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Circolare

Circolare numero 71 del 3-4-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la proroga, per tutto il 2007, della sospensione dei contributi previdenziali per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti nei territori colpiti dal sisma del 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Chiarisce i soggetti beneficiari, i periodi interessati, le modalità di compilazione delle denunce e di recupero dei contributi sospesi, distinguendo tra aziende, artigiani e commercianti e gestione separata. Sono inoltre indicate esclusioni, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.

Proroga della sospensione 2007 dei contributi nei territori del cratere Molise/Foggia e recupero rateale

OPCM 3564/2007: proroga della sospensione contributiva nei territori del cratere Molise-Foggia

La circolare fornisce le istruzioni applicative della proroga della sospensione dei contributi prevista dall’OPCM n. 3564 del 9 febbraio 2007 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia. Il documento chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale del beneficio, i periodi interessati, le modalità di recupero dei contributi sospesi, nonché le conseguenti istruzioni contabili.

Quadro normativo e portata della proroga

L’OPCM n. 3559 del 27 dicembre 2006 aveva già previsto una nuova sospensione, dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per i datori di lavoro privati operanti nei comuni del "cratere", con recupero in 12 rate mensili a partire da gennaio 2008. L’art. 3 dell’OPCM n. 3564 del 9 febbraio 2007 rettifica tale disciplina, stabilendo che il periodo di sospensione, già iniziato nel 2006, è prorogato fino al 31 dicembre 2007 e che il relativo recupero avvenga insieme ai contributi sospesi per il 2006, in 24 rate mensili da gennaio 2008.

Soggetti beneficiari e criteri di individuazione

La circolare precisa che rientrano nel beneficio i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi aventi sede legale o operativa nei comuni enucleati dall’OPCM 3496/2006. Tuttavia, il coordinamento tra la legge n. 290/2006 e l’ordinanza del 2007 viene interpretato dall’Istituto nel senso che la sospensione spetta con riferimento all’unità operativa situata nelle zone colpite, indipendentemente dalla sede legale.

Sono espressamente ricompresi nella sospensione anche:

  • artigiani e commercianti;
  • iscritti alla gestione separata;
  • coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La circolare ribadisce che il beneficio spetta ai soggetti operanti alla data dell’evento sismico, che abbiano tempestivamente assolto agli obblighi di iscrizione. Il concetto di residenza, inoltre, va letto in modo coerente con il presupposto dell’attività economicamente rilevante: ad esempio, chi era minorenne o disoccupato all’epoca dell’evento e ha iniziato l’attività solo successivamente non può avvalersi della sospensione.

Esclusioni, limiti applicativi e assenza di rimborso

Per la sospensione corrente non esiste un diritto autonomo del lavoratore dipendente alla sospensione, perché l’art. 6, comma 1-bis, della legge n. 290/2006 individua come destinatari esclusivamente i datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni interessati. La circolare evidenzia che tale norma di interpretazione autentica non consente di includere soggetti diversi dai datori di lavoro privati.

Restano esclusi dal beneficio:

  • i datori di lavoro domestico;
  • i prosecutori volontari.

Non è ammesso alcun rimborso o compensazione di somme eventualmente già versate nel periodo di sospensione. Inoltre, la volontà di avvalersi del beneficio deve essere espressamente manifestata mediante apposita istanza.

Aziende: sospensione, denunce contributive e recupero

Per le aziende la sospensione riguarda gli ulteriori periodi di paga compresi tra dicembre 2006 e novembre 2007. Le denunce contributive devono continuare a essere compilate con le consuete modalità; le aziende interessate mantengono il codice autorizzazione 8J. Per gli aspetti di compilazione del DM10 la circolare rinvia alla n. 67 del 5 maggio 2006.

Il recupero dei contributi sospesi avviene tramite modello F24, seguendo le modalità indicate nella circolare. Viene inoltre richiamato che, qualora il datore di lavoro trattenga la quota a carico del lavoratore senza versarla, egli risponde penalmente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638 del 1983.

Artigiani e commercianti: periodi sospesi e recupero rateale

Per artigiani e commercianti la sospensione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’OPCM n. 3564/2007, riguarda:

  • 4ª rata 2005 e saldo 2005;
  • 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata 2006;
  • 1ª e 2ª acconto e saldo 2006;
  • 1ª, 2ª e 3ª rata 2007;
  • 1ª e 2ª acconto 2007.

Il pagamento mediante F24 telematico avviene secondo le codeline reperibili sul sito INPS. Se si intende fruire della rateazione, va presentata apposita istanza e la prima rata deve essere versata con modello F24, utilizzando i codici:

  • AD per gli artigiani;
  • CD per i commercianti.

La circolare sottolinea che, non operando per tali gestioni il principio di automaticità delle prestazioni, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro integrale versamento.

Gestione separata: professionisti e altri iscritti

Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata la sospensione riguarda:

  • saldo 2005;
  • 1° e 2° acconto e saldo 2006;
  • 1° e 2° acconto 2007.

Per gli altri iscritti alla gestione separata operanti nei territori interessati, la sospensione si applica ai compensi corrisposti da dicembre 2006 a novembre 2007, aggiungendosi a quella già prevista per il 2006 dall’OPCM 3496/2006.

Nella denuncia individuale E-mens riferita ai periodi di sospensione deve essere indicato il valore 04. La circolare richiama la dicitura relativa alla sospensione dei contributi nei comuni delle province di Campobasso e Foggia per effetto delle OPCM 3496/2006, 3559/2006 e 3564/2007.

Recupero dei contributi della gestione separata

Il recupero può avvenire:

  • in unica soluzione con modello F24 entro il 16 gennaio 2008, con le causali già in uso per i pagamenti correnti: P10 e PXX per i liberi professionisti, C10 e CXX per gli altri iscritti;
  • in forma dilazionata, previa richiesta di rateazione, con F24 e causali POC per i liberi professionisti e COC per i restanti iscritti.

Per il versamento rateale va inserito nel campo "matr. INPS / codice INPS / filiale azienda" il codice di 12 caratteri 049999999999, riferito alla sospensione ex OPCM 3496/2006.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per la rilevazione contabile della proroga della sospensione e del recupero dei contributi dovuti dalle aziende che presentano denunce mensili con DM10/2, nonché per la gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare richiama le istruzioni della n. 67 del 5 maggio 2006. In particolare viene modificata la denominazione del conto GPA 00/110, ora riferito ai crediti per contributi sospesi nelle province di Campobasso e Foggia colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002.

Per artigiani ed esercenti attività commerciali, i versamenti in unica soluzione devono essere imputati:

  • ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per contributi in misura fissa entro il minimale;
  • ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per contributi oltre il minimale.

In caso di versamenti rateali, l’imputazione contabile va effettuata:

  • al conto ARR 52/055 per gli artigiani;
  • al conto COR 52/055 per i commercianti.

La circolare si chiude con l’allegato relativo alla variazione del piano dei conti, che aggiorna la denominazione del conto GPA 00/110 per ricomprendere espressamente l’OPCM n. 3564/2007.

Punti principali

Proroga della sospensione e recupero

L’OPCM n. 3564 del 9 febbraio 2007 proroga fino al 31 dicembre 2007 la sospensione dei versamenti contributivi già iniziata nel 2006 per i soggetti operanti nei comuni del cosiddetto "cratere" colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 in Molise e Foggia. Il recupero dei contributi sospesi deve avvenire unitamente a quelli del 2006, in massimo 24 rate mensili a decorrere da gennaio 2008, con prima scadenza al 16 gennaio 2008.

Soggetti beneficiari e ambito territoriale

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi aventi sede legale o operativa nei comuni individuati dall’OPCM 3496/2006; l’Istituto interpreta il requisito nel senso che rileva l’unità operativa ubicata nelle zone colpite, indipendentemente dalla sede legale. Sono inclusi artigiani, commercianti, iscritti alla gestione separata, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, purché operanti alla data dell’evento e in regola con gli obblighi di iscrizione.

Esclusioni e precisazioni interpretative

La circolare esclude il diritto autonomo alla sospensione in capo ai lavoratori dipendenti residenti nei comuni colpiti quando il datore di lavoro privato abbia sede altrove, poiché la normativa di interpretazione autentica richiama solo i datori di lavoro privati. Sono esclusi anche i datori di lavoro domestico e i prosecutori volontari. Non è previsto alcun rimborso o compensazione per quanto eventualmente versato nel periodo di sospensione, e il beneficio va richiesto con apposita istanza.

Aziende: denunce e versamento del recupero

Per le aziende la sospensione riguarda i periodi di paga da dicembre 2006 a novembre 2007. Le denunce contributive devono essere compilate con le consuete modalità, conservando il codice autorizzazione 8J e rinviando, per i dettagli DM10, alla circolare n. 67/2006. Il recupero avviene con modello F24, secondo le modalità indicate, utilizzando la sezione INPS e la causale DSOS. Se la quota a carico del lavoratore è trattenuta ma non versata, il datore di lavoro risponde penalmente ai sensi dell’art. 2 della legge n. 638/1983.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda contributi fissi e contributi eccedenti il minimale relativi a rate e acconti indicati per il 2005, 2006 e 2007. Il versamento può avvenire in unica soluzione tramite F24 telematico oppure in forma rateale previa istanza. In caso di rateazione si usano i codici AD per gli artigiani e CD per i commercianti. I contributi non versati per effetto della sospensione non sono utilizzabili fino al completo pagamento, poiché per tali gestioni non opera il principio di automaticità delle prestazioni.

Gestione separata

Per i liberi professionisti è sospesa la contribuzione relativa a saldo 2005, 1° e 2° acconto e saldo 2006, nonché 1° e 2° acconto 2007. Per gli altri iscritti alla gestione separata la sospensione riguarda i compensi corrisposti da dicembre 2006 a novembre 2007. Nelle denunce E-mens dei periodi sospesi deve essere indicato il valore 04. Il recupero può avvenire in unica soluzione entro il 16 gennaio 2008 con le causali ordinarie P10, PXX, C10 e CXX, oppure in forma rateale con i codici POC e COC, inserendo il codice matricola/codice INPS/filiale azienda 049999999999 per la sospensione ex OPCM 3496/2006.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile si richiamano le istruzioni della circolare n. 67/2006, con modifica della denominazione del conto GPA 00/110 per includere l’OPCM 3564/2007. Per artigiani e commercianti, i versamenti in unica soluzione vanno imputati ai conti GPA 52/076 e GPA 52/077 per i contributi entro il minimale e ai conti GPA 52/072 e GPA 52/073 per quelli oltre il minimale; per i versamenti rateali si usano i conti ARR 52/055 per gli artigiani e COR 52/055 per i commercianti.

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