Sentenza del 13/01/2017 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA - Presupposto soggettivo -Esercizio di arti e professioni - Abitualità delle prestazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la qualificazione della propria attività come esercizio abituale di un'attività economica rilevante ai fini IVA. Sosteneva, in particolare, che le operazioni fossero episodiche e prive di una vera organizzazione imprenditoriale, anche per l'assenza di un locale commerciale. La decisione ha invece valorizzato la continuità degli interventi online, la sistematica presentazione di offerte di vendita e le ricerche finalizzate all'acquisto di merce analoga. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare un sistema organizzato di procacciamento di reddito.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: l'attività svolta tramite Internet integra il presupposto soggettivo IVA dell'esercizio abituale di arti e professioni o di un'attività economica. L'assenza di un negozio fisico o di una struttura imprenditoriale tradizionale non esclude l'abitualità, poiché la rete può sostituire tali strumenti organizzativi. Sono risultati determinanti la continuità dell'attività, gli incassi e il numero di articoli movimentati, senza che fosse necessario dimostrare una specifica produttività economica.
Norme richiamate
Presupposto soggettivo dell'IVA – esercizio abituale di arti e professioni o attività d'impresa
L'abitualità può essere desunta da comportamenti reiterati e organizzati nel tempo, anche quando l'attività è svolta esclusivamente online e senza una struttura fisica.
Massime di principio
- La vendita online non è automaticamente occasionale: la continuità degli annunci, delle offerte e degli acquisti può dimostrare l'esercizio abituale di un'attività economica.
- Per valutare l'abitualità rilevano soprattutto durata, frequenza, numero di operazioni, volumi di vendita e importi incassati, non soltanto l'esistenza di un negozio o di dipendenti.
- L'assenza di un'organizzazione imprenditoriale tradizionale non esclude il presupposto IVA, perché piattaforme digitali, marketplace e strumenti telematici possono costituire un'adeguata forma di organizzazione.
- Non è decisiva la redditività effettiva dell'attività: anche un'attività poco produttiva economicamente può essere abituale e organizzata ai fini IVA.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere la vendita occasionale di beni personali da un'attività sistematica di acquisto e rivendita finalizzata alla produzione di reddito.
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