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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1194

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1194 della Commissione del 20 giugno 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime transitorio previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 per alcuni prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica. In particolare, proroga i termini per talune categorie di prodotti e allinea la disciplina dei prodotti coperti da certificati rilasciati ai sensi della direttiva 93/42/CEE alle proroghe introdotte dal regolamento (UE) 2023/607. L’obiettivo è garantire coerenza normativa, certezza del diritto e continuità di approvvigionamento, riducendo al contempo il rischio di carenze di prodotto e l’onere per gli organismi notificati.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 prorogando e allineando le disposizioni transitorie per determinati prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica e che rientrano nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745, con particolare riguardo a: i prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche o per i quali nella valutazione della conformità deve intervenire un organismo notificato; e i prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE. Le disposizioni riguardano l’immissione sul mercato e la messa in servizio nell’Unione, con applicazione diretta negli Stati membri. Restano rilevanti le condizioni e le scadenze previste dall’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, come modificato dal regolamento (UE) 2023/607.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1194: proroga e allineamento delle disposizioni transitorie per i prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, che disciplina specifiche comuni e regimi transitori per prodotti dell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 privi di destinazione d’uso medica. La Commissione motiva la modifica con l’esigenza di assicurare coerenza con il regolamento (UE) 2023/607, certezza del diritto per gli operatori e riduzione del rischio di interruzioni di fornitura, limitando la sovrapposizione tra vecchie e nuove valutazioni di conformità.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda i prodotti che non hanno una destinazione d’uso medica e che sono elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745. In concreto, incide su tre categorie operative:

  • i prodotti per i quali sono effettuate indagini cliniche;
  • i prodotti per i quali, nella procedura di valutazione della conformità, deve intervenire un organismo notificato;
  • i prodotti coperti da un certificato rilasciato da un organismo notificato conformemente alla direttiva 93/42/CEE.

La disciplina ha effetti sull’immissione sul mercato e sulla messa in servizio nell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 22 giugno 2023.

Proroga dei termini per le procedure con organismo notificato

Per le disposizioni transitorie dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, il termine finale è spostato dal 22 giugno 2028 al 31 dicembre 2029. Parallelamente, viene sostituita la data del 22 giugno 2026 con il 31 dicembre 2027.

È inoltre introdotta una regola specifica: dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2029, il prodotto può essere immesso sul mercato o messo in servizio soltanto se l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto conforme all’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.

Per l’articolo 2, paragrafo 2, la data del 22 giugno 2025 è sostituita dal 31 dicembre 2028. In questo caso, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028, l’immissione sul mercato o la messa in servizio è subordinata alla previa firma dell’accordo scritto tra organismo notificato e fabbricante, sempre secondo l’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.

Prodotti con certificati ai sensi della direttiva 93/42/CEE

La modifica più rilevante sul piano dell’allineamento sistematico riguarda i prodotti coperti da certificati rilasciati da organismi notificati ai sensi della direttiva 93/42/CEE. Il nuovo testo dell’articolo 2, paragrafo 3, consente che un prodotto il cui certificato sia scaduto dopo il 26 maggio 2021 e prima del 20 marzo 2023 possa continuare a essere immesso sul mercato o messo in servizio fino alle date previste dall’articolo 120, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2017/745.

Questa possibilità opera anche dopo la scadenza del certificato, ma solo se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, del regolamento (UE) 2017/745. Inoltre, restano rilevanti i casi in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b).

Coordinamento con il regolamento (UE) 2017/745 e con il regolamento (UE) 2023/607

La logica della modifica è quella di armonizzare il regime transitorio del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 con le proroghe già introdotte per i dispositivi medici dal regolamento (UE) 2023/607. In questo modo si evita una disciplina disallineata tra prodotti dell’allegato XVI e dispositivi medici già coperti da proroghe transitorie più ampie.

La Commissione richiama anche l’articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745, che costituisce il parametro centrale per la continuità della commercializzazione e messa in servizio in presenza di certificati scaduti, purché siano rispettate le condizioni aggiuntive previste dalla normativa UE.

Effetti temporali, abrogazioni coordinate e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 22 giugno 2023.

Per evitare sovrapposizioni, viene soppressa la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346. La modifica è funzionale a fare operare in modo coerente le nuove proroghe e le nuove condizioni transitorie previste dal regolamento in esame.

Disposizioni principali

Proroga dei termini transitori per indagini cliniche e intervento dell’organismo notificato

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 è modificato sostituendo la data del 22 giugno 2028 con il 31 dicembre 2029 e la data del 22 giugno 2026 con il 31 dicembre 2027. Inoltre, dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029, la messa sul mercato o in servizio è consentita solo se l’organismo notificato e il fabbricante hanno firmato un accordo scritto conforme all’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.

Proroga dei termini transitori per i prodotti soggetti a valutazione con organismo notificato

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346 è modificato sostituendo la data del 22 giugno 2025 con il 31 dicembre 2028. Dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2028, tali prodotti possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se organismo notificato e fabbricante hanno firmato un accordo scritto ai sensi dell’allegato VII, punto 4.3, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/745.

Allineamento della disciplina per i certificati rilasciati ai sensi della direttiva 93/42/CEE

L’articolo 2, paragrafo 3, è sostituito per consentire, in presenza di un certificato scaduto dopo il 26 maggio 2021 e prima del 20 marzo 2023, e quando non siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2017/745, l’immissione sul mercato o la messa in servizio fino alle date di cui all’articolo 120, paragrafo 3 bis, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 120, paragrafi 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies.

Soppressione di una frase dell’articolo 3, paragrafo 2

È soppressa la seconda frase dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2346, al fine di coordinare l’applicazione temporale delle nuove disposizioni modificate.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 22 giugno 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedispositivi mediciregolazione del mercato internoconformità e organismi notificatidisposizioni transitorie

Testo integrale

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