Cassazione Penale, Sentenza n. 22340/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Trieste che aveva confermato la condanna per plurime condotte di furto aggravato. Due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (si deducevano giovane età, condizioni familiari con prole, confessione di cinque episodi e volontà di intraprendere percorso di giustizia riparativa); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa (la Corte territoriale avrebbe escluso l'accesso ritenendo assente "questione da risolvere" con le persone offese e valutando l'assenza di costituzione delle persone offese come segno della loro volontà di non avere rapporti con l'imputato; il ricorrente eccepiva che la nuova disciplina consente l'accesso indipendentemente dalla gravità del reato).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo corretta e coerente la valutazione di merito della Corte territoriale che ha considerato non decisive gli elementi favorevoli addotti, valorizzando numero e modalità dei furti e la limitatezza delle riparazioni effettuate. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la richiesta generica di accesso alla giustizia riparativa non crea un diritto automatico all'avvio del programma e il giudice di merito ha valutato legittimamente l'utilità dell'avvio, anche alla luce della genericità della domanda difensiva. Conseguenza: conferma della pronuncia impugnata e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamata come criterio per la valutazione delle circostanze attenuanti: la Corte territoriale deve motivare quali elementi dell'art.133 sono stati ritenuti preponderanti nella concessione o esclusione delle attenuanti; la valutazione di merito resta insindacabile in Cassazione se non contraddittoria.
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 (Pettinelli)
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Affermato il principio che il giudizio di fatto del giudice di merito è insindacabile in Cassazione purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati rilevanti.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 (Bianchi)
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021 dep.2022, Bianchi, Rv. 282693
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni dell'interessato.
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023 (S.)
Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep.2024, S., Rv. 285764 - 01
Stabilito che la mera richiesta di accesso alla giustizia riparativa non garantisce il diritto ad essere avviati al programma: non c'è automatismo, l'avvio è rimesso alla valutazione del giudice circa l'utilità del percorso.
Disciplina sulla giustizia riparativa
disciplina recente citata in sentenza (non specificata nella motivazione)
Richiamata dalla difesa come base per l'accesso generalizzato ai programmi riparativi, ma la Corte ha ritenuto che la nuova disciplina non imponga un automatismo e che rimanga necessaria una valutazione caso per caso sull'utilità e sulle condizioni concrete per l'avvio.
Massime di principio
- Le valutazioni di merito (riconoscimento o esclusione di attenuanti) decise dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria: per impugnare con successo è necessario dimostrare vizi logici, omissioni significative o contraddizioni nella motivazione.
- Quando si invoca il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, la difesa deve fornire elementi concreti, documentati e riferiti agli specifici criteri dell'art.133 c.p. (es. condotta successiva, riparazione del danno, stato personale e familiare) e spiegare perché tali elementi prevalgono rispetto ai fattori aggravanti.
- La semplice dichiarazione di volontà di aderire a programmi (es. giustizia riparativa) è insufficiente: la richiesta deve spiegare l'utilità concreta del percorso, l'effettiva disponibilità delle vittime o dei centri e le modalità di attuazione per convincere il giudice dell'opportunità dell'avvio.
- La mancata costituzione delle persone offese come parti civili non implica automaticamente che non vi siano rapporti da ricomporre; tuttavia il giudice può legittimamente valutare la presenza o meno di una 'questione da risolvere' ai fini dell'accesso a misure riparative.
- In presenza di condotte seriali o particolarmente odiose la corte può ritenere prevalenti gli elementi di pericolosità o recidiva, riducendo la rilevanza di attenuanti formali come la giovane età o confessioni parziali.
- Per aumentare le probabilità di successo in situazioni analoghe, la difesa dovrebbe: documentare le riparazioni già compiute, acquisire manifestazioni di disponibilità delle vittime a percorsi riparativi, esibire piani concreti di reinserimento e dimostrare sincere trasformazioni personali.
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