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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/375

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del prosulfuron come sostanza attiva candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Pur confermando che i criteri di approvazione risultano soddisfatti, la Commissione impone specifiche condizioni d’uso per ridurre i rischi per le acque sotterranee e richiede ulteriori dati di conferma sul metabolita triazina-amina (CGA150829). Viene inoltre modificato l’elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con applicazione dal 1º maggio 2017 e scadenza dell’approvazione al 30 aprile 2024.

Rinnovo dell’approvazione del prosulfuron come sostanza attiva candidata alla sostituzione nei prodotti fitosanitari, con condizioni e restrizioni specifiche e aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate.

Ambito di applicazione

Si applica al prosulfuron, sostanza attiva impiegata in prodotti fitosanitari autorizzati nell’Unione europea, e agli Stati membri chiamati a valutare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’efficacia riguarda l’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento si applica dal 1º maggio 2017, mentre entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni derivanti dalle condizioni d’uso fissate nell’allegato, in particolare il limite di una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo e il tetto di 20 g di sostanza attiva per ettaro.

Rinnovo dell’approvazione del prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 rinnova l’approvazione del prosulfuron nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. La Commissione, sulla base della procedura di riesame e delle conclusioni dell’EFSA, ritiene soddisfatti i criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi, ma conferma che la sostanza resta una "sostanza candidata alla sostituzione" ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto della valutazione e motivazione del rinnovo

Il provvedimento si inserisce nella procedura di rinnovo dell’approvazione del prosulfuron già iscritta nell’elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Dai considerando emerge che la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 1141/2010, che il fascicolo è stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore e che la relazione di valutazione del rinnovo è stata trasmessa all’EFSA e alla Commissione il 15 luglio 2013. L’EFSA ha poi reso note le proprie conclusioni il 25 agosto 2014, e la Commissione ha successivamente presentato il progetto di relazione di esame al comitato permanente competente.

Condizioni di approvazione e limitazioni d’uso

Pur confermando il rinnovo, il regolamento introduce condizioni specifiche di impiego ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. In particolare:

  • l’uso dei prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron è limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo;
  • la dose massima consentita è di 20 g di sostanza attiva per ettaro;
  • le autorizzazioni nazionali devono, se del caso, prevedere misure di attenuazione dei rischi.

La Commissione motiva queste restrizioni con l’esigenza di ridurre al minimo l’esposizione delle acque sotterranee.

Aspetti di valutazione del rischio rilevanti per gli Stati membri

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle appendici I e II. Nel valutare o rinnovare le autorizzazioni dei prodotti contenenti la sostanza, devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischio in ragione della natura dei suoli e/o delle condizioni climatiche;
  • al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Informazioni di conferma sul metabolita CGA150829

Il rinnovo è accompagnato da un obbligo informativo a carico del richiedente. Entro il 31 ottobre 2017, il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGA150829), al fine di dimostrare che il metabolita non è genotossico e non è rilevante ai fini della valutazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce relativa al prosulfuron nella parte A è soppressa e la sostanza è inserita nella parte E con una nuova scheda di approvazione. Tale scheda riporta i dati identificativi della sostanza, la purezza minima di 950 g/kg, il limite dell’impurità tecnica 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide a non più di 10 g/kg e la scadenza dell’approvazione al 30 aprile 2024.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º maggio 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del prosulfuron

L’approvazione del prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata ai sensi dell’articolo 24, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova approvazione decorre dal 1º maggio 2017 e scade il 30 aprile 2024.

Condizioni e restrizioni d’impiego

L’impiego deve essere limitato a una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo, con una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Valutazione uniforme e attenzioni particolari degli Stati membri

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.

Richiesta di informazioni di conferma

Il richiedente deve fornire alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sul potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGA150829), per confermare che non è genotossico e non è rilevante ai fini della valutazione del rischio, entro il 31 ottobre 2017.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa al prosulfuron nella parte A è soppressa e una nuova voce è inserita nella parte E con le condizioni aggiornate di approvazione, purezza, impurità ammissibile e scadenza.

Identità e specifiche della sostanza

Il prosulfuron è identificato dal numero CAS 94125-34-5 e dal numero CIPAC 579; la denominazione IUPAC è 1-(4-metossi-6-metil-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea. La purezza minima è fissata a 950 g/kg e l’impurità 2-(3,3,3-trifluoro-propyl)-benzene sulfonammide non deve superare 10 g/kg nel materiale tecnico.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambientesostanze attive e autorizzazioni

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