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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 738 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche dell'anno 2005. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la mancata partecipazione della Regione Campania al giudizio, la legittimazione processuale dei sottoscrittori dell'atto di costituzione di Equitalia, la nullità della notifica della cartella e l'assenza di sottoscrizione della cartella stessa. Deducevano violazione di numerose norme processuali e tributarie, omessa pronuncia, ultrapetizione, nullità del procedimento e motivazione insufficiente o contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata partecipazione della Regione, poiché non sussisteva un litisconsorzio necessario e i contribuenti non avevano interesse a contestare il mancato coinvolgimento dell'ente impositore. In base ai principi delle Sezioni Unite, l'omessa chiamata dell'impositore comporta che il concessionario risponda anche nel merito della pretesa tributaria. La censura sulla notifica è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stata trascritta la relata o indicato adeguatamente dove e quando fosse stata prodotta. È stata inoltre confermata l'irrilevanza della mancata sottoscrizione della cartella, non prevista dalla legge come causa di nullità. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché il concessionario non ha svolto difese. È stato posto a carico dei contribuenti l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 14, 23, 53 e 57

    Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello; la mancata partecipazione dell'ente impositore non determina automaticamente l'inammissibilità o la nullità del giudizio quando non sussiste litisconsorzio necessario.

  • Art. 100 c.p.c.

    La parte deve avere un interesse concreto e attuale a proporre una censura. I contribuenti non avevano interesse a contestare il mancato accoglimento della richiesta di chiamata in causa della Regione, poiché l'omissione non pregiudicava la loro posizione processuale.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, ad esempio quando il destinatario propone tempestivamente ricorso dimostrando di averne avuto conoscenza.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La contestazione della notifica deve essere specifica e documentata, soprattutto in sede di legittimità.

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 39

    Rileva nei rapporti tra ente impositore e concessionario della riscossione, senza imporre necessariamente la partecipazione dell'ente al giudizio promosso contro la cartella.

  • Art. 372 c.p.c.

    In cassazione la produzione di nuovi documenti è soggetta a limiti rigorosi; il ricorrente deve indicare con precisione il tempo e il luogo in cui i documenti rilevanti siano stati prodotti nei precedenti gradi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 16412/2007

    Se l'ente impositore non viene chiamato in giudizio, il concessionario della riscossione può essere chiamato a rispondere anche nel merito della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • La mancata partecipazione dell'ente impositore non comporta di per sé la nullità del processo: occorre verificare se esista un litisconsorzio necessario e quale concreto pregiudizio derivi dall'omissione.
  • Quando il concessionario è l'unico soggetto convenuto, può essere tenuto a difendersi anche sul merito della pretesa tributaria, senza che il contribuente possa ottenere automaticamente l'annullamento della cartella per la sola mancata presenza dell'ente impositore.
  • La proposizione del ricorso può sanare la nullità della notifica della cartella, se dimostra che il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.
  • In cassazione le contestazioni sulla notifica devono essere autosufficienti: è necessario trascrivere o riprodurre le parti decisive dell'atto, indicare specificamente i vizi e precisare dove e quando il documento sia stato prodotto.
  • Le eccezioni nuove introdotte per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili; le contestazioni devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non determina automaticamente la nullità, salvo che una specifica disposizione normativa la preveda o che il difetto impedisca di individuare l'atto e il suo autore.
  • Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare il pagamento di un ulteriore contributo unificato, anche quando non vi sia condanna alle spese per mancata costituzione della controparte.

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