Sentenza del 13/04/2015 n. 1425 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Tassa automobilistica - Soggetti passivi - Proprietario, Conduttore, Usufruttuario - Solidarietà passiva - Sussiste - Legittimità pretesa impositiva avanzata a qualsiasi soggetto passivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2010, dovuta per un veicolo concesso in leasing. La società di leasing contestava la pretesa, sostenendo che, in base al contratto, il pagamento spettasse al conduttore. L’ente creditore sosteneva invece che la legge individua tra i soggetti passivi, oltre al proprietario, anche l’usufruttuario e il conduttore, sicché può richiedere il tributo a uno qualsiasi di essi, indipendentemente dagli accordi contrattuali interni.
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso della società di leasing. In appello, la CTR ha accolto l’impugnazione dell’ente creditore, riconoscendo la legittimità dell’avviso rivolto alla società: i soggetti individuati dalla legge sono obbligati in solido e l’ente può scegliere contro quale debitore procedere. La clausola del leasing che pone il pagamento a carico del conduttore regola i rapporti tra le parti del contratto, ma non è opponibile all’ente creditore. Non sono indicati nel testo ulteriori statuizioni su spese o rinvio.
Norme richiamate
Disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni solidali
Tra questi vi è un rapporto di solidarietà passiva e paritaria - ancorché esclusa dal contratto di leasing - nell'adempimento delle obbligazioni, in aderenza con le disposizioni del codice civile, volto a realizzare nel modo più agevole e sollecito la percezione del tributo, con libera scelta da parte dell'avente diritto con riferimento al soggetto contro cui agire.
La solidarietà consente al creditore del tributo di rivolgersi a uno qualsiasi dei debitori individuati dalla legge, senza essere vincolato dalla ripartizione dell’obbligo di pagamento stabilita nel contratto di leasing.
Massime di principio
- Quando la legge individua più soggetti come obbligati al pagamento di un tributo in solido, l’ente impositore può richiedere l’intero importo a uno qualsiasi di essi, salvo eventuali rapporti di regresso tra i coobbligati.
- Gli accordi contrattuali che attribuiscono a una parte l’onere economico del tributo vincolano, di regola, le parti del contratto ma non limitano la pretesa dell’ente creditore, se la legge individua come debitore anche l’altra parte.
- Per la tassa automobilistica, secondo la decisione descritta, possono essere chiamati al pagamento il proprietario, l’usufruttuario o il conduttore del veicolo; la ripartizione contrattuale dell’onere non è opponibile all’ente.
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