Sentenza del 18/07/2016 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento- Decorrenza dei termini- Raddoppio- Obbligo di comunicazione in ordine alla configurabilità di reati tributari- Sussiste- Legge di stabilità 2016- periodo transitorio- Abrogazione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento in presenza di una possibile violazione penal-tributaria. Il ricorrente contestava l’utilizzo del raddoppio senza che la notizia di reato fosse stata trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario, nonché l’applicazione della precedente clausola di salvaguardia prevista per gli atti già notificati. La questione riguardava il rapporto tra la disciplina introdotta dal d.l. n. 223/2006, il d.lgs. n. 128/2015 e la successiva legge di stabilità 2016.
La decisione
È stata ritenuta tacitamente abrogata la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, poiché la legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova disciplina transitoria della medesima materia senza riprodurla. Di conseguenza, il raddoppio dei termini è configurabile soltanto quando la notizia di reato sia stata trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di accertamento. Nel caso descritto, l’esito è favorevole al contribuente, poiché l’Amministrazione non può fondare il raddoppio esclusivamente sulla precedente clausola di salvaguardia.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006
Ha introdotto il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento quando emergano fatti potenzialmente costituenti reato tributario.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
Aveva previsto che il raddoppio operasse solo se la denuncia fosse stata presentata entro il termine ordinario, introducendo una clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Legge di stabilità 2016, comma 132
Ha introdotto una nuova disciplina transitoria, stabilendo che il raddoppio dei termini richiede la trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario. La mancata riproduzione della precedente clausola di salvaguardia comporta la sua tacita abrogazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non opera automaticamente per la sola ipotizzabilità di un reato tributario: occorre che la notizia di reato sia trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario previsto per l’accertamento.
- Quando una normativa successiva disciplina integralmente la stessa materia e non riproduce una precedente clausola transitoria o di salvaguardia, tale clausola può ritenersi tacitamente abrogata.
- Per valutare la tempestività dell’accertamento occorre individuare la disciplina transitoria applicabile al periodo d’imposta e verificare sia la scadenza del termine ordinario sia la data di trasmissione della notizia di reato.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare i presupposti concreti del raddoppio, compresa la tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria; in mancanza, l’avviso notificato oltre il termine ordinario può essere decaduto.
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