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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/368

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/368 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione per alcuni ortofrutticoli, che servono a determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni da paesi terzi. Si tratta di un atto tecnico adottato dalla Commissione sulla base della disciplina dell'OCM unica e delle regole applicative del settore ortofrutticolo. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e paese di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, individuati tramite codici NC e, per ciascun prodotto, per specifiche origini di paesi terzi. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/368 della Commissione disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione per alcune categorie di ortofrutticoli, valori che servono come parametro per determinare il prezzo di entrata delle importazioni da paesi terzi. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina applicativa del settore degli ortofrutticoli freschi.

Base normativa e contesto regolamentare

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che contiene le modalità di applicazione nel comparto degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, il regolamento si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione sulla base di dati giornalieri variabili.

Oggetto della disciplina

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione siano quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella con importi espressi in EUR/100 kg, differenziati per codice NC del prodotto e per codice del paese terzo di origine. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Paesi di origine e codici utilizzati

La tabella dell'allegato distingue le origini per paesi terzi identificati secondo la nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Sono riportati, a seconda del prodotto, codici paese quali EG, IL, MA, TR, TN, CN, US, CL e ZA. Il codice ZZ è espressamente definito come corrispondente a "altre origini".

Entrata in vigore e effetti giuridici

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del regolamento il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul piano operativo per la determinazione del prezzo di entrata nelle importazioni interessate.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina UE, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Criterio di calcolo dei valori forfettari

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, secondo l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori forfettari fissati in allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini, tra cui ad esempio 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paesi terzi quali EG, IL, MA, TR, TN, CN, US, CL, ZA e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroimportazioniortofrutta

Testo integrale

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