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Circolare

Circolare numero 72 del 3-4-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per il 2007, le aliquote contributive dovute dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari, richiamando le sospensioni e le riduzioni normative applicabili. Vengono riepilogate le quote per fondo pensioni, INAIL, disoccupazione, assegni familiari, maternità e gli esoneri previsti dalla normativa. La circolare precisa inoltre che continua ad applicarsi il salario medio provinciale per il calcolo dei contributi e conferma le agevolazioni per le zone tariffarie nel triennio 2006-2008, con indicazione delle percentuali di riduzione per territori svantaggiati e particolarmente svantaggiati.

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2007

Contributi dovuti dai concedenti per piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2007

La circolare definisce il quadro contributivo applicabile per l'anno 2007 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, con riferimento alle aliquote dovute dai concedenti, alle riduzioni degli oneri sociali e alle agevolazioni territoriali. Vengono inoltre richiamati i criteri di calcolo della retribuzione imponibile e le misure dei contributi INAIL.

Aliquota al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

La circolare richiama innanzitutto la sospensione, per il triennio 2006-2008, dell'aumento di aliquota previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, disposta dall'art. 01 della legge 11 marzo 2006, n. 81. Di conseguenza, per i concedenti resta sospeso l'aumento di 0,20 punti percentuali che avrebbe inciso sull'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La stessa circolare dà conto anche della previsione introdotta dall'art. 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha elevato dello 0,3% l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive, per la quota a carico del lavoratore-concessionario, precisando che le aliquote complessive non possono superare il 33%.

Per il 2007, l'aliquota complessiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è quindi fissata al 26,79%, con ripartizione tra:

  • concedente: 17,95%;
  • concessionario: 8,84%;
  • quota base: 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali

La circolare conferma la perdurante applicazione dell'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001. Per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono quindi riconosciuti i seguenti esoneri:

  • assegni familiari: 0,43%;
  • tutela maternità: 0,03%;
  • disoccupazione: 0,34%.

Riduzione del costo del lavoro

Ai sensi dell'art. 1, commi 361-362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è previsto un esonero complessivo pari a 1 punto percentuale da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

La circolare specifica che tale esonero:

  • opera prioritariamente sull'aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare;
  • è cumulabile con l'esonero già previsto dall'art. 120 della legge n. 388/2000;
  • in caso di incapienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
  • non si applica all'aliquota del trattamento di fine rapporto né a quella destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, l'esonero incide in particolare sull'aliquota della disoccupazione, pari al 2,75%, con riduzione di 1,00%.

Contributi INAIL

La circolare indica le misure dei contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, in applicazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 28, comma 3, con decorrenza dal 1 gennaio 2001:

  • assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
  • addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.

Salari medi provinciali come base di calcolo

In base all'interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i soggetti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti, continuano ad applicarsi l'art. 28 del DPR 488/1968 e l'art. 7 della legge 233/1990. Ne consegue che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi resta il salario medio provinciale.

Agevolazioni per zone tariffarie

Per il triennio 2006-2008, l'art. 01, comma 2, della legge 81/2006 ridefinisce le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro operanti in territori montani e in territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno.

Le misure indicate sono le seguenti:

  • territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del concedente;
  • zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 e i territori dei comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.

L'allegato 2 riporta la distinzione tra territorio non svantaggiato del Centro/Nord, territori svantaggiati del Sud e del Centro/Nord e territorio particolarmente svantaggiato, con indicazione della quota dovuta e dell'agevolazione applicabile.

Tabelle allegate

La circolare chiude con il rinvio a due allegati operativi:

  • allegato 1: tabella delle aliquote per piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
  • allegato 2: tabella delle agevolazioni per zone tariffarie.

Nel complesso, il documento fornisce quindi il quadro annuale aggiornato degli oneri contributivi e delle agevolazioni applicabili alla gestione agricola dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, con finalità prevalentemente ricognitiva e applicativa per gli uffici e per i soggetti tenuti al versamento.

Punti principali

Aliquota contributiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per il triennio 2006-2008 resta sospeso l'aumento di 0,20 punti percentuali previsto dal D.Lgs. 146/1997 per i concedenti. Per il 2007 l'aliquota complessiva al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 26,79%, di cui 17,95% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario, con esclusione della quota base pari allo 0,11%.

Riduzione degli oneri sociali ex art. 120 L. 388/2000

Continua ad applicarsi la riduzione degli oneri sociali già disciplinata dalla circolare n. 95/2001. Per i concedenti che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri indicati sono: 0,43% per assegni familiari, 0,03% per tutela maternità e 0,34% per disoccupazione.

Riduzione del costo del lavoro ex L. 266/2005

L'esonero complessivo di 1 punto percentuale previsto dall'art. 1, commi 361-362, della legge 266/2005 si applica sulle aliquote della gestione di cui all'art. 24 della legge 88/1989. Per i concedenti l'esonero opera sull'aliquota della disoccupazione, è cumulabile con quello dell'art. 120 L. 388/2000 e, in caso di incapienza, si estende prioritariamente alle altre aliquote della gestione, escludendo TFR e fondi interprofessionali.

Contributi INAIL

A decorrere dal 1 gennaio 2001, i contributi INAIL per l'assistenza infortuni sul lavoro sono fissati nelle misure del 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro e del 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro, in base al D.Lgs. 38/2000, art. 28, comma 3.

Salari medi provinciali

La circolare richiama l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 785, della legge 296/2006: per piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti continuano ad applicarsi l'art. 28 del DPR 488/1968 e l'art. 7 della legge 233/1990, con conseguente utilizzo del salario medio provinciale come retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi.

Agevolazioni per zone tariffarie

Per il triennio 2006-2008 sono ridefinite le agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro nelle aree montane e svantaggiate. Nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione è del 75% dei contributi a carico del concedente; nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione è del 68%.

Tabelle allegate

La circolare rinvia a due allegati: l'allegato 1 con la tabella delle aliquote PC/CF in vigore dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e l'allegato 2 con le agevolazioni per zone tariffarie, articolate per territorio non svantaggiato, territori svantaggiati e territori particolarmente svantaggiati.

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