Cassazione Civile, Sentenza n. 16529/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano i disservizi occorsi al volo di rientro da Santo Domingo (ritardo oltre 7 ore, scalo tecnico, scossoni e avviso di atterraggio di emergenza) chiedendo: a) la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004; b) il risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 79/2011 (codice del turismo) per il disagio psicologico subito e per la mancata informazione/assistenza. Deducevano altresì che il tour operator risponde direttamente per i danni derivanti dall'inesatta esecuzione dei servizi, anche se imputabili a fornitori terzi (es. vettore aereo). In cassazione impugnavano la sentenza d'appello che aveva riconosciuto l'indennità comunitaria solo a carico del vettore e aveva rigettato le domande risarcitorie per mancata prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma non avesse escluso la responsabilità del tour operator in via generale, ma avesse distinto tra due domande diverse: l'indennità ex Reg. (CE) 261/2004 (obbligazione indennitaria autonoma e prevista dalla fonte comunitaria a carico del vettore) e la domanda risarcitoria ex art. 43 d.lgs. 79/2011 (obbligazione contrattuale/nazionale che richiede prova del danno). Sul punto risarcitorio il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del danno non patrimoniale, non per aver escluso a priori la responsabilità dell'organizzatore. Anche il motivo relativo alle spese di lite è stato ritenuto infondato: la quantificazione rientra nel potere discrezionale del giudice entro i parametri normativi. La Corte ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 261/2004
La Corte conferma che l'indennità prevista dal Regolamento è un'obbligazione autonoma prevista dalla fonte comunitaria e grava esclusivamente sul vettore aereo; non è la stessa obbligazione risarcitoria prevista dalla normativa nazionale sul pacchetto turistico
D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo)
art. 43 (commi vigenti ratione temporis, con riferimento anche al comma 6 introdotto dal d.lgs. n.62/2018)
L'art. 43 disciplina la responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario per l'inesatta esecuzione del pacchetto turistico e prevede il risarcimento del danno; la Corte sottolinea che questa responsabilità è distinta dall'obbligazione indennitaria comunitaria e che il comma 6 (introdotto poi nel 2018) non era applicabile ratione temporis ai fatti del 2014
Codice civile
Richiamato in riferimento alla qualificazione dei prestatori terzi come 'ausiliari' dell'organizzatore e alla possibilità di rivalsa di quest'ultimo nei loro confronti
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3
Norma di procedimento che definisce il vizio denunciato (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) nelle impugnazioni in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché non hanno colpito la vera ratio decidendi
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'istituto del contributo unificato aggiuntivo in caso di determinate pronunce; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti
Massime di principio
- La compensazione prevista dal Regolamento (CE) 261/2004 è un'obbligazione autonoma prevista dalla fonte comunitaria e grava di regola sul vettore aereo: il passeggero può chiederla direttamente alla compagnia anche indipendentemente dalla prova di un danno non patrimoniale.
- La responsabilità dell'organizzatore del pacchetto turistico (art. 43 d.lgs. 79/2011) per l'inesatta esecuzione delle prestazioni incluse nel pacchetto sussiste anche quando il disservizio sia imputabile a un fornitore terzo, ma la domanda risarcitoria nazionale richiede la prova del danno risarcibile; dunque il riconoscimento dell'indennità comunitaria non sostituisce automaticamente il risarcimento nazionale.
- Le modifiche normative successive al fatto (es. introduzione di nuovi commi) non sono applicabili ratione temporis; va sempre verificata la formulazione normativa vigente al momento dei fatti.
- In giudizio, è essenziale impugnare e criticare la vera ratio decidendi della sentenza impugnata: in cassazione i motivi che non colgono la motivazione decisiva risultano inammissibili.
- La liquidazione delle spese giudiziarie rientra in un'apprezzamento discrezionale del giudice entro parametri normativi; tale valutazione non è agevolmente sindacabile in sede di legittimità se rientra nei limiti previsti.
- L'organizzatore che paga o è condannato in via diretta può esercitare il diritto di rivalsa (azione di regresso) nei confronti del fornitore responsabile, ai sensi delle norme sul rapporto di ausiliarietà e delle regole contrattuali/di responsabilità applicabili.
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