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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione di specialità/assorbimento tra reati (in particolare deducendo che i reati contestati ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. sarebbero assorbiti dall'art. 497-bis, e che l'art. 494 cod. pen. fosse assorbito dall'art. 495); 2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione agli artt. 120 e 640 cod. pen., sostenendo che la querela che avrebbe determinato la procedibilità non fosse stata proposta dal soggetto titolare del diritto di querela (ma dal direttore della filiale ingannato), e dunque la condizione di procedibilità non sarebbe perfezionata; 3) vizio di motivazione per mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla capacità a delinquere della ricorrente anziché sull'importo dell'assegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. pen. La decisione motiva che i motivi di ricorso sono generici e reiterativi rispetto all'appello, senza un reale confronto con la motivazione della Corte d'Appello, e in parte manifestamente infondati. Il Collegio ha riaffermato principi di diritto: non sussiste rapporto di specialità tra il reato di possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis) e l'uso di atto falso (art. 489); la sostituzione di persona (art. 494) è autonoma rispetto al mero possesso di documenti falsi; la titolarità della querela in tema di truffa può appartenere sia al soggetto materialmente ingannato sia al proprietario/danneggiato; e la valutazione sulla concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, è rimessa al giudice di merito quando sussistono elementi che ne ostano.

Norme richiamate

  • art. 497-bis cod. pen.

    Il reato di possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi tutela la genuinità dell'identificazione personale e non viene assorbito dal reato di uso di atto falso; le condotte (possesso/fabbricazione vs uso) sono distinte e possono concorrere.

  • art. 489 cod. pen.

    L'uso di atto falso è fattispecie distinta dal possesso/fabbricazione di documenti falsi; non opera specialità automatica con l'art. 497-bis.

  • art. 494 cod. pen.

    Il delitto di sostituzione di persona presuppone l'utilizzazione successiva del documento contraffatto e costituisce fatto ulteriore e autonomo rispetto al mero possesso di documenti falsi (art. 497-bis); dunque i reati possono concorrere.

  • art. 120 cod. pen.

    Riferito nella contestazione con l'art. 640; la Corte ha ribadito che la titolarità della querela, nei reati perseguibili a querela, può spettare anche a soggetti diversi dall'immediato soggetto materialmente ingannato quando coesistano più soggetti passivi (es. proprietario del bene).

  • art. 640 cod. pen.

    In tema di truffa, la condizione di procedibilità (querela) può essere esercitata dal soggetto che ha patito il danno patrimoniale o dal soggetto materialmente ingannato; la presenza della querela è stata ritenuta valida nei termini prospettati dalla Corte d'appello.

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    L'ipotesi attenuata è valutata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che elementi oggettivi e soggettivi della condotta (consistenza dell'assegno e altri fattori) abbiano escluso l'applicazione dell'attenuante nel caso concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la ricostruzione dei motivi nella sentenza di cassazione alla necessità della motivazione essenziale; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.

  • art. 616 cod. pen.

    Prevede l'irrogazione di somme a beneficio della cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro tremila a titolo equitativo.

Massime di principio

  • Non reiterare in cassazione gli stessi motivi già proposti in appello senza un concreto e specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello: la mancata confutazione motivata rende il ricorso inammissibile.
  • I reati collegati a documenti falsi vanno distinti tra possesso/fabbricazione (art. 497-bis) e uso/uso di atto falso (art. 489) o sostituzione di persona (art. 494): possono concorrere e non si assorbono automaticamente l'uno nell'altro.
  • In reati perseguibili a querela (es. talune ipotesi di truffa) possono coesistere più soggetti legittimati a proporre querela (sia il soggetto materialmente ingannato sia il proprietario/danneggiato); dunque la sola circostanza che la querela sia stata presentata da un diverso soggetto non è automaticamente causa di improcedibilità.
  • La concessione dell'ipotesi attenuata (es. art. 648, comma 4) dipende da una valutazione globale dell'importo e dell'intensità offensiva della condotta: per ottenerla occorre dimostrare elementi concreti che riducano la offensività dell'illecito.
  • In cassazione il riesame del merito di fatto è limitato: le censure devono essere di diritto o dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione, con un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del giudice di merito.

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