Commissione evidenzia che l’esercizio coordinato delle responsabilità monetarie e della gestione del debito sovrano è essenziale per il funzionamento dei mercati dei tassi di interesse. Poiché EMIR esclude già le banche centrali dell’Unione e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito, l’applicazione di regimi diversi ai corrispondenti soggetti di paesi terzi potrebbe comprometterne l’efficacia operativa. Per questo motivo, anche gli enti pubblici di paesi terzi incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima devono essere ricompresi nell’esenzione.

Esito dell’analisi svolta dalla Commissione

La Commissione riferisce di aver valutato il trattamento riservato a banche centrali ed enti pubblici incaricati della gestione del debito in taluni paesi terzi, confrontandone il quadro normativo e gli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni in derivati. All’esito di tale valutazione, conclude che le banche centrali e gli enti pubblici di Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera devono essere esonerati dagli obblighi di compensazione e segnalazione previsti da EMIR.

Modifica normativa puntuale

L’articolo 1 del regolamento aggiunge all’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 i nuovi punti iii)–viii), relativi a:

  • Australia
  • Canada
  • Hong Kong
  • Messico
  • Singapore
  • Svizzera

Per tali giurisdizioni, le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che vi intervengono sono quindi aggiunti all’elenco dei soggetti esonerati.

Monitoraggio e revisione futura

La Commissione precisa che continuerà a monitorare regolarmente il trattamento di questi soggetti nei paesi terzi. L’elenco non è quindi statico: potrà essere aggiornato in funzione dell’evoluzione della regolamentazione locale e di nuove fonti informative, con possibilità di riesame anche in senso restrittivo, fino alla possibile esclusione di singoli paesi terzi dall’elenco.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Estensione dell’elenco dei soggetti esonerati

All’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012 sono aggiunti i punti da iii) a viii), relativi ad Australia, Canada, Hong Kong, Messico, Singapore e Svizzera. Per tali giurisdizioni, le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima sono esclusi dall’ambito di applicazione di EMIR quanto agli obblighi interessati.

Finalità dell’esenzione

La modifica è giustificata dall’esigenza di coordinare responsabilità monetarie e gestione del debito sovrano, evitando che l’applicazione di regimi differenti ai soggetti di paesi terzi comprometta l’efficacia delle loro funzioni di interesse pubblico.

Obblighi da cui opera l’esonero

Secondo il considerando e la modifica all’elenco dei soggetti esonerati, l’esenzione riguarda gli obblighi di compensazione e di segnalazione previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 per i soggetti indicati.

Monitoraggio e possibile revisione dell’elenco

La Commissione dichiara di continuare a monitorare regolarmente il trattamento di banche centrali ed enti pubblici esonerati. L’elenco può essere aggiornato in base all’evoluzione della regolamentazione nei paesi terzi e a nuove informazioni, con possibile esclusione futura di taluni paesi dall’elenco.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiederivatimercati finanziaricompensazione centralesegnalazione delle operazionipolitica monetaria

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