Regolamento (UE) 2017/384
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, adeguando gli elenchi dei paesi terzi autorizzati e i modelli di certificati veterinari per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati vivi e di carni fresche. Le modifiche riguardano soprattutto il riconoscimento del Canada come indenne da febbre catarrale degli ovini in un determinato periodo stagionale, la soppressione della voce Bangladesh, l’aggiornamento di alcune garanzie sanitarie e l’autorizzazione di specifiche partite dalla Bosnia-Erzegovina e dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il testo riformula inoltre i modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM per renderli coerenti con le condizioni sanitarie e con la normativa UE richiamata.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2010 in materia di certificati veterinari e di elenchi di paesi terzi autorizzati all’importazione nell’UE di determinati ungulati vivi e carni fresche.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati animali vivi ungulati e di carni fresche provenienti da paesi terzi, territori o loro parti elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010, nonché ai relativi certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM. Incide in particolare sulle condizioni di certificazione per bovini, ovini, caprini e altri artiodattili/ruminanti, e sulla qualificazione sanitaria di Canada, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dei certificati veterinari e degli elenchi di paesi terzi per l’importazione di ungulati e carni fresche
Il regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento (UE) n. 206/2010, che disciplina la certificazione veterinaria e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinate partite di animali vivi e carni fresche. La revisione tiene conto di nuove informazioni sanitarie, di esigenze di chiarezza tecnica nei certificati e di richieste specifiche presentate da alcuni paesi terzi.
Ambito e finalità della modifica
Le modifiche riguardano, da un lato, i modelli di certificati veterinari per bovini, ovini, caprini e altri artiodattili/ruminanti (BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM) e, dall’altro, gli elenchi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010. L’obiettivo è assicurare che le condizioni di importazione riflettano correttamente lo status sanitario dei paesi esportatori, con particolare riguardo a febbre catarrale degli ovini, afta epizootica, brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica, scrapie e altre malattie elencate nei modelli.
Canada: riconoscimento come indenne da febbre catarrale degli ovini in periodo stagionale
L’allegato I, parte 1, viene modificato per sostituire la voce relativa al Canada con riferimento all’intero territorio nazionale (CA-0). Il Canada è riconosciuto ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale compreso tra il 1º novembre e il 15 maggio. La nota esplicativa è aggiornata in modo coerente, richiamando il codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE.
Inoltre, viene introdotta una nuova condizione specifica, contrassegnata con 'XIII', per il territorio ufficialmente indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, ai fini dell’esportazione nell’Unione di animali vivi certificati con i modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y o RUM. Nei certificati sono quindi inserite le opzioni di attestazione relative a tale status stagionale e ai test/condizioni di permanenza nel territorio interessato.
Soppressione della voce Bangladesh
Per motivi di chiarezza, la voce relativa al Bangladesh è soppressa dall’allegato I, parte 1, perché non più applicabile dal 17 agosto 2015.
Correzioni tecniche alle garanzie supplementari e al certificato OVI-Y
Nell’allegato I, parte 2, la garanzia supplementare 'A' è riformulata. Il nuovo testo precisa che le garanzie riguardano i test per febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica praticati sugli animali certificati con i modelli BOV-X, OVI-X e RUM nei punti indicati dei rispettivi certificati.
Nel modello OVI-Y l’attestato sanitario relativo alla scrapie viene aggiornato per allinearlo alle condizioni di importazione di ovini e caprini previste dall’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001. La revisione è funzionale a eliminare formulazioni obsolete e a rendere il certificato coerente con la disciplina sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Contenuto sostanziale dei modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM
I modelli sono riscritti in modo esteso. In linea generale, ciascun certificato contiene:
- informazioni sulla partita spedita, sull’origine, sulla destinazione, sul trasporto e sull’identificazione degli animali;
- un attestato sanitario relativo allo stato delle aziende di origine e ai trattamenti vietati;
- un attestato di polizia sanitaria che richiede condizioni specifiche sul territorio di origine, comprese l’assenza o il controllo di malattie elencate;
- un attestato sul trasporto conforme al regolamento (CE) n. 1/2005;
- eventuali prescrizioni specifiche, ad esempio sulla rinotracheite bovina infettiva (IBR) per alcuni casi.
Per i bovini del modello BOV-X, il certificato disciplina in dettaglio i requisiti relativi a BSE, afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, malattia emorragica epizootica, tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e febbre catarrale degli ovini, includendo anche opzioni alternative in caso di territori con indennità stagionale o con livelli diversi di rischio BSE. Sono previsti inoltre requisiti di isolamento, test sierologici/PCR, pulizia dei mezzi, esame veterinario prima del carico e, ove applicabile, prescrizioni specifiche sull’IBR.
Per gli ovini e caprini del modello OVI-X, il certificato contiene requisiti analoghi, ma adattati alle specie interessate: sono previsti controlli su afta epizootica, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo ovino e caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina, malattia emorragica epizootica, brucellosi (Brucella melitensis), epididimite contagiosa, scrapie e altre malattie dei piccoli ruminanti. Il testo disciplina anche le condizioni per la destinazione all’allevamento o alla produzione, nonché i test rappresentativi in azienda per la brucellosi.
Per il modello OVI-Y, destinato alla macellazione immediata, i requisiti sanitari sono strutturati in modo da assicurare l’assenza delle principali malattie elencate, il rispetto delle condizioni di origine e la spedizione diretta verso il macello, con obbligo di macellazione entro cinque giorni lavorativi dall’arrivo.
Per il modello RUM, relativo agli altri artiodattili e ai ruminanti non ricompresi nelle categorie bovini, ovini e caprini, il certificato è costruito in modo più ampio e include elenchi di specie per famiglie zoologiche diverse. Anche qui sono previsti requisiti su assenza di malattie, condizioni dell’azienda o dello stabilimento, eventuali test sulla tubercolosi e brucellosi, misure per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, oltre alle condizioni di trasporto e, se necessario, a prescrizioni specifiche sull’IBR.
Modifiche all’allegato II: carni fresche di bovini e autorizzazioni specifiche
L’allegato II, parte 1, viene modificato per introdurre un’autorizzazione limitata alla Bosnia-Erzegovina: le carni fresche di bovini domestici possono essere oggetto di transito con attraversamento della Bulgaria soltanto se destinate alla Turchia. La nuova nota a piè di pagina chiarisce espressamente il perimetro dell’autorizzazione.
Per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la voce dell’allegato II è sostituita al fine di autorizzare l’introduzione nell’Unione di carni fresche di bovini domestici, oltre alle categorie già contemplate per ovini, caprini e solipedi.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento 206/2010
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche incidono sia sugli elenchi dei paesi/territori autorizzati, sia sui modelli di certificato veterinario e sulle condizioni specifiche di importazione.
Riconoscimento del Canada e condizioni per la febbre catarrale degli ovini
Nell’allegato I, parte 1, la voce relativa al Canada è sostituita per indicare l’intero paese con codice CA-0. Il Canada è riconosciuto ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale dal 1º novembre al 15 maggio; viene aggiunta una specifica condizione per l’introduzione di animali vivi certificati con i modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y o RUM. Nei modelli di certificato sono introdotte o aggiornate le clausole relative all’indennità stagionale e ai relativi test.
Soppressione della voce Bangladesh
Per chiarezza, la voce relativa al Bangladesh nell’allegato I, parte 1, è soppressa perché non più applicabile dal 17 agosto 2015.
Correzione delle garanzie supplementari e del modello OVI-Y
Nell’allegato I, parte 2, la garanzia supplementare 'A' è sostituita per correggere i riferimenti ai punti dei certificati BOV-X, OVI-X e RUM e per precisare i test relativi a febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica. Nel modello OVI-Y, l’attestato relativo alla scrapie è aggiornato per conformarlo alle condizioni dell’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.
Revisione completa dei modelli BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM
I modelli di certificato veterinario sono sostituiti integralmente. Le nuove versioni disciplinano, per ciascuna specie e destinazione, i requisiti sanitari, i periodi di isolamento/quarantena, i test sierologici o PCR, le condizioni su BSE, afta epizootica, brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica, febbre catarrale degli ovini, malattia emorragica epizootica, scrapie e altre malattie elencate. Sono inoltre aggiornate le condizioni di trasporto, pulizia e disinfezione dei mezzi e i requisiti per il carico e la movimentazione post-importazione.
Autorizzazione per la Bosnia-Erzegovina
Nell’allegato II, parte 1, la Bosnia-Erzegovina è inserita o precisata come autorizzata solo per il transito con attraversamento della Bulgaria di partite di carni fresche di bovini domestici destinate alla Turchia. È aggiunta la relativa nota a piè di pagina che limita espressamente l’autorizzazione a tale transito.
Autorizzazione per l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
La voce relativa all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell’allegato II, parte 1, è sostituita per autorizzare l’introduzione nell’Unione di carni fresche di bovini domestici, oltre alle categorie già previste (ovini, caprini e solipedi).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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