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Sentenza

Sentenza del 13/01/2017 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Riscossione - Ritenute alla fonte- Compensi ai dipendenti con qualifica dirigenziale - Aliquota addizionale sui bonus e stock options - Applicabilità - Dirigenti di holding di gruppi industriali - Presupposto soggettivo - Insussistenza - Spettanza del diritto al rimborso - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non applicabile al dirigente della holding industriale. È stato riconosciuto il diritto al rimborso delle somme corrispondenti all’aliquota addizionale del 10%, poiché il dirigente non operava nel settore dell’intermediazione finanziaria rivolto al pubblico e non disponeva di un potere idoneo a produrre effetti destabilizzanti sul mercato finanziario.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui bonus e sulle stock options eccedenti il triplo della retribuzione fissa. La questione riguardava l’ambito soggettivo della norma, che colpisce i dirigenti del settore finanziario, e in particolare se essa fosse applicabile anche ai dirigenti apicali di una holding di un grande gruppo industriale. È stato ritenuto decisivo che l’attività del dirigente fosse rivolta alla gestione delle attività produttive del gruppo e non all’intermediazione finanziaria nei confronti del pubblico, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell’imposta.

Norme richiamate

  • Art. 33 del decreto-legge n. 78/2010

    Introduce, rispetto alle ritenute alla fonte operate sui compensi attribuiti, sotto forma di bonus e stock options in misura eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione, ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, una aliquota addizionale del 10%.

    La norma ha una finalità antielusiva e correttiva degli effetti economici potenzialmente distorsivi dei compensi variabili nel settore dell’intermediazione finanziaria. Il presupposto soggettivo non ricorre per i dirigenti di vertice di holding industriali quando la loro attività riguarda le società produttive del gruppo e non l’offerta o l’intermediazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico.

Massime di principio

  • L’aliquota addizionale sui bonus e sulle stock options prevista per i dirigenti del settore finanziario non si applica automaticamente a ogni dirigente che operi all’interno di un gruppo societario.
  • Per stabilire l’applicabilità della norma occorre verificare in concreto il settore di attività della società e le funzioni effettivamente svolte dal dirigente, non soltanto la qualifica formale o l’appartenenza a un gruppo.
  • I dirigenti di una holding industriale possono essere esclusi dall’aliquota quando esercitano funzioni di gestione o coordinamento delle attività produttive del gruppo e non svolgono attività di intermediazione finanziaria rivolta al pubblico.
  • In caso di applicazione indebita dell’aliquota addizionale, il contribuente può ottenere il rimborso delle somme versate o trattenute, dimostrando l’assenza del presupposto soggettivo previsto dalla norma.

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