Circolare numero 69 del 30-3-2007
Premessa Criticità Interventi correttivi Adempimenti degli Uffici legali Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare interviene sul processo di surroga dell’Istituto per il recupero delle indennità di malattia corrisposte quando l’evento è imputabile a terzi, evidenziando criticità gravi nella gestione dei certificati e dei questionari AS1/AS2/AS3/AS4/AS5. Vengono fissati obiettivi di performance per il 2007 e introdotte misure organizzative per velocizzare l’intero iter, dalla visita di controllo all’avvio delle richieste di rimborso e al successivo passaggio agli uffici legali. Sono inoltre dettate istruzioni specifiche per il reperimento dei dati retributivi in assenza del modello AS3, per i casi di incidente stradale e infortunio in itinere, nonché nuove indicazioni contabili per la rilevazione dei recuperi.
Surroga per indennità di malattia in caso di responsabilità di terzi: accelerazione procedure e istruzioni contabili
Surroga per indennità di malattia in caso di responsabilità di terzi
La circolare disciplina il rafforzamento del processo di surroga dell’Istituto per il recupero delle indennità di malattia erogate quando l’evento morboso sia ascrivibile al comportamento illecito di terzi. Il documento nasce dall’esito di un monitoraggio nazionale che ha evidenziato criticità organizzative diffuse e un livello di recupero ritenuto insufficiente, con conseguenti effetti negativi sulle entrate dell’Istituto e possibili profili di responsabilità contabile.
Esiti del monitoraggio e criticità emerse
Il controllo sull’iter gestionale degli eventi morbosi riferiti al periodo 1 gennaio-30 giugno 2005, effettuato nel corso del 2006 su quasi tutte le sedi, ha mostrato una significativa disallineamento tra prestazioni erogate, certificati segnalati come responsabilità di terzi e azioni di surroga effettivamente attivate. L’analisi di circa sei milioni di certificati medici in diciotto regioni ha evidenziato che:
- quasi la metà dei certificati ritenuti potenzialmente ascrivibili a responsabilità di terzi non genera l’invio del questionario AS1;
- circa un quinto dei questionari inviati non viene restituito;
- le azioni di surroga avviate sono meno di un quinto dei questionari compilati e restituiti;
- la quasi totalità dei casi segnalati riguarda incidenti stradali.
Tali dati fanno emergere il rischio che numerose azioni surrogatorie vadano prescritte per mera decorrenza dei termini, soprattutto nei sinistri stradali, individuati come area principale su cui concentrare il recupero delle somme indennizzate.
Obiettivi di performance per il 2007
L’Istituto dichiara l’obiettivo di risolvere la criticità entro il 2007 e, nel piano operativo del bilancio preventivo, fissa alcuni indicatori di qualità:
- questionari di surroga inviati / certificati pervenuti >= 10%;
- azioni di surroga avviate / questionari di surroga inviati >= 50%;
- azioni di surroga attivate entro 90 giorni / totale azioni di surroga avviate >= 75%;
- recuperi da azioni di surroga in euro / azioni surrogatorie in euro >= 60%.
Per conseguire tali risultati è richiesto un ripensamento complessivo della gestione del procedimento, un impegno costante dei dirigenti periferici e un monitoraggio continuo a livello direzionale, considerato che la celerità del procedimento è decisiva alla luce dei termini prescrizionali e delle novità del nuovo Codice delle Assicurazioni.
Fase iniziale: visite di controllo e modello AS1
La circolare attribuisce assoluta priorità alla verifica giornaliera dei questionari di surroga da inviare, con avvio automatico in posta ibrida verso gli assicurati coinvolti in eventi di malattia ipotizzati come dipendenti da responsabilità di terzi. I dirigenti medici responsabili dei CML devono disporre con priorità visite di controllo domiciliari o ambulatoriali per gli assicurati con certificazione medica in cui sia ipotizzabile la responsabilità di terzi e con prognosi superiore a sette giorni.
Durante la visita il medico di controllo deve sottoporre al lavoratore il nuovo modello AS1 semplificato, invitandolo a compilarlo contestualmente alla visita per acquisire in modo diretto e rapido le informazioni necessarie all’azione di surroga. Il modello è stato ridimensionato proprio per facilitarne la leggibilità e la tempestività di compilazione. In caso di visita domiciliare, il medico deve restituire al CML il questionario compilato e sottoscritto insieme al verbale di visita, secondo quanto previsto dalla Circ. 120/2004.
Ruolo del CML e trasmissione della documentazione
Al dirigente medico di sede spetta la responsabilità di valutare i presupposti medico-legali dell’azione di surroga. Il CML deve quindi apporre tempestivamente in procedura il codice di esito dell’AS1 e, dopo l’archiviazione del certificato con copia del modulo, trasmettere alla competente Unità di processo tutta la documentazione necessaria nei casi di esito positivo.
Invio dei modelli AS2, AS3 e AS4
Quando il dirigente medico convalida l’ipotesi di responsabilità di terzi sulla base della certificazione sanitaria e dell’AS1 compilato, l’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito deve inviare immediatamente:
- il modello AS2 al terzo responsabile e alla sua compagnia assicuratrice, nonché all’assicurato e alla sua compagnia;
- il modello AS3 al datore di lavoro per la comunicazione dei dati utili al calcolo dell’indennità di malattia;
- il modello AS4 al comando dell’autorità intervenuta per rapporti e rilevamenti.
Il modello AS2 è stato modificato per migliorare l’efficacia comunicativa e sarà reso disponibile anche nel sistema di posta ibrida.
Infortuni in itinere e incidenti stradali
Per gli eventi ipotizzabili come infortunio in itinere, in attesa delle determinazioni dell’INAIL sulla configurazione o meno come infortunio sul lavoro, le sedi devono comunque procedere all’invio dei modelli per evitare prescrizioni o decadenze. La circolare richiama inoltre il D.P.R. n. 254/2006, che in materia di incidenti da circolazione di autoveicoli prevede la liquidazione diretta del danno da parte della compagnia dell’assicurato danneggiato nei casi di responsabilità totalmente o parzialmente imputabile ad altri.
Sollecito del modello AS3 e acquisizione dei dati retributivi
La lettera di trasmissione del modello AS3 è stata modificata prevedendo la restituzione del modulo compilato e sottoscritto entro quindici giorni dal ricevimento. Se il termine decorre inutilmente, la sede deve inviare un sollecito con ulteriore termine di dieci giorni.
Se anche dopo il sollecito il modello non viene restituito, l’Unità di processo deve ricostruire la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia attingendo alla denuncia E-MENS del mese precedente l’evento infortunistico, previa verifica che non vi siano scostamenti tali da far presumere la presenza di arretrati o premi di produzione annuali o plurimensili. Per i lavoratori dipendenti e i lavoratori a progetto obbligati all’E-MENS si segue questa modalità; per le altre categorie si ricorre alle banche dati dell’Istituto. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato i dati provengono dalla denuncia trimestrale DMAG; per gli operai agricoli a tempo determinato si fa normalmente riferimento agli elenchi annuali dell’anno precedente.
Avvio della surroga e gestione del nuovo modello AS5
Una volta quantificata l’indennità di malattia erogata a seguito dell’infortunio causato dal terzo, l’Unità di processo deve procedere rapidamente all’invio della richiesta di rimborso, disponendo già delle informazioni su responsabile e compagnie assicuratrici. Nei sinistri stradali, in applicazione del D.P.R. n. 254/2006, la richiesta va indirizzata anche alla compagnia dell’assicurato.
Tra gli obiettivi del 2007 è richiamato il raggiungimento di almeno il 75% di azioni di surroga attivate entro 90 giorni dal ricevimento del certificato medico sul totale delle azioni avviate; le sedi devono quindi predisporre piani specifici per ridurre l’arretrato. È inoltre segnalata la modifica del modello AS5, che consente il pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Trasmissione agli uffici legali e azione giudiziaria
Se trascorsi almeno 120 giorni e non oltre il 150° dall’invio della richiesta di rimborso non vi è riscontro, oppure si verifica inadempimento o adempimento parziale, l’Unità di processo deve trasmettere la pratica all’ufficio legale sia in cartaceo sia in via telematica, con apposita lettera di accompagnamento inviata per conoscenza anche alle compagnie assicuratrici.
L’ufficio legale, acquisita la pratica, deve inviare tempestivamente una diffida al pagamento della somma ancora dovuta, oltre agli accessori di legge aggiornati alla data di spedizione, e poi valutare l’azione giudiziaria per far valere il diritto di surroga oppure proporre l’eliminazione del credito per inesigibilità o antieconomicità.
Documentazione da trasmettere e gestione delle contestazioni
Alla fase legale devono essere trasmessi i documenti originali, con particolare rilievo per:
- il modello AS3 compilato dal datore di lavoro con l’indicazione delle retribuzioni corrisposte durante la malattia;
- le lettere di preavviso e di estratto conto munite degli avvisi di ricevimento necessari a dimostrare l’interruzione rituale dei termini prescrizionali.
La circolare precisa che è inutile trasmettere avvisi di ricevimento con destinatario indicato come "sconosciuto" o "trasferito per ignota destinazione" se non è stata previamente effettuata la ricerca anagrafica. Se, dopo l’invio dell’estratto conto, pervengono pagamenti a saldo o parziali, l’ufficio legale deve esserne informato con tempestività anche tramite il mod. IP 518/M. Se il terzo o la sua compagnia contestano la durata della malattia, l’Unità di processo deve richiedere al medico dell’Istituto una relazione sanitaria che confermi la corretta durata dell’inabilità prima dell’invio della pratica all’ufficio legale.
Per quanto non disciplinato, viene richiamata la circolare n. 331 del 20 dicembre 1994.
Istruzioni contabili
Dal momento della ricezione della circolare, i recuperi dell’indennità di malattia relativi ad azioni riferite a periodi decorrenti dal 1° gennaio 1980 devono essere contabilizzati al nuovo conto PTP 24/135. Gli importi già registrati nell’esercizio al conto PTP 24/030 devono essere stornati al nuovo conto.
Restano invece imputate ai conti esistenti:
- le somme recuperate a titolo di rivalutazione e interessi legali al conto PTP 24/090 per azioni riferite a periodi dal 1° gennaio 1980;
- le somme recuperate a titolo di prestazioni economiche di malattia, prestazioni sanitarie, rivalutazione monetaria e interessi legali ai conti PTP 24/040, PTP 24/041 e PTP 24/091 per azioni relative agli anni 1979 e precedenti, ai sensi dell’art. 23-quinquies della legge n. 33/1980.
Viene inoltre aggiornata la denominazione dei conti PTP 24/090 e PTP 24/091, e i conti interessati sono riportati nell’allegato n. 1.
Punti principali
Premessa e finalità del monitoraggio
La circolare richiama il monitoraggio avviato con il messaggio n. 020585 del 20.07.2006 sull’intero territorio nazionale in materia di azioni di surroga per il recupero delle prestazioni di malattia erogate in presenza di responsabilità di terzi. L’analisi dei flussi del 2005 ha evidenziato una scarsa attenzione al fenomeno, con effetti negativi sulle entrate dell’Istituto e possibili profili di responsabilità contabile per danno erariale. Per questo viene ribadita la necessità di un progetto nazionale volto a individuare e superare le criticità operative esistenti.
Criticità del processo attuale
L’esame di circa sei milioni di certificati medici pervenuti in diciotto regioni ha mostrato che quasi la metà dei certificati ritenuti dal CML potenzialmente riconducibili a responsabilità di terzi non genera l’invio del questionario AS1; circa un quinto dei questionari inviati non viene restituito; le azioni di surroga avviate sono meno di un quinto dei questionari restituiti compilati; quasi tutti i casi segnalati riguardano incidenti stradali. Tali dati evidenziano il rischio di prescrizione di numerose azioni surrogatorie e la necessità di concentrare l’attenzione sui sinistri stradali come principale fonte di recupero.
Obiettivi di qualità e necessità di accelerazione
Per il 2007 l’Istituto fissa specifici indicatori di qualità: almeno il 10% di questionari AS inviati rispetto ai certificati pervenuti, almeno il 50% di azioni di surroga avviate rispetto ai questionari inviati, almeno il 75% di azioni attivate entro 90 giorni sul totale delle azioni avviate e almeno il 60% di recuperi in euro rispetto alle azioni surrogatorie in euro. Per raggiungere tali obiettivi è richiesto un ripensamento complessivo del procedimento, con forte impegno delle strutture periferiche e continuo monitoraggio direzionale, tenuto conto dei termini prescrizionali e delle novità del Codice delle Assicurazioni.
Visite di controllo e invio del modello AS1 semplificato
È disposta la verifica giornaliera dei questionari di surroga da inviare, con avvio automatico in posta ibrida verso tutti gli assicurati coinvolti in eventi di malattia ipotizzati come dipendenti da responsabilità di terzi. I dirigenti medici dei CML devono disporre con priorità visite di controllo, domiciliari o ambulatoriali, per gli assicurati con certificazione medica in cui sia ipotizzabile responsabilità di terzi e con prognosi superiore a sette giorni. Durante la visita il medico deve far compilare contestualmente il modello AS1 semplificato, fornendo al CML il questionario compilato e sottoscritto in caso di visita domiciliare, secondo la Circ. 120/2004.
Valutazione medico-legale e trasmissione alla competente unità
Il dirigente medico di sede è responsabile della valutazione dei presupposti medico-legali per l’azione di surroga. Il CML deve registrare tempestivamente l’esito dell’AS1, archiviare il certificato con copia dell’AS1 e trasmettere, in caso positivo, la documentazione necessaria all’Unità di processo prestazioni a sostegno del reddito. L’assicurato deve essere informato che, avendo già adempiuto, non dovranno essere riscontrate eventuali ulteriori richieste dell’Istituto di compilazione del modello AS1.
Invio immediato dei modelli AS2, AS3 e AS4
Quando il dirigente medico valida l’ipotesi di responsabilità di terzi sulla base della certificazione e dell’AS1, l’Unità di processo deve inviare immediatamente il modello AS2 al terzo responsabile, alla sua compagnia assicuratrice, all’assicurato danneggiato e alla sua compagnia, il modello AS3 al datore di lavoro per i dati di calcolo dell’indennità di malattia e il modello AS4 al comando dell’autorità intervenuta per i rapporti e i rilevamenti. Il modello AS2 è stato riformulato per una comunicazione più efficace e sarà disponibile anche in posta ibrida.
Casi di infortunio in itinere e liquidazione diretta
Per gli eventi ipotizzabili come infortunio in itinere, in attesa delle determinazioni dell’INAIL sulla qualificazione come infortunio sul lavoro, le sedi devono comunque inviare i modelli previsti per evitare prescrizioni o decadenze. La circolare richiama inoltre il D.P.R. n. 254/2006, che in materia di incidenti da circolazione di autoveicoli prevede la liquidazione diretta del danno da parte dell’assicurazione del soggetto danneggiato nei casi di responsabilità totalmente o parzialmente imputabile ad altri.
Sollecito al datore di lavoro per il modello AS3 e ricorso a E-MENS
La lettera di trasmissione del modello AS3 invita il datore di lavoro a restituirlo compilato e sottoscritto entro quindici giorni. In caso di mancata restituzione, la sede deve inviare un sollecito con ulteriore termine di dieci giorni. Se anche dopo il sollecito il modello non è pervenuto, l’Unità di processo deve determinare la retribuzione di riferimento utilizzando i dati E-MENS del mese precedente l’evento, previa verifica di eventuali scostamenti anomali che possano indicare arretrati o premi riferiti a più mesi. Per lavoratori non soggetti a E-MENS si deve ricorrere alle banche dati interne; per gli OTI ai dati DMAG, per gli OTD agli elenchi annuali dell’anno precedente.
Attivazione dell’azione amministrativa di surroga
Una volta quantificata l’indennità di malattia, l’Unità di processo, disponendo già delle informazioni sul terzo e sulle rispettive compagnie assicurative, deve inviare con rapidità la richiesta di rimborso. Nei sinistri stradali, a seguito del D.P.R. n. 254/2006, la richiesta va indirizzata anche alla compagnia assicuratrice dell’assicurato. Tra gli obiettivi gestionali del 2007 figura anche l’attivazione entro 90 giorni dal ricevimento del certificato medico di almeno il 75% delle azioni di surroga avviate; le sedi devono quindi predisporre piani per abbattere gli arretrati. È inoltre segnalata la modifica del modello AS5, che consente il pagamento mediante bonifico bancario o postale.
Passaggio alla fase legale
Decorsi almeno 120 giorni ma non oltre il 150° dall’invio della richiesta di rimborso, in caso di mancato riscontro, inadempimento o adempimento parziale, la pratica deve essere trasmessa all’ufficio legale sia in cartaceo sia telematicamente, con lettera di accompagnamento anche per conoscenza alle compagnie assicuratrici. L’ufficio legale invia una diffida al pagamento della somma residua oltre interessi e rivalutazione monetaria e, sulla base delle prove acquisite in fase amministrativa, promuove l’azione giudiziaria oppure propone l’eliminazione del credito per inesigibilità o antieconomicità.
Documentazione necessaria e gestione delle contestazioni
Agli uffici legali devono essere trasmessi i documenti originali, in particolare il modello AS3 compilato dal datore di lavoro e le lettere di preavviso ed estratto conto con gli avvisi di ricevimento utili a dimostrare l’interruzione dei termini prescrizionali. Non è utile trasmettere avvisi di ricevimento con destinatario sconosciuto o trasferito senza la previa ricerca anagrafica. Se dopo l’invio dell’estratto conto pervengono pagamenti a saldo o parziali, l’ufficio legale deve esserne tempestivamente informato anche tramite il mod. IP 518/M. Se il terzo o la sua compagnia contestano la durata della malattia, l’Unità di processo deve richiedere al medico dell’Istituto una relazione sanitaria prima del passaggio alla fase legale. Per quanto non disciplinato, si rinvia alla circolare n. 331 del 20 dicembre 1994.
Istruzioni contabili per i recuperi
A decorrere dalla ricezione della circolare, i recuperi dell’indennità di malattia relativi ad azioni riferite a periodi dal 1° gennaio 1980 devono essere rilevati al conto PTP 24/135, di nuova istituzione. Gli eventuali recuperi già registrati nel corso dell’esercizio al conto PTP 24/030 devono essere stornati sul nuovo conto. Restano contabilizzate ai conti esistenti le somme recuperate per rivalutazione e interessi legali sul conto PTP 24/090 per azioni dal 1° gennaio 1980, nonché le somme recuperate a titolo di prestazioni economiche di malattia, prestazioni sanitarie e rivalutazione monetaria/interessi legali sui conti PTP 24/040, PTP 24/041 e PTP 24/091 per azioni riferite al 1979 e precedenti ai sensi dell’art. 23-quinquies della legge n. 33/1980. Viene inoltre aggiornata la denominazione dei conti PTP 24/090 e PTP 24/091.
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