Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1203

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1203 della Commissione del 21 giugno 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus domestica originarie del Regno Unito

Normativa europea32023R1203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina fitosanitaria UE per alcune piante di Malus domestica originarie del Regno Unito. Sulla base della valutazione EFSA, la Commissione conclude che il rischio fitosanitario può essere ricondotto a un livello accettabile mediante specifiche misure di mitigazione, sicché tali piante non devono più essere considerate ad alto rischio. Contestualmente, vengono introdotte prescrizioni particolari di importazione nel regolamento (UE) 2020/1213, con obblighi di dichiarazione ufficiale e di attestazioni aggiuntive sul certificato fitosanitario.

Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per rimuovere alcune piante di Malus domestica originarie del Regno Unito dall’elenco delle piante ad alto rischio e per stabilire specifiche prescrizioni fitosanitarie di importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto e alle talee di Malus domestica originarie del Regno Unito, nonché alla disciplina UE sugli elenchi delle piante ad alto rischio e sulle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti. Non riguarda l’Irlanda del Nord, poiché ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non la comprendono. L’effetto è limitato all’aggiornamento degli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica delle norme fitosanitarie per alcune piante di Malus domestica originarie del Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1203 della Commissione interviene sulla disciplina UE relativa alle piante ad alto rischio e alle misure fitosanitarie per l’importazione. La modifica si fonda sulla valutazione scientifica EFSA delle piante di Malus domestica originarie del Regno Unito e sulla conclusione che il rischio fitosanitario può essere riportato a un livello accettabile mediante specifiche misure di mitigazione.

Contesto normativo e motivazione

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031, che costituisce il quadro generale delle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e agisce in base all’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 contiene un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di talune merci rimosse da tale elenco ma non ancora oggetto di completa valutazione del rischio.

La domanda del Regno Unito, presentata il 17 settembre 2021, riguardava marze e gemme da innesto, piante da impianto a radice nuda e piante da impianto in substrato colturale appartenenti alla specie Malus domestica. L’EFSA, nel parere del 29 marzo 2023, ha individuato come organismi nocivi pertinenti Colletotrichum aenigma, Meloidogyne mali, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus ed Erwinia amylovora.

Valutazione del rischio fitosanitario

Sulla base del parere EFSA, la Commissione ritiene che il rischio connesso all’introduzione nell’Unione delle piante in questione sia ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate misure adeguate. In particolare:

  • per Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus, il parere conclude per un’elevata probabilità che le piante siano esenti dagli organismi nocivi considerati, o che le misure di mitigazione siano sufficienti;
  • per Erwinia amylovora, il Regno Unito è ritenuto conforme alle prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento di piante di Malus Mill. nelle zone protette di cui all’allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
  • per Meloidogyne mali, la Commissione richiama l’analisi di rischio EPPO del 2017 e, in accordo con gli Stati membri, conclude che non è necessaria una regolamentazione come organismo nocivo da quarantena o regolamentato non da quarantena, quindi non sono richieste prescrizioni di importazione specifiche per tale organismo.

Modifica del regolamento (UE) 2018/2019

Con l’articolo 1 e l’allegato I, la Commissione modifica l’elenco provvisorio delle piante ad alto rischio. La voce relativa a Malus Mill. viene sostituita in modo da escludere dall’elenco, tra le altre categorie, le piante di Malus domestica originarie del Regno Unito che rientrano nelle definizioni indicate. L’effetto pratico è che tali piante non sono più considerate piante ad alto rischio ai fini del regolamento (UE) 2018/2019.

Modifica del regolamento (UE) 2020/1213: nuove prescrizioni di importazione

L’articolo 2 e l’allegato II aggiungono una nuova riga nella tabella delle piante soggette a misure fitosanitarie. La misura riguarda:

  • Malus domestica;
  • talee di massimo un anno;
  • piante da impianto di massimo sette anni;
  • origine: Regno Unito;
  • codici NC: ex 0602 10 90, ex 0602 20 20, ex 0602 20 80.

Le condizioni richieste sono articolate in una dichiarazione ufficiale e in indicazioni supplementari sul certificato fitosanitario.

Dichiarazione ufficiale richiesta

La dichiarazione ufficiale deve attestare che:

  • le piante sono indenni da Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica;
  • il sito di produzione è risultato indenne dai medesimi organismi nocivi nel corso di ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo;
  • è stato istituito un sistema per assicurare che attrezzi e macchine siano puliti da terra e frammenti vegetali e disinfettati, così da garantire l’assenza di Colletotrichum aenigma prima dell’introduzione in ciascun sito di produzione;
  • immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a ispezione ufficiale per Eulecanium excrescens e Takahashia japonica con un campione sufficiente a rilevare almeno un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99%; inoltre, per Colletotrichum aenigma, sono state effettuate ispezioni ufficiali, campionamento casuale e prove sulle piante.

Certificato fitosanitario e dichiarazione supplementare

Sui certificati fitosanitari deve comparire, nella rubrica 'Dichiarazione supplementare', la dichiarazione che la partita è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione. Deve inoltre essere indicata la registrazione dei siti di produzione.

Entrata in vigore, efficacia e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rimozione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato: la voce relativa a Malus Mill. viene sostituita, escludendo dall’elenco ad alto rischio, tra l’altro, le talee di massimo un anno e le piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie Malus domestica originarie del Regno Unito. Restano altresì confermate altre esclusioni già elencate per Serbia, Moldova e Ucraina.

Introduzione di misure fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce per Malus domestica: talee di massimo un anno e piante da impianto di massimo sette anni originarie del Regno Unito. Per tali merci sono previste misure di importazione basate su dichiarazione ufficiale e controlli ufficiali, ai fini di prevenire l’introduzione di Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens, Takahashia japonica ed altri organismi nocivi rilevanti.

Contenuto della dichiarazione ufficiale

Le autorità competenti devono attestare che: le piante sono indenni da Colletotrichum aenigma, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica; il sito di produzione è risultato indenne durante ispezioni ufficiali condotte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; esiste un sistema per la pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine per evitare la presenza di Colletotrichum aenigma; immediatamente prima dell’esportazione le partite sono state ispezionate ufficialmente, con campionamento idoneo almeno a rilevare un’infestazione dell’1% con affidabilità del 99% per Eulecanium excrescens e Takahashia japonica, e con ispezione ufficiale, campionamento casuale e prove sulle piante per Colletotrichum aenigma.

Dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario

Nel certificato fitosanitario deve figurare, alla rubrica 'Dichiarazione supplementare', la formula secondo cui la partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, nonché l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazione di pianteprotezione delle piantecommercio con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.