Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione di specialità/assorbimento tra reati (in particolare deducendo che i reati contestati ai sensi degli artt. 477 e 482 cod. pen. sarebbero assorbiti dall'art. 497-bis, e che l'art. 494 cod. pen. fosse assorbito dall'art. 495); 2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione agli artt. 120 e 640 cod. pen., sostenendo che la querela che avrebbe determinato la procedibilità non fosse stata proposta dal soggetto titolare del diritto di querela (ma dal direttore della filiale ingannato), e dunque la condizione di procedibilità non sarebbe perfezionata; 3) vizio di motivazione per mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla capacità a delinquere della ricorrente anziché sull'importo dell'assegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. pen. La decisione motiva che i motivi di ricorso sono generici e reiterativi rispetto all'appello, senza un reale confronto con la motivazione della Corte d'Appello, e in parte manifestamente infondati. Il Collegio ha riaffermato principi di diritto: non sussiste rapporto di specialità tra il reato di possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis) e l'uso di atto falso (art. 489); la sostituzione di persona (art. 494) è autonoma rispetto al mero possesso di documenti falsi; la titolarità della querela in tema di truffa può appartenere sia al soggetto materialmente ingannato sia al proprietario/danneggiato; e la valutazione sulla concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, è rimessa al giudice di merito quando sussistono elementi che ne ostano.
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Il reato di possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi tutela la genuinità dell'identificazione personale e non viene assorbito dal reato di uso di atto falso; le condotte (possesso/fabbricazione vs uso) sono distinte e possono concorrere.
art. 489 cod. pen.
L'uso di atto falso è fattispecie distinta dal possesso/fabbricazione di documenti falsi; non opera specialità automatica con l'art. 497-bis.
art. 494 cod. pen.
Il delitto di sostituzione di persona presuppone l'utilizzazione successiva del documento contraffatto e costituisce fatto ulteriore e autonomo rispetto al mero possesso di documenti falsi (art. 497-bis); dunque i reati possono concorrere.
art. 120 cod. pen.
Riferito nella contestazione con l'art. 640; la Corte ha ribadito che la titolarità della querela, nei reati perseguibili a querela, può spettare anche a soggetti diversi dall'immediato soggetto materialmente ingannato quando coesistano più soggetti passivi (es. proprietario del bene).
art. 640 cod. pen.
In tema di truffa, la condizione di procedibilità (querela) può essere esercitata dal soggetto che ha patito il danno patrimoniale o dal soggetto materialmente ingannato; la presenza della querela è stata ritenuta valida nei termini prospettati dalla Corte d'appello.
art. 648, comma 4, cod. pen.
L'ipotesi attenuata è valutata dal giudice di merito; la Corte ha ritenuto che elementi oggettivi e soggettivi della condotta (consistenza dell'assegno e altri fattori) abbiano escluso l'applicazione dell'attenuante nel caso concreto.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la ricostruzione dei motivi nella sentenza di cassazione alla necessità della motivazione essenziale; la Corte ha riportato i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione.
art. 616 cod. pen.
Prevede l'irrogazione di somme a beneficio della cassa delle ammende; la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di euro tremila a titolo equitativo.
Massime di principio
- Non reiterare in cassazione gli stessi motivi già proposti in appello senza un concreto e specifico confronto con la motivazione della Corte d'appello: la mancata confutazione motivata rende il ricorso inammissibile.
- I reati collegati a documenti falsi vanno distinti tra possesso/fabbricazione (art. 497-bis) e uso/uso di atto falso (art. 489) o sostituzione di persona (art. 494): possono concorrere e non si assorbono automaticamente l'uno nell'altro.
- In reati perseguibili a querela (es. talune ipotesi di truffa) possono coesistere più soggetti legittimati a proporre querela (sia il soggetto materialmente ingannato sia il proprietario/danneggiato); dunque la sola circostanza che la querela sia stata presentata da un diverso soggetto non è automaticamente causa di improcedibilità.
- La concessione dell'ipotesi attenuata (es. art. 648, comma 4) dipende da una valutazione globale dell'importo e dell'intensità offensiva della condotta: per ottenerla occorre dimostrare elementi concreti che riducano la offensività dell'illecito.
- In cassazione il riesame del merito di fatto è limitato: le censure devono essere di diritto o dimostrare vizi logico-giuridici della motivazione, con un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni del giudice di merito.
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