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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento sintetico in base al "vecchio" redditometro - Elementi indiziari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. La dichiarazione di un reddito manifestamente insufficiente al sostentamento ordinario costituisce un elemento fortemente indiziario, che, combinato con la presenza dei beni-indice previsti dal redditometro, conferma la legittimità dell'accertamento sintetico.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico del reddito fondato sul cosiddetto "vecchio redditometro", sostenendo implicitamente l'inadeguatezza degli elementi utilizzati dall'Amministrazione per ricostruire il reddito presunto. L'accertamento si basava sulla disponibilità di beni-indice e sulla dichiarazione di un reddito pari a soli 100,00 euro mensili, ritenuto incompatibile con le normali esigenze di vita secondo la comune esperienza.

Norme richiamate

  • Accertamento sintetico mediante redditometro

    cosiddetto "vecchio redditometro"

    La disponibilità di beni e servizi indicativi di capacità contributiva può essere utilizzata per ricostruire sinteticamente il reddito, soprattutto quando il reddito dichiarato risulta manifestamente incompatibile con il tenore di vita.

  • Beni-indice

    beni-indice individuati nel c.d. "redditometro"

    La presenza di beni-indice costituisce un elemento presuntivo della capacità contributiva e può concorrere, insieme ad altri elementi, a sostenere l'accertamento erariale.

Massime di principio

  • Nel vecchio redditometro, un reddito dichiarato palesemente insufficiente a sostenere le normali spese di vita può rappresentare un forte indizio a favore dell'accertamento sintetico.
  • La presenza di beni-indice non deve necessariamente essere valutata isolatamente: può acquisire maggiore forza probatoria se accompagnata da un reddito dichiarato incompatibile con la comune esperienza.
  • Il contribuente può contrastare la presunzione dimostrando l'effettiva disponibilità di ulteriori risorse, l'utilizzo di redditi esenti o già tassati, oppure l'assenza di una reale disponibilità economica dei beni considerati.
  • La valutazione dell'inadeguatezza del reddito dichiarato è necessariamente concreta e collegata alle circostanze del caso, ma importi estremamente bassi possono essere considerati indicativi di capacità contributiva non dichiarata.

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