Sentenza del 13/01/2017 n. 25 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Termini - Decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. Il d.Lgs. 128/2015 ha modificato gli artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972, stabilendo che il raddoppio non opera se la denuncia penale viene trasmessa oltre la scadenza del termine ordinario. Lo stesso decreto ha introdotto una clausola di salvaguardia per i provvedimenti già notificati alla data della sua entrata in vigore. La successiva legge di stabilità 2016 ha ampliato i termini ordinari di notifica, senza eliminare o modificare la clausola di salvaguardia prevista dal d.Lgs. 128/2015.
La decisione
La clausola di salvaguardia introdotta dal d.Lgs. 128/2015 deve ritenersi ancora applicabile, poiché la legge di stabilità 2016 non l'ha abrogata né modificata. Pertanto, restano salvi i provvedimenti notificati entro la data di entrata in vigore del d.Lgs. 128/2015, anche se fondati sul precedente regime del raddoppio dei termini. Dal testo fornito non risultano indicati gli esiti processuali specifici, né è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto in concreto.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia sia trasmessa oltre la scadenza ordinaria
La norma disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e, dopo la modifica del d.Lgs. 128/2015, esclude il raddoppio quando la denuncia penale è presentata tardivamente.
Art. 57 del d.P.R. 633/1972
Il raddoppio dei termini non opera qualora la denuncia sia trasmessa oltre la scadenza ordinaria
La disposizione, riferita all'accertamento IVA, prevede la stessa limitazione al raddoppio dei termini stabilita per le imposte sui redditi.
d.Lgs. 128/2015
Sono fatti salvi i provvedimenti notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto
La clausola di salvaguardia conserva gli effetti degli atti già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se emessi secondo la disciplina previgente.
Legge di stabilità 2016
La legge ha ampliato i termini ordinari per la notifica degli avvisi di accertamento, ma non ha eliminato la clausola di salvaguardia del d.Lgs. 128/2015, che deve quindi ritenersi tuttora vigente.
Massime di principio
- Quando una norma successiva modifica i termini di accertamento, occorre verificare non solo il nuovo termine ordinario, ma anche le eventuali disposizioni transitorie o clausole di salvaguardia.
- Una clausola che fa salvi gli atti già notificati tende a preservare la validità degli atti compiuti sotto la disciplina precedente, purché notificati entro la data espressamente indicata.
- L'ampliamento dei termini ordinari disposto da una legge successiva non comporta automaticamente l'abrogazione delle disposizioni transitorie precedenti: l'abrogazione deve risultare espressamente o essere incompatibile in modo evidente.
- Il raddoppio dei termini collegato a una denuncia penale non è applicabile senza limiti: secondo la disciplina richiamata, la denuncia deve essere trasmessa entro la scadenza del termine ordinario.
- Per valutare la legittimità di un avviso di accertamento è essenziale ricostruire la data di notifica dell'atto, la scadenza del termine ordinario, la data della denuncia penale e la disciplina temporale applicabile.
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