Cassazione Civile, Ordinanza n. 06567/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2013, fondato sull'assunto dell'Ufficio che alcune fatture emesse per la realizzazione di un portale internet destinato alla promozione dei prodotti vinicoli nei mercati estero fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. L'Agenzia aveva ritenuto che la società incaricata della realizzazione del portale fosse una cartiera e aveva quindi recuperato l'IVA detratta. In primo grado il ricorso delle contribuenti era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva invece accolto la loro impugnazione valorizzando una perizia e una consulenza tecnica svolte in un parallelo procedimento penale, ritenendo effettivamente realizzato il portale e congruo il costo sostenuto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR recepito acriticamente le risultanze peritali penali senza spiegare le ragioni del proprio convincimento e senza considerare che gli elaborati non erano concordi; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle discrasie tra le relazioni tecniche penali e negli indizi che, secondo l'Ufficio, deponevano per la natura di cartiera della società emittente. Le contribuenti resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che il giudice tributario può utilizzare prove tratte da altri procedimenti, anche penali, ma deve sottoporle a un vaglio critico e a una valutazione globale di tutti gli elementi di causa; nella specie la CTR si era limitata a considerare assorbenti le risultanze penali senza confrontarle in modo adeguato con gli ulteriori indizi addotti dall'Ufficio.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova da parte del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sul libero convincimento del giudice.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per la doglianza di violazione di legge relativa alla valutazione della prova.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
art. 372 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile il deposito in cassazione di documenti non prodotti nei precedenti gradi, salvo le eccezioni previste dalla norma.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Richiamato per escludere l'ammissibilità delle sentenze penali prodotte, poiché prive di attestazione di irrevocabilità e comunque non riferibili nei termini richiesti dalla norma.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base normativa del coordinamento tra attività di polizia giudiziaria e attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
art. 63, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base normativa del coordinamento tra acquisizioni penali e poteri di accertamento in materia IVA.
art. 24 Cost.
Richiamato nel passaggio che esclude profili di illegittimità costituzionale dell'utilizzabilità, nel processo tributario, di informazioni provenienti da indagini penali.
Massime di principio
- Nel processo tributario sono utilizzabili, come prove atipiche, gli atti e gli esiti istruttori formati in un diverso procedimento, anche penale, ma il giudice di merito deve sottoporli a un effettivo vaglio critico e non può recepirli in modo pedissequo.
- L'utilizzazione di risultanze provenienti dal processo penale non esonera il giudice tributario dal confrontarle con tutte le altre circostanze di causa, mediante una valutazione globale degli elementi probatori e indiziari.
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostra, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni; la sola fattura o la regolarità formale dei pagamenti e delle scritture non sono sufficienti a vincere la prova contraria.
- La motivazione è censurabile in cassazione quando il giudice di merito omette di esaminare fatti decisivi, quali le discrasie tra consulenze tecniche o gli indizi specifici addotti dall'Ufficio a sostegno della fictio dell'operazione.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotti documenti nuovi, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 372 c.p.c. e dalle ulteriori aperture normative riguardanti eventi processuali o sopravvenienze che incidano sull'oggetto del giudizio.
- L'Amministrazione finanziaria può avvalersi di documenti e notizie acquisiti in sede penale ai fini dell'accertamento tributario, secondo il coordinamento previsto dalle norme tributarie, purché il giudice tributario ne verifichi autonomamente la rilevanza e la attendibilità.
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