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Circolare

Circolare numero 74 del 3-4-2007

L’Istituto assume il servizio di esazione del contributo di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla CIU verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il sistema di cui al modello DM 10

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CIU per la riscossione, tramite DM10/F24, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono definite le modalità di esposizione in denuncia con il codice W514, le regole di imputazione e di priorità dei versamenti, gli obblighi di rendicontazione e riversamento verso la CIU, nonché le scritture contabili e i conti di nuova istituzione. Sono inoltre precisati i limiti di responsabilità dell’Istituto, il rimborso spese per il servizio e la durata della convenzione con le relative condizioni di rinnovo.

Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-CIU per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 30 ottobre 2006 tra INPS e CIU per la riscossione, tramite il sistema DM10, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. L’intervento disciplina sia le modalità operative di esposizione e versamento, sia i profili contabili e di rendicontazione verso la Confederazione.

Ambito della convenzione e disciplina generale

Il contributo di assistenza contrattuale è posto a carico delle aziende aderenti alla CIU. La CIU deve curare, per la propria parte, la diffusione delle modalità con cui tali importi vanno evidenziati nelle denunce contributive DM10/2.

La convenzione stabilisce che:

  • i contributi sono indicati sul DM10/2 e versati unitamente ai contributi obbligatori all’INPS mediante F24;
  • le somme dovute a tale titolo si sommano alle altre partite INPS e partecipano alle operazioni di conguaglio;
  • l’INPS non assume obblighi di esazione coattiva né attività dirette di controllo nei confronti dei datori di lavoro per tali versamenti.

Modalità di imputazione dei versamenti

L’Istituto considera versato esclusivamente l’importo che le aziende indicano espressamente come contributo di assistenza contrattuale. Tuttavia, qualora il contribuente non versi integralmente i contributi obbligatori dovuti, la somma versata viene imputata prioritariamente a copertura del debito per contributi previdenziali e assistenziali; solo l’eventuale eccedenza residua è imputata al contributo di assistenza contrattuale.

In caso di contributi indicati nel DM10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere effettuati gli adempimenti conseguenti secondo questa regola di priorità.

Esclusione di responsabilità dell’INPS

La convenzione esclude espressamente qualsiasi responsabilità dell’INPS derivante dalla sua applicazione:

  • verso le imprese;
  • verso i soggetti richiamati nell’art. 1 dell’atto convenzionale;
  • verso terzi.

Restano inoltre direttamente tra CIU e imprese i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate.

Rimborso spese per il servizio

La CIU deve rimborsare all’INPS la spesa per l’espletamento del servizio. L’importo è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 39 del 5 febbraio 2002, in Euro 0,76 per singolo DM.

Versamento delle somme alla CIU e rendiconto

Le sedi periferiche dell’Istituto devono versare alla CIU, senza interessi, gli importi riscossi per contributo di assistenza contrattuale, risultanti dalle denunce elaborate in ciascun mese, al netto del rimborso spese dovuto.

Il riversamento deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Contestualmente, le strutture periferiche devono trasmettere alla CIU una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le specifiche previste dall’art. 6 della convenzione. Le rimesse devono essere effettuate sul conto corrente che sarà comunicato con successivo messaggio.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni dei DM10/2 riscossi, le sedi devono inoltre predisporre e inviare alla CIU un rendiconto contenente:

  • l’ammontare dei contributi riscossi;
  • l’ammontare delle somme corrisposte;
  • l’ammontare delle spese trattenute;
  • l’ammontare dell’IVA trattenuta.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2007. La CIU può richiederne il rinnovo annuale mediante lettera raccomandata da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ciascun anno, vale a dire almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative per il DM10/2

Alle aziende aderenti alla CIU è attribuito il codice di nuova istituzione "W514", con significato "Ass. Contr. CIU". Nella compilazione del DM10/2:

  • il codice W514 va esposto in uno dei righi in bianco del quadro B/C;
  • nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" va indicato l’importo dovuto a titolo di contributo di assistenza contrattuale;
  • non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Profili contabili e conti istituiti

I contributi evidenziati con il codice W514 sono imputati, in sede di specificazione contabile del saldo della denuncia DM10/2, al conto GPA 25/187.

Per la movimentazione manuale delle registrazioni contabili deve essere utilizzato, sotto la diretta responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento "95".

Per rilevare il debito verso la CIU, l’ufficio competente per la contabilità effettua la scrittura in partita doppia:

  • GPA 35/187 a GPA 11/187

per un importo pari a quello evidenziato nel saldo del conto GPA 25/187. I saldi dei conti GPA 35/187 e GPA 25/187 devono pertanto concordare costantemente.

Distinte, contabilità del versamento e chiusura d’esercizio

La procedura DM emette in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Una copia deve essere inviata alla CIU contestualmente al versamento, una all’ufficio competente per la contabilità e una conservata agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse devono essere accreditate alla Confederazione nel rispetto dei termini previsti dall’art. 6 della convenzione. I pagamenti devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/187; in contropartita vanno addebitate le somme trattenute per:

  • rimborso spese, in AVERE del conto GPA 24/042;
  • IVA relativa, in AVERE del conto GPA 24/025.

L’eventuale saldo del conto GPA 11/187 rilevato alla fine dell’esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio.

Rendiconto annuale alla CIU

Le sedi devono predisporre un apposito rendiconto annuale da trasmettere alla CIU entro il 31 maggio dell’anno successivo. Il documento deve riepilogare i contributi riscossi con riferimento alle denunce elaborate nell’anno di competenza per le quali sono state emesse le distinte delle aziende, nonché le somme corrisposte e gli importi trattenuti per spese e IVA.

Conti di nuova istituzione

Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione:

  • GPA 11/187;
  • GPA 25/187;
  • GPA 35/187.

Questi conti sono funzionali alla rilevazione dei contributi di assistenza contrattuale, dei debiti verso la CIU e dei movimenti connessi al servizio di riscossione.

Punti principali

Convenzione e soggetti coinvolti

Il 30 ottobre 2006 il Presidente dell’INPS ha sottoscritto una convenzione con la Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. La CIU cura le modalità di evidenziazione degli importi in denuncia; i rapporti attuativi e le eventuali restituzioni alle imprese restano direttamente tra CIU e imprese interessate.

Modalità di versamento e imputazione dei contributi

Il contributo è a carico delle aziende aderenti alla CIU, deve essere esposto nel mod. DM10/2 e viene versato unitamente ai contributi obbligatori tramite F24. L’INPS considera versato solo l’importo indicato per tale titolo; se il contribuente non versa integralmente i contributi obbligatori, le somme versate sono prima imputate a copertura del debito previdenziale e assistenziale e solo l’eventuale eccedenza è considerata contributo di assistenza contrattuale. È escluso ogni obbligo di esazione coattiva o intervento diretto di controllo da parte dell’INPS.

Esclusione di responsabilità dell’Istituto

La convenzione esclude ogni responsabilità dell’INPS derivante dall’applicazione dell’accordo, sia verso le imprese sia verso gli altri soggetti indicati nell’atto convenzionale e verso terzi. Eventuali contestazioni, restituzioni o rapporti connessi alla convenzione non coinvolgono l’Istituto.

Rimborso spese per il servizio

La CIU deve rimborsare all’INPS la spesa per l’espletamento del servizio, stabilita in Euro 0,76 per singolo DM dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.

Riversamento alla CIU e rendicontazione

Le sedi periferiche dell’INPS devono versare alla CIU, senza interessi, le somme riscosse per contributo di assistenza contrattuale, al netto del rimborso spese dovuto, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione delle denunce. Contestualmente deve essere trasmessa alla CIU una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le specifiche previste dall’art. 6 della convenzione. Le rimesse saranno effettuate sul conto corrente che sarà comunicato successivamente.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2007. La CIU deve presentare eventuale richiesta di rinnovo annuale con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.

Istruzioni operative: codice W514 sul DM10/2

Alle aziende aderenti alla CIU è attribuito il codice di nuova istituzione W514, con significato "Ass. Contr. CIU". Sul DM10/2 il codice va indicato in uno dei righi in bianco del quadro B/C e nella colonna "somme a debito del datore di lavoro" deve essere riportato l’importo del contributo di assistenza contrattuale. Non devono essere compilate le caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Contabilizzazione dei contributi e conti di nuova istituzione

I contributi esposti con codice W514 sono imputati al conto GPA 25/187 in sede di specificazione contabile del saldo del DM10/2. Per le acquisizioni manuali delle registrazioni contabili deve essere utilizzato, sotto la responsabilità del responsabile dei flussi contabili, il codice documento 95. Per rilevare il debito verso la CIU, l’ufficio competente effettua la scrittura in partita doppia GPA 35/187 a GPA 11/187 per un importo pari a quello del saldo del conto GPA 25/187; i saldi dei due conti devono concordare costantemente.

Distinta, accredito delle somme e rendiconto annuale

La procedura DM emette in triplice copia una distinta delle aziende che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Una copia va inviata alla CIU con il versamento, una all’ufficio competente per la contabilità e una resta agli atti dell’ufficio amministrativo. I pagamenti sono imputati in DARE del conto GPA 11/187, con contropartita delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA 24/042 e per l’IVA sul conto GPA 24/025. L’eventuale saldo del conto GPA 11/187 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le sedi devono trasmettere alla CIU un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’IVA trattenute.

Gestione dei versamenti parziali o insoluti

Se i contributi risultano indicati nei DM10/2 con saldo totalmente o parzialmente insoluto, devono essere eseguiti gli adempimenti previsti per applicare la regola di imputazione prioritaria dei versamenti ai contributi previdenziali e assistenziali, con eventuale residuo da considerare come contributo di assistenza contrattuale.

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