Regolamento (UE) 2023/1194
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1194 della Commissione del 20 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime transitorio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 per alcuni prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica. In particolare, proroga i termini per talune categorie di prodotti e allinea la disciplina dei prodotti coperti da certificati rilasciati ai sensi della direttiva 93/42/CEE alle proroghe introdotte dal regolamento (UE) 2023/607. L’obiettivo è garantire coerenza normativa, certezza del diritto e continuità di approvvigionamento, riducendo al contempo il rischio di carenze di prodotto e l’onere per gli organismi notificati.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 prorogando e allineando le disposizioni transitorie per determinati prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica e che rientrano nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, con particolare riguardo a: i prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche o per i quali nella valutazione della conformità deve intervenire un organismo notificato; e i prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE. Le disposizioni riguardano l’immissione sul mercato e la messa in servizio nell’Unione, con applicazione diretta negli Stati membri. Restano rilevanti le condizioni e le scadenze previste dall’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2023/607.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1194: proroga e allineamento delle disposizioni transitorie per i prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, che disciplina specifiche comuni e regimi transitori per prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica. La Commissione motiva la modifica con l’esigenza di assicurare coerenza con il regolamento (UE) 2023/607, certezza del diritto per gli operatori e riduzione del rischio di interruzioni di fornitura, limitando la sovrapposizione tra vecchie e nuove valutazioni di conformità.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica e che sono elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745. In concreto, incide su tre categorie operative:
- i prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche;
- i prodotti per i quali, nella procedura di valutazione della conformità, deve intervenire un organismo notificato;
- i prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE.
La disciplina ha effetti sull’immissione sul mercato e sulla messa in servizio nell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 22 giugno 2023.
Proroga dei termini per le procedure con organismo notificato
Per le disposizioni transitorie dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, il termine finale è spostato dal 22 giugno 2028 al 31 dicembre 2029. Parallelamente, viene sostituita la data del 22 giugno 2026 con il 31 dicembre 2027.
È inoltre introdotta una regola specifica: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029, il prodotto può essere immesso sul mercato o messo in servizio soltanto se l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto conforme all’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.
Per l’articolo 2, paragrafo 2, la data del 22 giugno 2025 è sostituita dal 31 dicembre 2028. In questo caso, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, l’immissione sul mercato o la messa in servizio è subordinata alla previa firma dell’accordo scritto tra organismo notificato e fabbricante, sempre secondo l’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.
Prodotti con certificati ai sensi della direttiva 93/42/CEE
La modifica più rilevante sul piano dell’allineamento sistematico riguarda i prodotti coperti da certificati rilasciati da organismi notificati ai sensi della direttiva 93/42/CEE. Il nuovo testo dell’articolo 2, paragrafo 3, consente che un prodotto il cui certificato sia scaduto dopo il 26 maggio 2021 e prima del 20 marzo 2023 possa continuare a essere immesso sul mercato o messo in servizio fino alle date previste dall’articolo 120, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2017/745.
Questa possibilità opera anche dopo la scadenza del certificato, ma solo se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, del regolamento (UE) 2017/745. Inoltre, restano rilevanti i casi in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b).
Coordinamento con il regolamento (UE) 2017/745 e con il regolamento (UE) 2023/607
La logica della modifica è quella di armonizzare il regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 con le proroghe già introdotte per i dispositivi medici dal regolamento (UE) 2023/607. In questo modo si evita una disciplina disallineata tra prodotti dell’allegato XVI e dispositivi medici già coperti da proroghe transitorie più ampie.
La Commissione richiama anche l’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, che costituisce il parametro centrale per la continuità della commercializzazione e messa in servizio in presenza di certificati scaduti, purché siano rispettate le condizioni aggiuntive previste dalla normativa UE.
Effetti temporali, abrogazioni coordinate e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 22 giugno 2023.
Per evitare sovrapposizioni, viene soppressa la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346. La modifica è funzionale a fare operare in modo coerente le nuove proroghe e le nuove condizioni transitorie previste dal regolamento in esame.
Disposizioni principali
Proroga dei termini transitori per indagini cliniche e intervento dell’organismo notificato
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 è modificato sostituendo la data del 22 giugno 2028 con il 31 dicembre 2029 e la data del 22 giugno 2026 con il 31 dicembre 2027. Inoltre, dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029, la messa sul mercato o in servizio è consentita solo se l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto conforme all’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.
Proroga dei termini transitori per i prodotti soggetti a valutazione con organismo notificato
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 è modificato sostituendo la data del 22 giugno 2025 con il 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028, tali prodotti possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se organismo notificato e fabbricante hanno firmato un accordo scritto ai sensi dell’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.
Allineamento della disciplina per i certificati rilasciati ai sensi della direttiva 93/42/CEE
L’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito per consentire, in presenza di un certificato scaduto dopo il 26 maggio 2021 e prima del 20 marzo 2023, e quando non siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/745, l’immissione sul mercato o la messa in servizio fino alle date di cui all’articolo 120, paragrafo 3 bis, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.
Soppressione di una frase dell’articolo 3, paragrafo 2
È soppressa la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, al fine di coordinare l’applicazione temporale delle nuove disposizioni modificate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 giugno 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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