Circolare numero 70 del 3-4-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e dai decreti attuativi del 30 gennaio 2007 sull’istituzione del Fondo di Tesoreria INPS per il trattamento di fine rapporto. Vengono chiariti i datori di lavoro obbligati, i lavoratori esclusi, il calcolo della base imponibile, le modalità di versamento, la decorrenza dell’obbligo, nonché le regole per la liquidazione del TFR e delle anticipazioni, i conguagli e le misure compensative contributive. La circolare contiene inoltre istruzioni operative di codifica e di compilazione delle denunce contributive, con esempi e tassi di rivalutazione applicabili ai periodi pregressi.
Istituzione del Fondo di Tesoreria INPS per il TFR dei dipendenti privati
Fondo di Tesoreria INPS per il TFR dei dipendenti privati
La circolare fornisce le istruzioni applicative della disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 e dai decreti ministeriali del 30 gennaio 2007 in materia di trattamento di fine rapporto. L’intervento chiarisce il funzionamento del Fondo di Tesoreria INPS, il perimetro dei soggetti tenuti al versamento, le modalità di calcolo e di esposizione contributiva, nonché i riflessi sulle prestazioni di TFR e sulle anticipazioni.
Quadro normativo e finalità del Fondo
L’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituisce il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, gestito dall’INPS per conto dello Stato su apposito conto presso la Tesoreria. Il Fondo è finanziato dalla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare.
La circolare sottolinea che, per effetto della nuova disciplina, la quota di TFR versata al Fondo assume natura di contribuzione previdenziale, con applicazione delle regole ordinarie in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori.
Datori di lavoro obbligati e limite dimensionale
L’obbligo di versamento riguarda i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Ai fini del calcolo del limite dimensionale, devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro. In particolare:
- i lavoratori a tempo determinato, stagionali, apprendisti, intermittenti, in somministrazione, inserimento/reinserimento, formazione e lavoro, domicilio ecc. valgono come un’unità;
- i lavoratori part-time sono computati secondo le regole dell’art. 6 del D.Lgs. 61/2000;
- i lavoratori assenti sono conteggiati, salvo sostituzione con altro lavoratore, nel qual caso si computa il sostituto;
- i lavoratori somministrati si computano in capo all’impresa di somministrazione;
- i distaccati si computano in capo al distaccante;
- sono compresi anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
Per le aziende già in attività al 31 dicembre 2006, il limite si verifica sulla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006; per le aziende iniziate dopo tale data, sulla media dell’anno solare di inizio attività. La circolare precisa che il superamento o la riduzione successiva della soglia non modifica l’obbligo già determinato sulla base del periodo di riferimento.
Campo di applicazione soggettivo ed esclusioni
La disciplina opera solo per i lavoratori dipendenti del settore privato per i quali trova applicazione l’art. 2120 c.c. Restano fuori, in via generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
La circolare precisa però che la natura pubblica del datore di lavoro non è di per sé decisiva: occorre verificare se il rapporto sia effettivamente regolato come rapporto di lavoro pubblico. Viceversa, se un ente pubblico opera con rapporti disciplinati dal diritto comune e ai lavoratori si applica l’art. 2120 c.c., la disciplina del Fondo trova applicazione.
Sono inoltre esclusi, tra gli altri, i seguenti lavoratori:
- rapporti a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi, con disciplina specifica in caso di proroga;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare con termine legato a evento;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo assicurati ENPAIA;
- lavoratori per i quali il CCNL prevede la corresponsione periodica delle quote di TFR o l’accantonamento presso soggetti terzi;
- lavoratori assicurati presso il Fondo di previdenza per gli impiegati dei concessionari della riscossione e presso il Fondo delle abolite imposte di consumo.
Sono richiamati anche casi particolari di esclusione o inclusione nelle operazioni societarie e per i lavoratori occupati all’estero, nonché la precisazione secondo cui indennità di fine mandato degli amministratori locali e indennità di fine carica in aspettativa ex art. 31 L. 300/1970 non costituiscono TFR ex art. 2120 c.c.
Base imponibile e criterio di calcolo
Per il calcolo del contributo si applica la retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c., non la base imponibile previdenziale ordinaria. La retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, con esclusione dei rimborsi spese.
La circolare richiama il criterio di onnicomprensività della retribuzione, precisando che vanno incluse le voci che trovano causa tipica e normale nel rapporto di lavoro e vanno escluse solo quelle aventi titolo autonomo e specifico rispetto ad esso. La valutazione della non occasionalità richiede di considerare anche la ricorrenza e la frequenza dei compensi.
In caso di sospensione del rapporto per le cause di cui all’art. 2110 c.c. o di sospensione totale/parziale con cassa integrazione, deve essere computata la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
La quota annua si ottiene dividendo la retribuzione per 13,5; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Il contributo mensile corrisponde alla quota di TFR maturata nel periodo di paga, e per il Fondo di Tesoreria si applica l’aliquota del 7,41% (1/13,5), al netto del contributo dello 0,50% ex art. 3, ultimo comma, L. 297/1982 nei casi previsti.
Decorrenza dell’obbligo e scelta del lavoratore
Per i lavoratori con rapporto in essere al 31 dicembre 2006, la scelta doveva essere espressa entro il 30 giugno 2007 tramite il modulo TFR1. Se il lavoratore decide di mantenere, in tutto o in parte, il TFR secondo l’art. 2120 c.c., il datore di lavoro versa al Fondo la quota corrispondente a decorrere dal mese successivo alla consegna del modulo.
Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, la scelta va effettuata entro sei mesi dall’assunzione con il modulo TFR2. Anche in questo caso, se il lavoratore opta per il mantenimento del TFR, il versamento al Fondo decorre dal mese successivo alla consegna del modulo. Se il lavoratore destina il TFR alla previdenza complementare entro il semestre, il contributo al Fondo è comunque dovuto fino al momento del conferimento.
Per i lavoratori che avevano già espresso la scelta dopo il 31 dicembre 2006 e prima della pubblicazione del decreto, gli effetti sono salvaguardati purché la scelta sia confermata con TFR1 o TFR2 entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Modalità di versamento e regolarizzazione dei periodi pregressi
I versamenti al Fondo avvengono mensilmente con le stesse modalità e scadenze della contribuzione previdenziale obbligatoria, quindi normalmente entro il 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferisce la quota maturata. Non sono previste agevolazioni contributive.
Per i periodi pregressi, fino alla data di consegna del modulo, i datori di lavoro devono versare le quote maturate dal 1° gennaio 2007 o dalla data di assunzione, con la maggiorazione per rivalutazione calcolata applicando il tasso di incremento del TFR al 31 dicembre 2006. La circolare indica che la regolarizzazione dei periodi pregressi può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, restando fermo il tasso del 2,74% fino al pagamento.
Liquidazione del TFR e delle anticipazioni
Il Fondo eroga il TFR e le anticipazioni secondo l’art. 2120 c.c., limitatamente alla quota maturata dal 1° gennaio 2007. La liquidazione resta materialmente a carico del datore di lavoro, che poi recupera quanto spettante mediante conguaglio.
Le anticipazioni sono calcolate sull’intero TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota aziendale e quella di competenza del Fondo. Il datore di lavoro eroga in via prioritaria la parte coperta dagli accantonamenti presso di sé fino al 31 dicembre 2006; se l’importo eccede tale disponibilità, paga anche la quota residua a carico del Fondo e procede al conguaglio secondo le regole indicate.
Quando l’importo complessivo da anticipare o liquidare eccede i contributi dovuti nel mese al Fondo e agli altri enti previdenziali, il Fondo deve comunque erogare la propria quota e il datore di lavoro deve comunicare immediatamente l’incapienza.
Conguagli in denuncia contributiva
La circolare disciplina il recupero delle somme erogate dal datore di lavoro in sede di denuncia mensile:
- per il TFR liquidato: utilizzo prioritario dei contributi dovuti al Fondo nel mese di erogazione, con codice PF10; se non basta, recupero sugli altri contributi con codice PF20;
- per le anticipazioni sul TFR: utilizzo prioritario dei contributi dovuti al Fondo, con codice PA10; se non basta, recupero sugli altri contributi con codice PA20.
Per i datori titolari di più posizioni contributive, il conguaglio può essere effettuato sulla posizione che presenta capienza oppure su più posizioni, secondo necessità.
Misure compensative per i datori di lavoro
Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro che destinano TFR alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria possono beneficiare della riduzione del contributo al Fondo di garanzia TFR ex art. 2 L. 297/1982, in misura proporzionale alle quote di TFR conferite o versate.
Per i conferimenti alla previdenza complementare si utilizza il codice TF01; per i versamenti al Fondo di Tesoreria il codice TF02. La circolare precisa che rileva la destinazione delle somme alle forme complementari o al Fondo, anche se il versamento effettivo avviene alle scadenze previste dagli statuti dei fondi.
Sono riportati esempi di calcolo per dirigenti industriali e lavoratori con diverse percentuali di TFR destinato a fondo pensione o al Fondo di Tesoreria, al fine di mostrare il meccanismo di determinazione dell’esonero.
Codifiche amministrative e controlli operativi
La circolare introduce e descrive i principali codici da usare nelle denunce contributive:
- CF01: contribuzione corrente per il finanziamento del Fondo di Tesoreria;
- CF02: arretrati delle quote TFR pregresse;
- CF11: maggiorazioni per rivalutazione;
- PF10 e PF20: conguaglio delle prestazioni TFR erogate dal datore;
- PA10 e PA20: conguaglio delle anticipazioni TFR;
- TF01: recupero esonero contributivo per previdenza complementare;
- TF02: recupero esonero contributivo per Fondo di Tesoreria.
Sono inoltre previsti codici di autorizzazione: 0V per le posizioni di aziende/enti rientranti nel campo di applicazione della disciplina pur se appartenenti a enti pubblici privatizzati o con rapporti regolati dal diritto comune, e 1R per le aziende con almeno 50 addetti.
Osservazioni finali sui decreti attuativi e sul FONDINPS
La circolare richiama anche il decreto attuativo sulla previdenza complementare residuale presso l’INPS, che istituisce il FONDINPS, disciplina la sua denominazione, la separatezza patrimoniale, il comitato amministratore, i servizi amministrativo-contabili, le scelte di investimento e la portabilità. Tale parte completa il quadro delle opzioni del lavoratore in materia di destinazione del TFR maturando.
Punti principali
Istituzione e finanziamento del Fondo di Tesoreria
La legge n. 296/2006, art. 1, commi 755 e seguenti, istituisce il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del TFR, gestito dall’INPS su un conto presso la Tesoreria dello Stato. Il Fondo è alimentato dalla quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 e non destinata alla previdenza complementare. La circolare chiarisce che tale quota assume natura di contribuzione previdenziale, con disciplina di accertamento e riscossione propria dei contributi obbligatori.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Sono tenuti al versamento i datori di lavoro del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che occupano almeno 50 addetti. Il requisito dimensionale si calcola includendo tutti i lavoratori subordinati, con regole specifiche per il part-time, gli intermittenti, i somministrati, i distaccati e i soci di cooperative con rapporto subordinato. Restano esclusi, tra gli altri, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex D.Lgs. 165/2001, i lavoratori a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi, i lavoratori a domicilio, gli impiegati/quadi/dirigenti agricoli assicurati ENPAIA, i lavoratori con TFR accantonato o corrisposto da CCNL presso terzi, e gli iscritti a fondi speciali indicati.
Lavoratori e casi particolari di applicazione
L’obbligo riguarda i lavoratori per i quali si applica l’art. 2120 c.c. al TFR, salvo le eccezioni previste. Sono disciplinate anche le ipotesi di lavoratori in forza al 31 dicembre 2006 e di nuovi assunti dal 1° gennaio 2007, nonché i passaggi di personale in operazioni societarie e i lavoratori occupati all’estero per i quali il TFR resta accantonato presso il datore di lavoro. La circolare precisa inoltre che alcune indennità di fine mandato o di fine carica non costituiscono TFR ex art. 2120 c.c.
Base imponibile e calcolo del contributo
La base di calcolo è quella dell’art. 2120 c.c., non la retribuzione imponibile previdenziale ordinaria. La retribuzione utile comprende tutte le somme non occasionali corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura e con esclusione dei rimborsi spese. Il contributo annuo si ottiene dividendo la retribuzione per 13,5; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. La quota mensile da versare è pari al 7,41% della retribuzione utile, al netto del contributo dello 0,50% ex L. 297/1982 ove dovuto.
Decorrenza, scelta del lavoratore e modalità di versamento
Per i lavoratori in essere al 31 dicembre 2006, la scelta va espressa entro il 30 giugno 2007 con il modulo TFR1; per i nuovi assunti, entro 6 mesi con il modulo TFR2. Il versamento al Fondo decorre dal mese successivo alla consegna del modulo e riguarda la quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 o dalla data di assunzione, con maggiorazione per rivalutazione sui periodi precedenti. I versamenti si effettuano mensilmente con le ordinarie scadenze contributive e senza agevolazioni contributive.
Prestazioni, anticipazioni e conguagli
Il Fondo eroga il TFR e le anticipazioni per la quota maturata dal 1° gennaio 2007, ma la liquidazione avviene materialmente dal datore di lavoro, che poi conguaia quanto anticipato o pagato utilizzando prioritariamente i contributi dovuti al Fondo e, se incapienti, gli altri contributi previdenziali. Le anticipazioni si calcolano sull’intero TFR maturato dal lavoratore, sommando quota aziendale e quota Fondo. Se l’incapienza complessiva impedisce il conguaglio, il Fondo paga direttamente al lavoratore la propria quota entro 30 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro.
Misure compensative contributive
Per i datori di lavoro che destinano TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria è prevista l’esenzione, in misura proporzionale, dal contributo al Fondo di garanzia TFR ex art. 2 L. 297/1982 (0,20% o 0,40% per dirigenti industriali). La compensazione si effettua in denuncia contributiva con i codici TF01 per la previdenza complementare e TF02 per il Fondo di Tesoreria, con effetti anche per i periodi pregressi dal 1° gennaio 2007.
Istruzioni operative, codici e regolarizzazioni
La circolare fornisce codici specifici per le denunce DM10/2: CF01 per la contribuzione corrente al Fondo, CF02 per gli arretrati delle quote TFR, CF11 per le maggiorazioni da rivalutazione, PF10/PF20 per i conguagli del TFR e PA10/PA20 per le anticipazioni. Sono inoltre disciplinati i codici di autorizzazione 0V per le posizioni escluse come pubbliche amministrazioni e 1R per le aziende con almeno 50 addetti. È consentita la regolarizzazione dei periodi pregressi entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare, applicando il tasso di rivalutazione del 2,74% fino al versamento.
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