Cassazione Civile, Sentenza n. 40400/2021 del 16/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la declaratoria del diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione agricola come operaia a tempo determinato parametrata al salario medio convenzionale per la provincia di Reggio Calabria ovvero, in subordine, al salario minimo contrattuale provinciale maggiorato del c.d. terzo elemento (30,44%), e la conseguente riliquidazione della contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in base alle modifiche legislative intervenute (in particolare d.l. n.2/2006 e successive interpretazioni), per gli operai agricoli a tempo determinato le prestazioni di disoccupazione devono essere calcolate sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi (art.1 d.l. 338/1989) e non sul sistema del salario medio convenzionale. Ha altresì ritenuto corretta l'interpretazione del giudice di merito secondo cui il c.d. terzo elemento era già compreso nella retribuzione indicata dal contratto provinciale oggetto del giudizio, assorbendo così le richieste di maggiorazione e la domanda di riliquidazione della contribuzione figurativa. Ha respinto le censure relative alle spese di lite e all'esonero dalle spese per effetto di dichiarazioni reddituali rese in grado successivo.
Norme richiamate
Norma che disciplinava il salario medio convenzionale; la Corte rileva che tale sistema è stato superato, per gli operai agricoli a tempo determinato, dalle disposizioni successive che hanno parametrato le prestazioni alla retribuzione contrattuale.
Richiamata in relazione al salario medio convenzionale; la Corte conferma che la rilevanza di tale disciplina è rimasta limitata ai lavoratori autonomi agricoli, non agli operai a tempo determinato dopo le riforme.
d.l. n. 2/2006, art. 01, commi 4-5 (conv. L. n. 81/2006)
Ha introdotto, dal 1.1.2006, il criterio della retribuzione prevista dai contratti collettivi per la determinazione della retribuzione imponibile e delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli; la Corte interpreta questa norma come superamento definitivo del salario medio convenzionale per gli operai a tempo determinato.
L. n. 296/2006, art. 1, comma 785
Interpretazione autentica che ha preservato l'applicazione del salario medio convenzionale per alcuni soggetti (compartecipanti familiari, piccoli coloni, coltivatori diretti) ma, letta congiuntamente alla norma interpretata, non reintroduce il sistema per gli operai agricoli a tempo determinato.
Norma che indica la retribuzione contrattuale come parametro di riferimento; la Corte la considera la base di calcolo applicabile alle prestazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato dopo le riforme.
L. n. 247/2007, art. 1, comma 55
Conferma la misura dell'indennità ordinaria per gli operai agricoli a tempo determinato calcolata sulla base della retribuzione di cui al d.l. 338/1989, rafforzando la lettura della Corte sul superamento del salario medio convenzionale.
Codice Civile, artt. 1362 e 1363
Richiamati in tema di interpretazione dei contratti collettivi; la Corte ricorda che per i contratti collettivi di diritto comune (provinciali) prevale l'interpretazione sistematica ex art.1363 c.c., e che la valutazione svolta dal giudice di merito sulle risultanze contrattuali non può essere sostituita in Cassazione se non per vizi gravi.
Art. 49 CCNL operai agricoli e florovivaisti (25.5.2010)
Riferito al c.d. terzo elemento; la Corte territoriale ha riconosciuto che il terzo elemento deve far parte della retribuzione, ma ha ritenuto che nel testuale contratto provinciale la retribuzione per i tempi determinati fosse gia comprensiva del terzo elemento.
Regola l'esonero dalle spese giudiziarie per condizioni reddituali; la Cassazione conferma che l'autocertificazione prodotta in grado successivo non può retroattivamente far conseguire l'esonero dalle spese del primo grado se non allegata all'atto introduttivo.
D.lgs. n. 146/1997 e art. 3 I. n. 457/1972
Riferimenti storici al sistema di determinazione della retribuzione parametro e alle modifiche successive; la Corte li usa per ricostruire l'evoluzione normativa che ha portato alla prevalenza della retribuzione contrattuale per gli operai a tempo determinato.
Massime di principio
- Dopo le riforme introdotte dal d.l. n.2/2006 (conv. L. n.81/2006) e disposizioni successive, per gli operai agricoli a tempo determinato l'indennità di disoccupazione si calcola sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi (art.1 d.l. 338/1989) e non più sul salario medio convenzionale.
- Le disposizioni che mantengono il salario medio convenzionale trovano applicazione principalmente per i lavoratori autonomi del settore agricolo (compartecipanti familiari, coloni, coltivatori diretti) e non automaticamente per gli operai a tempo determinato.
- La richiesta di maggiorazione della retribuzione per il c.d. terzo elemento va valutata sul testo e sulla struttura del contratto collettivo provinciale: il giudice di merito può ritenere che il contratto abbia già incorporato tale elemento sulla base di un'interpretazione sistematica ex art.1363 c.c.; la Cassazione non sostituisce tale valutazione se non in presenza di evidente errore.
- Le censure in Cassazione sull'interpretazione dei contratti collettivi provinciali sono ammissibili nei limiti dell'ermeneutica contrattuale, ma l'apprezzamento fattuale e interpretativo del giudice di merito ha un peso rilevante e difficilmente ribaltabile.
- Per ottenere l'esonero dalle spese processuali ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. l'autocertificazione delle condizioni reddituali deve essere resa e prodotta tempestivamente; dichiarazioni rese in gradi successivi non estendono retroattivamente l'esonero al primo grado.
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